CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di inosservanza dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento per riesaminare la persona offesa, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, esso è stato correttamente motivato (si veda, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., del cui utilizzo la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto (si veda, in particolare, la pagg. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaP e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre