CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 1981
Cassazione n. 38391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/11/1981 avverso l'ordinanza resa il 7 aprile 2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame presentato dall'indagato ricorrente avverso l'ordinanza resa il 2 Marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in relazione al delitto di riciclaggio in concorso di denaro provento delle attività illecite commesse dalla organizzazione camorristica facente capo alla famiglia D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 648 bis cod.pen. in quanto nei confronti di Varlese, soggetto ritenuto affiliato al clan D'Amico e quindi concorrente nel reato presupposto, la partecipazione all'associazione camorristica, opera la clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis codice penale e pertanto l'indagato non è imputabile per il delitto di riciclaggio. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che tale clausola non operi nei confronti del Varlese poiché questi, secondo il narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico, avrebbe ripulito il denaro provento dei singoli delitti scopo commessi dall'associazione alla cui consumazione lo stesso non avrebbe preso parte e non avrebbe fornito alcun apporto. La_mentex il ricorrente che tali rilievi appaiono in netto contrasto con quanto sostenuto con la richiesta di misura cautelare e con la stessa ordinanza di applicazione della misura nella quale si legge che lo stesso collaboratore ha indicato •[OSCURATO:PERSONA] come affiliato al clan D'Amico. Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse proprio al fine di chiarire l'ambito di operatività della clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis codice penale i specificando che l'associazione mafiosa rientra tra i reati presupposti del delitto di riciclaggio e che la clausola di riserva è applicabile al soggetto che faccia parte di un'associazione mafiosa col compito di riciclare la ricchezza prodotta dalla stessa organizzazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e non merita accoglimento. Questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione ha precisato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. . (Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014 ) Rv. 259587 - 01). Tuttavia nella motivazione di questa pronuncia la Corte ha osservato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale. Nel caso in esame il tribunale ha affermato che il denaro da riciclare non proveniva dalla associazione camorristica in quanto tale ma dai reati posti in essere dalla medesima. Inoltre ha collocato i Varlese fuori dall'organigramma del clan qualificandoli come parenti che favorivano l'associazione ripulendo e investendo i soldi della droga. Correttamente il tribunale ha pertanto ritenuto non operante nei confronti del Varlese la detta clausola di esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 648 bis codice penale. Trattasi di motivazione congrua in punto di fatto, esaustiva e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che non viene contestata in modo specifico dal ricorrente. Si impone pertanto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9(/\_) (à-riela Borsellino f\y/t7 ( [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERifr