CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 24064-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LIBERI 2022 PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale 1823 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi2iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - con troricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 45/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/04/2016 R.G.N. 231/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24064/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.45 dei 2016, la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto, in parte, la domanda con la quale l'odierno intimato, ingegnere docente fino al 1° gennaio 1990 e reiscritto, a domanda, a INARCASSA a partire dal 5 marzo 2001, aveva contestato, in riferimento alla richiesta di pagamento di contributi arretrati (dal 1990 al 2001) e sanzioni, previa iscrizione d'ufficio dal 1° settembre 1990, l'erroneità della somma richiestagli a titolo di sanzioni e interessi, quantificata al 1° gennaio 1990 nonostante fino al settembre 1990 i contributi fossero stati versati all'INPDAP, non limitata alla prescrizione quinquennale, aumentata di sanzioni anche sul contributo integrativo dei 2%, calcolata senza il rispetto delle limitazioni di cui all'ad, 116, co:8 legge n. 388 del 2000 e con interessi anche sulle sanzioni civili; 2. il primo giudice, applicata la prescrizione decennale per le sanzioni civili accessorie alle obbligazioni contributive omesse, a decorrere dal 13 agosto 1991, solo da tale data riteneva dovuti sanzioni e interessi ed escludeva, in considerazione del regime sanzionatorio privatistico di Inarcassa, il diritto alle agevolazioni a mente della legge n.388 del 2000; rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale, svolta da Inarcassa, di condanna ai pagamento di quanto comprendente anche gli importi prescritti; 3. la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili, per novità, le domanda dell'ingegnere di vedersi accertata la prescrizione dei contributi risalenti, al 13 agosto 2001, ad oltre cinque anni e di ottenere la riduzione del 70 per cento della sanzioni alla stregua delle norme statutarie di Inarcassa (artt. 36,37,37-bis); ha confermato la prescrizione decennale, argomentando dal distinto redime prescrizionale delle sanzioni accessorie rispetto ai debito contributivo: ha ritenuto inapplicabili le agevolazioni delle legge finanziaria 2001, stante la natura privatistica di Inarcassa; 4. la Corte di merito ha rigettato, inoltre, il gravame incidentale svolto da Inarcassa, in riferimento alle sanzioni per l'omissione contributiva riferita a periodo antecedente al 13 agosto 1991, non ravvisando l'idoneità ad interrompere la prescrizione negli atti richiamati da Inarcassa e„ da tale premessa, ha motivato la carenza di interesse dell'ingegnere in ordine alla domanda svolta con riferimento al periodo antecedente e comunque da gennaio a settembre 1990; 5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale, affidato a undici motivi, ai quale ha opposto difese Inarcassa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, ai quale ha opposto difese il ricorrente principale; [OSCURATO:PERSONA] 6. i motivi dei ricorso principale si appalesano, per lo più, inammissibili per la tecnica redazionale prescelta, in quanto, oltre a indicare, nelle rubriche che presidiano ciascun motivo, un coacervo di violazioni, restano, invero, non sviluppate e illustrate le censure riferite, in gran parte, a questioni di merito emergenti dalla sentenza di primo grado senza„ dunque, tentare in alcun modo di incrinare, specificamente, la sentenza impugnata e il decisum (salvo che, come seguirà, per la censura inerente alla prescrizione); 7. in particolare, i primi quattro motivi, :sotto l'apparente denuncia di violazione degli artt. 1.12,115 cod.proc.civ., sollecitano un riesame del merito e un sindacato sugli apprezzamenti del giudice di merito, in ordine ad una pretesa assenza di responsabilità personale dell'ingegnere con ricadute sulla sanzionabilità„ in tesi contestata, e sull'assenza di condotta colpevole; 8. i quinto motivo, incentrato sulla questione della data da cui computare contributi, non censura la sentenza gravata ma si limita ad enunciare assertivamente quale sarebbe stata la corretta modalità di computo; 9. il sesto mezzo denuncia, fra l'altro, la nullità della sentenza impugnata, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla doglianza enunciata coi motivo che precede, ma trattasi di censura non pertinente perché la Corte di merito, a torto o a ragione, ha dato atto, in motivazione, del segmento temporale evocato dal ricorrente, rimarcando la carenza di interesse in ordine alle domanCe svolte e tale capo, in tali esatti termini argomentato, è risultato privo di adeguata censura oer scrutinarne e sottoporre a verifica il fondamento; 10. i motivi settimo; quanto alla denuncia di vizio motivazionale, e nono non si collocano in alcun modo nel paradigma del vizio di motivazione, laddove evocano un asserito difetto di motivazione quanto all'interpretazione dei precedenti giurisprudenziali e lamentano, in realtà, un vizio nell'argomentazione in punto di diritto, qual è la disamina dei precedenti giurispruclenziall, che si colloca al di fuori dell'area di cui all'art. 360, primo =ma, n. 5„ cod.proc.civ.; 11. guanto alla regolazione della prescrizione, sulla quale è imperniata la seconda parte del settimo motivo, se risulta priva di fondamento la tesi svolta in ordine all'applicabilità retroattiva della prescrizione quinquennale per effetto della fonte normativa primaria deve, invece, darsi atto che nuovo termine più breve di prescrizione comincia a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, dunque, in riferimento a crediti contributivi dovuti da tale periodo temporale in poi; 12. i motivi dall'ottavo al decimo : vedenti sull'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dava legge n. 388 del 2000 anziché della regolamentazione e dello [OSCURATO:PERSONA], sono privi di fondamento per essere applicabili esclusivamente le sanzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti Inarcassa, ratione ternporis vigenti, che dette disposizioni hanno recepito; 13. l'undicesimo motivo è, infine, inammissibile per l'assorbente rilievo che comunque è incentrato su esimenti volte a ridurre o attenuare la responsabilità alla stregua dell'art. 116 dit.gs. n. 388 del 2000 del quale si è dianzi affermata l'applicabilità se ed in quanto recepite; 14. neanche si ravvisano condivisibili e decisivi elementi argomentativi per rinnovare la remissione ai [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della materia della prescrizione delle sanzioni civili accessorie a debito contributivo prescrivibile in cinque anni; 15. merita, dunque, conferma in questa sede il prevalente - e oramai consolidato - orientamento in base al quale «le sanzioni civili hanno la stessa natura ciiúridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale», come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte (n. 5076 del 2015 e, in precedenza, fra le altre a Cass. n.2620 del 2012)„ tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, vi è un rapporto di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento che incide non saio geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma conserva questo suo legame anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi riguardano anche le sanzioni civili; le sanzioni civili, dunque, sorgono automaticamente alla scadenza del termine legale per i pagamento del debito contributivo e restano a questo debito continuativamente collegate in via giuridica; 16. è pur vero, inoltre, che l'invocata applicazione degli artt.36,37, 37 - bis dello Statuto di INARCASSA costituisce non già eccezione ma mera difesa in punto di diritto, come tale proponibile anche ex novo in ogni stato e grado del giudizio; nondimeno il ricorrente principale, visto che anche per le norme di rango secondario vale l'art. 11 co. 1° delle preiegai (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 21867 del 2018), non allega alcun elemento testuale (o indica ove allegato nelle fasi di merito) utile a consentire lo scrutinio sull'applicabilità„ ratione temporis, delle norme statutarie invocate, tenuto conto della derogabilità della legge ad opera dello Statuto in questione (vista la delegificazione in materia; v. Cass.n. 17702 del 2020); 17. in definitiva, ai principi esposti non è improntata la decisione impugnata che, in riferimento a debito contributivo per il periodo 1990-2001, ha applicato alle sanzioni civili a corredo dell'intero segmento temporale, anteriore e posteriore al 1° dennaio 1996, la prescrizione decennale, anziché tenere conto, alla stregua della fonte normativa primaria e della regolamentazione statutaria, del predetto discrimine temporale, del 1° gennaio 1996, per la prescrizione decennale e quinquennale; 18. meritevole di accoglimento è anche il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, per essere fondata la doglianza di violazione dell'art 13 legge n. 6 del 1981, per avere la Corte territoriale, nell'escludere le annualità contributive nel periodo 1990-1991 perché prescritte, disatteso il disposto dell'art. 18 legge n. 6 del 1981, a mente del quale il termine prescrizionale va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno d; riferimento ovvero dalla data di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento) e la censura è stata adeguatamente devoluta, corredata di ogni elemento utile a contrastare il decisum (v. lo storico di lite e la ritenuta inidoneità interruttiva); 19. esaminando le norme che costituiscono la cornice normativa in cui si inscrive l'obbligo di comunicazione del professionista, la legge n.6 del 1981 prevede, all'articolo 18, per gli iscritti a INARCASSA l'obbligo di comunicare alla Cassa, entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini deirIVA per i! medesimo anno; 20. l'obbligatorietà della comunicazione risulta confermai:a anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art.16, comma 1, legge n. 6 cit.); 21. nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati; 22. in continuità con numerosi precedenti (v., fra gli altri, Cass. nn. 13639, 27309 dei 2019), li decorso del termine per il recupero dei contributi e per l'esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa deve necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali così come previsto dall'articolo 18 che recita: « Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16»; 23. conseguentemente l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione decennale per l'annualità 1990/1991 va esaminata tenuto conto del predetto principio ai quale la Corte territoriale non si è conformata; 24. in conclusione, !a sentenza impugnata va cassata, in parte qua, in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e del ricorso incidentale e, per essere necessario nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie parzialmente il settimo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa in parte qua la sentenza impugnata