CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04ASO5D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di rapina aggravata; considerato che le doglianze formulate in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito escluso con motivazione adeguata la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione accordando la prevalenza alle già riconosciute attenuanti generiche, rimarcando a tal fine la recidività specifica del prevenuto, la gravità del fatto e la spiccata intensità del dolo; che i giudici d'appello hanno, altresì, argomentato la congruità del trattamento sanzionatorio praticato anche in relazione al modesto discostamento della pena base dal minimo edittale, esprimendo un giudizio che sfugge a censura in questa sede (pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il esident