CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, adita da [OSCURATO:PERSONA], in primo grado condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, 61 n. 5 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2014, ha confermato la sentenza gravata. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Oncan è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, da travisamento della prova dichiarativa (resa da [OSCURATO:PERSONA]), e il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate e ritenute aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono di comprendere quale punto della sentenza si intenda censurare. E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata critica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063). In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.), inoltre, impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]