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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 1963

Cassazione n. 42699/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1963 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 28 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 25 novembre 2004 e 25 gennaio 2005, dalla Corte di appello di Roma.

I reati, pur tra loro omogenei, erano stati commessi a distanza di più di un anno l'uno dall'altro, dato univocamente sintomatico di distinte deliberazioni criminose.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al ritenuto carattere ostativo al riconoscimento della continuazione del dato inerente alla distanza cronologica tra i reati.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che aveva negato il riconoscimento della continuazione, per non aver tenuto conto dell'identità delle modalità esecutive dei reati e della comune finalità di non pagare gli assegni bancari di cui aveva, falsamente, denunciato lo smarrimento, modus operandi funzionale a conseguire risorse economiche per la propria attività commerciale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. .

I due motivi di ricorso, convergenti nel denunciare il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, vanno esaminati congiuntamente.

1. Nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., al giudice dell'esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso.

La Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) ha precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria.

L'accertamento dell'esistenza di un momento ideativo e deliberativo comune a più reati va compiuto, come ordinariamente avviene per l'accertamento degli stati soggettivi, secondo le regole della prova indiziaria.

Sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria.

L'onere motivazionale riguarda dunque la individuazione dei dati fattuali significativi del momento deliberativo di ciascun reato e quindi la loro valutazione nella prospettiva della verifica in ordine alla contestualità ovvero autonomia di ciascuna deliberazione criminosa.

2. L'ordinanza impugnata ha compiutamente assolto all'onere motivazionale, evidenziando come l'omogeneità dei reati non fosse sufficiente indicatore della continuazione a fronte, da una parte, il carattere generico delle modalità esecutive specifiche e del riferimento all'attività commerciale del reo e, dall'altra, della distanza cronologica fra i reati, superiore ad un anno.

I motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di una alternativa lettura dei medesimi dati fattuali, incentrata sulla ritenuta decisività del collegamento di entrambi i reati con l'attività commerciale.

Si tratta, peraltro, di una valutazione di merito che la difesa sottopone al collegio nella prospettiva di ottenerne una rivalutazione, al di là, però, dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 luglio 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente pM.chele Biarpi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1963 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 25 novembre 2004 e 25 gennaio 2005, dalla Corte di appello di Roma. I reati, pur tra loro omogenei, erano stati commessi a distanza di più di un anno l'uno dall'altro, dato univocamente sintomatico di distinte deliberazioni criminose. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al ritenuto carattere ostativo al riconoscimento della continuazione del dato inerente alla distanza cronologica tra i reati. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che aveva negato il riconoscimento della continuazione, per non aver tenuto conto dell'identità delle modalità esecutive dei reati e della comune finalità di non pagare gli assegni bancari di cui aveva, falsamente, denunciato lo smarrimento, modus operandi funzionale a conseguire risorse economiche per la propria attività commerciale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. . I due motivi di ricorso, convergenti nel denunciare il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, vanno esaminati congiuntamente. 1. Nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., al giudice dell'esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso. La Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) ha precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria. L'accertamento dell'esistenza di un momento ideativo e deliberativo comune a più reati va compiuto, come ordinariamente avviene per l'accertamento degli stati soggettivi, secondo le regole della prova indiziaria. Sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria. L'onere motivazionale riguarda dunque la individuazione dei dati fattuali significativi del momento deliberativo di ciascun reato e quindi la loro valutazione nella prospettiva della verifica in ordine alla contestualità ovvero autonomia di ciascuna deliberazione criminosa. 2. L'ordinanza impugnata ha compiutamente assolto all'onere motivazionale, evidenziando come l'omogeneità dei reati non fosse sufficiente indicatore della continuazione a fronte, da una parte, il carattere generico delle modalità esecutive specifiche e del riferimento all'attività commerciale del reo e, dall'altra, della distanza cronologica fra i reati, superiore ad un anno. I motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di una alternativa lettura dei medesimi dati fattuali, incentrata sulla ritenuta decisività del collegamento di entrambi i reati con l'attività commerciale. Si tratta, peraltro, di una valutazione di merito che la difesa sottopone al collegio nella prospettiva di ottenerne una rivalutazione, al di là, però, dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente pM.chele Biarpi