CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n.5869/2020 depositata il 01/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 16069/2021Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 19910/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]