CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determinandola in anni sei ed euro 26.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente ceduto e detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di due distinti atti, afferenti ai rispettivi difensori, deduce: quanto al ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, con particolare riferimento alla parte della decisione che non ha apprezzato la rilevanza della consulenza di parte, e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; quanto al ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella più tenue fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.T. cit. della condotta afferente la sostanza stupefacente del tipo cocaina. 3. Il ricorso proposto dai due difensori risulta inammissibile in quanto versato in fatto, reiterativo di motivi già posti in sede di gravame e adeguatamente confutati. Quanto al primo motivo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], reiterativa e versato in fatto risulta la censura che tende ad accreditare la tesi secondo cui il militare che aveva invece affermato di aver ben visto il ricorrente collocare all'esterno dell'appartamento lo zaino con lo stupefacente poi sequestrato non avrebbe potuto rendersi conto di quanto avvenisse all'esterno dell'edificio; la Corte di merito ha invece fornito complessiva risposta in ordine alle ragioni da cui potersi inferire che la consulenza di parte allegata (che negava tale possibilità), non risultava idonea a tal fine: riferimento alla parziale produzione di immagini riprese da zona non pertinente, che rappresenta completa e logica motivazione non censurabile in questa sede senza scadere nel precluso merito. Generica e reiterativa risulta la complessiva censura contenuta in entrambi gli atti (sotto la duplice prospettiva dei vizi di motivazione e violazione di legge) in ordine alla mancata riqualificazione; corrispondente ai principi di questa Corte risulta la decisione, che confermava quella di primo grado sullo stesso punto anche oggetto di gravame, secondo cui la condotta complessivamente contestata anche con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, non potesse assumere i contorni di una scarsa offensività, tale da assurgere a ragione della richiesta riqualificazione: la Corte ha apprezzato la complessiva condotta esaminata sia in ordine al possesso della sostanza stupefacente del tipo marijuana che della cocaina; valutazione (ottava e nona pagina della sentenza) completa che aveva apprezzato non solo il dato ponderale comunque significativo anche in ragione della rilevata operazione di taglio riferibile al ricorrente, ma anche il suo inserimento professionale in contesti di spaccio; dati che, complessivamente considerati, rendevano non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorrente reitera motivi già posti in sede di gravame attinenti al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro :3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]