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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07746/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. ed il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo al reato di spaccio continuato di stupefacenti al medesimo ascritto; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici, e che il rigetto del motivo d'appello proposto sul punto poggia su argomentazioni non manifestamente illogiche ancorate alle prove assunte (v. pagg. 4 e 5 sentenza), non scalfite dalle censure proposte in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore ,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. ed il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo al reato di spaccio continuato di stupefacenti al medesimo ascritto; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici, e che il rigetto del motivo d'appello proposto sul punto poggia su argomentazioni non manifestamente illogiche ancorate alle prove assunte (v. pagg. 4 e 5 sentenza), non scalfite dalle censure proposte in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ,[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris