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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 25433/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della u/ impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (I.p.u.) per la durata di mesi otto (disposta nei confronti del predetto in sostituzione della pena detentiva di pari durata, applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo Tribunale il 27 maggio 2024) e la convertiva in mesi otto di detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 66

I. n. 689/81.

In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che il condannato non si era presentato, senza giustificato motivo, al colloquio fissato il giorno 20 maggio 2025 per l'avvio del lavoro di pubblica utilità e che erano stati vani i successivi tentativi dell'UEPE di Foggia di contattarlo; inoltre, il Tribunale riteneva generiche e tardive le allegazioni difensive circa la mancata presentazione del condannato presso l'ente con il quale avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché priva di motivazione la richiesta di svolgere attività di volontariato presso la Caritas in luogo della pena sostitutiva in oggetto.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 56

I. n. 689/1981 ed il vizio di motivazione in ordine alla sostituzione dei lavori di pubblica utilità con la detenzione domiciliare sostitutiva; al riguardo, osserva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente richiamato l'art. 66 della citata legge n. 689/1981, nonostante nel caso in esame la pena sostitutiva non fosse mai iniziata, di talché non poteva essere disposta la conversione della parte residua in pena detentiva tenuto anche conto che egli non aveva mai violato le prescrizioni dei lavori di pubblica utilità.

2.2. Secondo il condannato, inoltre, non poteva essere disposta la conversione della pena sostitutiva in quella della detenzione domiciliare sostitutiva poiché la 2sentenza di condanna aveva previsto, come principale, quella della detenzione in carcere.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, l'art. 66 della

I. n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. '[OSCURATO:PERSONA]') prevede, al comma 1, che: " Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave".

Specifica poi, al comma 3, che il giudice, qualora ritenga di disporre la revoca della pena sostitutiva in precedenza applicata, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., quindi fissando udienza che si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore.

Tanto premesso, è incontroverso che l'odierno ricorrente non si sia mai presentato presso l'ente dove avrebbe dovuto svolgere i lavori di pubblica utilità e che non abbia neppure mai contatto il competente UEPE, che aveva cercato inutilmente di raggiungerlo al fine di fare iniziare l'esecuzione della pena sostitutiva.

3. Ciò posto, le censure difensive rispetto alla impossibilità della sostituzione dei lavori di pubblica utilità con la detenzione domiciliare sostitutiva sono fondate, poiché anche in sede di conversione occorre che vi sia il consenso dell'interessato all'applicazione della (nuova) pena sostitutiva.

3.1. L'art. 58, terzo comma,

I. n. 689 del 1981 (inserito da ultimo dal d.

Igs. n. 31/2024 sul testo come modificato prima dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022), fa del consenso dell'interessato, da esprimersi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un tassello essenziale e ineludibile nel procedimento di applicazione delle pene sostitutive, fatta eccezione per la pena pecuniaria.

La natura di pene-programma spiega bene il senso della centralità del consenso, perché il raggiungimento delle finalità risocializzatrici che queste pene si prefiggono è 3strettamente connesso al coinvolgimento attivo dell'interessato per la puntuale osservanza delle prescrizioni e del programma di trattamento che ad esse si accompagna.

Non v'è allora ragione per derogare alla necessità del consenso in sede di applicazione per revoca di una precedente pena sostitutiva, dal momento che anche la pena da applicarsi - benché all'esito di un procedimento a cui non sono estranei momenti di valutazione sanzionatoria originando da un provvedimento di revoca per comportamento violativo di ben precisi obblighi - risponde pur sempre alle medesime finalità, di prevenzione speciale e di risocializzazione, e quindi necessita, al pari della sostituita, della convinta adesione partecipativa del soggetto a cui viene irrogata.

Del resto, il modulo di cui all'art. 666 cod. proc. pen., espressamente previsto per l'adozione del provvedimento di revoca/conversione, trova piena rispondenza in questa ricostruzione interpretativa perché impone l'udienza partecipata e quindi offre il luogo processuale ideale per l'eventuale rilevazione del consenso dell'interessato alla nuova pena sostitutiva.

3.2. Al contrario, nella ipotesi di sostituzione della pena sostitutiva con la pena principale originariamente inflitta, il consenso non è ovviamente necessario.

4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale monocratico di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra illustrati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della u/ impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (I.p.u.) per la durata di mesi otto (disposta nei confronti del predetto in sostituzione della pena detentiva di pari durata, applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo Tribunale il 27 maggio 2024) e la convertiva in mesi otto di detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 66 I. n. 689/81. In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che il condannato non si era presentato, senza giustificato motivo, al colloquio fissato il giorno 20 maggio 2025 per l'avvio del lavoro di pubblica utilità e che erano stati vani i successivi tentativi dell'UEPE di Foggia di contattarlo; inoltre, il Tribunale riteneva generiche e tardive le allegazioni difensive circa la mancata presentazione del condannato presso l'ente con il quale avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché priva di motivazione la richiesta di svolgere attività di volontariato presso la Caritas in luogo della pena sostitutiva in oggetto. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 56 I. n. 689/1981 ed il vizio di motivazione in ordine alla sostituzione dei lavori di pubblica utilità con la detenzione domiciliare sostitutiva; al riguardo, osserva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente richiamato l'art. 66 della citata legge n. 689/1981, nonostante nel caso in esame la pena sostitutiva non fosse mai iniziata, di talché non poteva essere disposta la conversione della parte residua in pena detentiva tenuto anche conto che egli non aveva mai violato le prescrizioni dei lavori di pubblica utilità. 2.2. Secondo il condannato, inoltre, non poteva essere disposta la conversione della pena sostitutiva in quella della detenzione domiciliare sostitutiva poiché la 2sentenza di condanna aveva previsto, come principale, quella della detenzione in carcere. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, l'art. 66 della I. n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. '[OSCURATO:PERSONA]') prevede, al comma 1, che: " Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave". Specifica poi, al comma 3, che il giudice, qualora ritenga di disporre la revoca della pena sostitutiva in precedenza applicata, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., quindi fissando udienza che si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Tanto premesso, è incontroverso che l'odierno ricorrente non si sia mai presentato presso l'ente dove avrebbe dovuto svolgere i lavori di pubblica utilità e che non abbia neppure mai contatto il competente UEPE, che aveva cercato inutilmente di raggiungerlo al fine di fare iniziare l'esecuzione della pena sostitutiva. 3. Ciò posto, le censure difensive rispetto alla impossibilità della sostituzione dei lavori di pubblica utilità con la detenzione domiciliare sostitutiva sono fondate, poiché anche in sede di conversione occorre che vi sia il consenso dell'interessato all'applicazione della (nuova) pena sostitutiva. 3.1. L'art. 58, terzo comma, I. n. 689 del 1981 (inserito da ultimo dal d. Igs. n. 31/2024 sul testo come modificato prima dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022), fa del consenso dell'interessato, da esprimersi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un tassello essenziale e ineludibile nel procedimento di applicazione delle pene sostitutive, fatta eccezione per la pena pecuniaria. La natura di pene-programma spiega bene il senso della centralità del consenso, perché il raggiungimento delle finalità risocializzatrici che queste pene si prefiggono è 3strettamente connesso al coinvolgimento attivo dell'interessato per la puntuale osservanza delle prescrizioni e del programma di trattamento che ad esse si accompagna. Non v'è allora ragione per derogare alla necessità del consenso in sede di applicazione per revoca di una precedente pena sostitutiva, dal momento che anche la pena da applicarsi - benché all'esito di un procedimento a cui non sono estranei momenti di valutazione sanzionatoria originando da un provvedimento di revoca per comportamento violativo di ben precisi obblighi - risponde pur sempre alle medesime finalità, di prevenzione speciale e di risocializzazione, e quindi necessita, al pari della sostituita, della convinta adesione partecipativa del soggetto a cui viene irrogata. Del resto, il modulo di cui all'art. 666 cod. proc. pen., espressamente previsto per l'adozione del provvedimento di revoca/conversione, trova piena rispondenza in questa ricostruzione interpretativa perché impone l'udienza partecipata e quindi offre il luogo processuale ideale per l'eventuale rilevazione del consenso dell'interessato alla nuova pena sostitutiva. 3.2. Al contrario, nella ipotesi di sostituzione della pena sostitutiva con la pena principale originariamente inflitta, il consenso non è ovviamente necessario. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale monocratico di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra illustrati. P.Q.M
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