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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07921/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1276/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGARGIULO FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-resistente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6086/2024 depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente impugnò avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Napoli un preavviso di fermo amministrativo notificatogli il20/10/2022 da [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria per conto delComune di Castellamare di Stabia in merito al mancato pagamentoNumero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026di un’ingiunzione notificatagli il 30/12/2021 relativa a TARI per ilNumero di raccolta generale 7921/20262018 e spese 2019.

Data pubblicazione 31/03/2026Il primo giudice, con la sentenza n. 8244 del 12/5-16/6/2023 accolseil ricorso.Su appello del Comune, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado diNapoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nonaveva legittimazione attiva all’emissione dell’atto impugnato attesoche, al momento della sua emissione, doveva ritenersi scaduta laconcessione per la riscossione dei tributi comunali e il concessionarionon poteva più porre in essere atti per conto dell’ente impositore.Secondo la Corte di merito, infatti, non poteva ritenersi idonea a talfine la determinazione dirigenziale n. 1386 del 20/7/2023 con cui ildirigente aveva disposto una proroga, pertanto dopo la scadenza deltermine originario (26/5/2021), delegando la concessionaria allaprosecuzione dell’attività di riscossione coattiva per gli atti notificatie esecutivi emessi sino al 31/12/2022, ritenendo invece necessarioun tempestivo atto da parte del Consiglio o della Giunta comunale,come previsto dal d.lgs. 267/2000.

La Corte di merito ha altresìevidenziato come, anche ove la determina fosse idonea al fine:- il termine massimo semestrale di proroga (c.d. tecnica), adecorrere dal 26/5/21, non avrebbe riguardato l’atto impugnato,emesso oltre i sei mesi da tale data;- non sarebbe applicabile la sospensione prevista dalla normativaemergenziale.Ricorre per Cassazione il Comune sulla base di due motivi di censura.Il contribuente resiste con controricorso.Il 1/9/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendol’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. atteso che il Comunericorrente non aveva depositato la relazione di notificazione dellasentenza impugnata, in violazione del comma 2 del citato articolo.2 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026Atteso che, nel ricorso per cassazione, il Comune afferma essergliData pubblicazione 31/03/2026stata notificata la predetta sentenza, a cura del procuratore delricorrente, il 29/10/2024, tale notifica è idonea a far decorrere iltermine “breve” per l’impugnazione impegnando il ricorrente a subirele conseguenze di quanto dichiarato e facendo sorgere l’onere di cuial comma 2 citato, che impone di depositare, oltre a copia autenticadella sentenza o decisione impugnata, la relazione di notificazione(vv.

SSUU n. 21439/2022).

Il Comune ricorrente, che ha proposto ilricorso notificandolo il 30/12/2024, aveva pertanto l’onere didepositare la suindicata relazione entro il termine di cui all’art. 369,comma 1, c.p.c. (gg. 20 dall’ultima notificazione) sicché inmancanza, e sempre non sia stata prodotta da controparte, deveritenersi l’improcedibilità del ricorso, non potendosi, in assenza dellarelazione suindicata, accertare la tempestività dell’impugnazione e ilconseguente formarsi del giudicato, rilevabile anche d’ufficio (Cass.27313/24).In data 25/9/2025 il Comune ricorrente ha formulato istanza didecisione ex art. 380-bis c.p.c., depositando successivamentememoria integrativa.Anche il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto esaminata la questione relativa alla procedibilità delricorso, secondo quanto evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata.Sostiene il Comune ricorrente, nell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., che la relata di notifica sia in atti atteso che è statadepositata dal contribuente, oggi controricorrente, all’atto della suacostituzione il 3/6/2025.

Egli avrebbe infatti allegato copia dellasentenza impugnata contenente i files contenenti la relata di notifica,effettuata il 29/10/2024, denominati: “S.6086.24 PASS. [OSCURATO:PERSONA]. –Acc.”; “S. 6086.24 PASS. [OSCURATO:PERSONA]. – Cons.”.

Tali filesconsentirebbero di provvedere alla verifica della tempestività del3 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026ricorso introduttivo, notificato il 30/12/2024 (lunedì) e pertanto neiData pubblicazione 31/03/2026sessanta giorni dalla notifica, scadenti il 28/12/2024, che cadeva disabato con conseguente slittamento ex art. 155 c.p.c.La tesi del Comune ricorrente è da condividersi atteso che il files dicitato è effettivamente in atti e contiene la relazione di notificazione,firmata digitalmente il 29/10/2024 dal procuratore delcontroricorrente, che attesta la notifica della sentenza n. 6086/24 alComune presso l’indirizzo P.E.C. dell’Ente.

Tenuto pertanto conto deldisposto dell’art. 155, comma 5, c.p.c., la notifica il lunedì 30novembre 2024 appare tempestiva e il ricorso procedibile.Occorre poi vagliare l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, giàformulata nel giudizio di secondo grado e riproposta nel controricorsoda parte del contribuente.

Secondo quest’ultimo, infatti, la sentenzadi primo grado fu notificata a mezzo p.e.c. al Comune impositore eal suo difensore il 14/6/2023.

La proposizione dell’appello il giorno11 gennaio 2024 sarebbe pertanto tardiva in quanto ben oltre i 60gg dalla notifica, con conseguente passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.L’eccezione appare però inammissibile atteso che la Corte di meritoaveva affrontato la questione ritenendo che il termine fosseprorogato ex art. 1, comma 199, della legge 197/2022, comemodificato dall’art. 20 legge n. 56/23 di conversione del DL 34/23,che aveva previsto la sospensione per undici mesi dei terminid’impugnazione.

Non avendo il contribuente formulato ricorsoincidentale, né svolto alcuna critica specifica al punto della decisione,sulla questione è sceso il giudicato.È inoltre necessario valutare l’ulteriore eccezione d’inammissibilitàdel ricorso formulata dal controricorrente (in evidente viasubordinata rispetto alla precedente), atteso che la sentenza disecondo grado, a lui favorevole, fu dal controricorrente medesimonotificata al Comune e al suo procuratore il 29/10/2024.

Poiché ilricorso per cassazione fu notificato solo il 30/12/2024, lo stesso4 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026sarebbe tardivo in quanto oltre i 60 gg con conseguente passaggioNumero di raccolta generale 7921/2026in giudicato della sentenza d’appello.

Data pubblicazione 31/03/2026L’eccezione appare infondata poiché, come già evidenziato e se èpacifico che la sentenza fu notificata al Comune il 29/10/2024, iltermine di 60 gg sarebbe ordinariamente scaduto il 28/12/2024.Poiché tale giorno cadeva di sabato, ai sensi dell’art. 155, comma 5,c.p.c. (come aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della l. 263/2005)e, trattandosi di termine per il compimento di atti processuali svoltifuori dell’udienza, la scadenza è prorogata di diritto al primo giornoseguente non festivo.1.

Con il primo motivo di ricorso il Comune si duole della violazionee falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, anche in rapporto all’art. 112 c.p.c., (art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.).

Evidenzia come il giudice d’appelloabbia omesso di esaminare e pronunciarsi sull’eccezione di difetto dilegittimazione “passiva” dell’ente creditore.

Poiché il sollecito che hadato origine al contenzioso è stato emesso, sottoscritto e notificatodalla concessionaria convenzionata [OSCURATO:SOCIETA], legittimata acontraddire sui vizi dell’atto non potrebbe essere il Comune ma solola concessionaria medesima.

Richiama una pronuncia di questa Corten. 16727 del 17/6/2024 secondo cui, in caso di affidamento delservizio d’accertamento e riscossione della tassa a unconcessionario, il potere d’accertamento del tributo spetta non già alComune ma al concessionario medesimo, con conseguentelegittimazione processuale.Trattandosi d’uno dei motivi d’appello da ritenersi determinante perl’ammissibilità dell’azione proposta dal contribuente, l’omissionedeterminerebbe nullità della sentenza.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedi norma di legge in relazione all’art. 23, comma 2, l. 18 aprile 2005,n. 62 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere ritenuto che laconcessionaria fosse rimasta priva del potere impositivo.

Sostiene5 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026che, pur convenendosi sulla scadenza del rapporto originario in dataNumero di raccolta generale 7921/202627/5/2021, vi era stata: Data pubblicazione 31/03/2026- una prima determinazione dirigenziale n. 35 del 24/5/2021 ove,stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sidisponeva l’estensione della durata del primo contratto sino al 20agosto 2022 (449 gg. - poco meno di 15 mesi) con i medesimi pattie condizioni contrattuali;- in data 22 giugno 2022 una delibera n. 72 della “CommissioneStraordinaria”, assunta “con i poteri del consiglio” dove era stabilitodi esternalizzare nuovamente il servizio di gestione, accertamento eriscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e dei serviziconnessi, demandando al Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], nellemore dell’espletamento della gara a evidenza pubblica, l’adozione ditutte le iniziative necessarie a garantire la piena continuità alleripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con graviconseguenze sulla liquidità dell’ente;- la determinazione dirigenziale n. 81 del 31/8/2022 con cui eraindetta una procedura per l’affidamento quinquennale del servizio;- analoga determinazione n. 82, sempre del 31 agosto 2022, con cuifu estesa la durata del primo contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. sino a fine2022.L’avviso impugnato fu notificato il 20/10/2022.Dopo l’aggiudicazione della gara, con la già citata determinadirigenziale del 20 luglio 2023 fu autorizzata la concessionaria aultimare l’attività di riscossione coattiva per tutte le attività relativeal completamento delle procedure in ordine ai crediti precedenti lascadenza della concessione.Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello a limitare il suo esame aquest’ultima determina, trascurando le precedenti, con ciò rendendoinapplicabile la limitazione temporale di sei mesi di cui all’art. 23,6 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026comma 2, della l. n. 62/2005, come ritenuto in analoghe occasioniData pubblicazione 31/03/2026da questa Corte (n. 12288/2017 e 17033/2021).3.

Ritiene questa Corte che la soluzione della questione di cui alsecondo motivo abbia rilevanza nomofilattica riguardando il poteredi disapplicazione esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli attiamministrativi con cui è disposta la proroga dei poteri delconcessionario ben oltre i termini contrattuali originari.Atteso pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., risulta opportunoche la questione sia trattata in pubblica udienza, va richiamato ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio dicassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienzadall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. èammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione delricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolarerilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalitàdel collegio giudicante (Cass. Sez.

U., 05/06/2018, n. 14437, Rv.649623 – 01).

L’intervenuta modifica del vecchio testo dell’art. 380-bis c.p.c., con abrogazione del procedimento camerale avanti lasesta sezione e la conseguente introduzione del procedimento didefinizione accelerata, non introduce fattispecie che possanocontrastare con l’orientamento richiamato in relazione alladiscrezionalità per il collegio nel disporre la trattazione in pubblicaudienza.

P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1276/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGARGIULO FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-resistente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6086/2024 depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente impugnò avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Napoli un preavviso di fermo amministrativo notificatogli il20/10/2022 da [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria per conto delComune di Castellamare di Stabia in merito al mancato pagamentoNumero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026di un’ingiunzione notificatagli il 30/12/2021 relativa a TARI per ilNumero di raccolta generale 7921/20262018 e spese 2019. Data pubblicazione 31/03/2026Il primo giudice, con la sentenza n. 8244 del 12/5-16/6/2023 accolseil ricorso.Su appello del Comune, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado diNapoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nonaveva legittimazione attiva all’emissione dell’atto impugnato attesoche, al momento della sua emissione, doveva ritenersi scaduta laconcessione per la riscossione dei tributi comunali e il concessionarionon poteva più porre in essere atti per conto dell’ente impositore.Secondo la Corte di merito, infatti, non poteva ritenersi idonea a talfine la determinazione dirigenziale n. 1386 del 20/7/2023 con cui ildirigente aveva disposto una proroga, pertanto dopo la scadenza deltermine originario (26/5/2021), delegando la concessionaria allaprosecuzione dell’attività di riscossione coattiva per gli atti notificatie esecutivi emessi sino al 31/12/2022, ritenendo invece necessarioun tempestivo atto da parte del Consiglio o della Giunta comunale,come previsto dal d.lgs. 267/2000. La Corte di merito ha altresìevidenziato come, anche ove la determina fosse idonea al fine:- il termine massimo semestrale di proroga (c.d. tecnica), adecorrere dal 26/5/21, non avrebbe riguardato l’atto impugnato,emesso oltre i sei mesi da tale data;- non sarebbe applicabile la sospensione prevista dalla normativaemergenziale.Ricorre per Cassazione il Comune sulla base di due motivi di censura.Il contribuente resiste con controricorso.Il 1/9/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendol’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. atteso che il Comunericorrente non aveva depositato la relazione di notificazione dellasentenza impugnata, in violazione del comma 2 del citato articolo.2 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026Atteso che, nel ricorso per cassazione, il Comune afferma essergliData pubblicazione 31/03/2026stata notificata la predetta sentenza, a cura del procuratore delricorrente, il 29/10/2024, tale notifica è idonea a far decorrere iltermine “breve” per l’impugnazione impegnando il ricorrente a subirele conseguenze di quanto dichiarato e facendo sorgere l’onere di cuial comma 2 citato, che impone di depositare, oltre a copia autenticadella sentenza o decisione impugnata, la relazione di notificazione(vv. SSUU n. 21439/2022). Il Comune ricorrente, che ha proposto ilricorso notificandolo il 30/12/2024, aveva pertanto l’onere didepositare la suindicata relazione entro il termine di cui all’art. 369,comma 1, c.p.c. (gg. 20 dall’ultima notificazione) sicché inmancanza, e sempre non sia stata prodotta da controparte, deveritenersi l’improcedibilità del ricorso, non potendosi, in assenza dellarelazione suindicata, accertare la tempestività dell’impugnazione e ilconseguente formarsi del giudicato, rilevabile anche d’ufficio (Cass.27313/24).In data 25/9/2025 il Comune ricorrente ha formulato istanza didecisione ex art. 380-bis c.p.c., depositando successivamentememoria integrativa.Anche il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto esaminata la questione relativa alla procedibilità delricorso, secondo quanto evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata.Sostiene il Comune ricorrente, nell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., che la relata di notifica sia in atti atteso che è statadepositata dal contribuente, oggi controricorrente, all’atto della suacostituzione il 3/6/2025. Egli avrebbe infatti allegato copia dellasentenza impugnata contenente i files contenenti la relata di notifica,effettuata il 29/10/2024, denominati: “S.6086.24 PASS. [OSCURATO:PERSONA]. –Acc.”; “S. 6086.24 PASS. [OSCURATO:PERSONA]. – Cons.”. Tali filesconsentirebbero di provvedere alla verifica della tempestività del3 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026ricorso introduttivo, notificato il 30/12/2024 (lunedì) e pertanto neiData pubblicazione 31/03/2026sessanta giorni dalla notifica, scadenti il 28/12/2024, che cadeva disabato con conseguente slittamento ex art. 155 c.p.c.La tesi del Comune ricorrente è da condividersi atteso che il files dicitato è effettivamente in atti e contiene la relazione di notificazione,firmata digitalmente il 29/10/2024 dal procuratore delcontroricorrente, che attesta la notifica della sentenza n. 6086/24 alComune presso l’indirizzo P.E.C. dell’Ente. Tenuto pertanto conto deldisposto dell’art. 155, comma 5, c.p.c., la notifica il lunedì 30novembre 2024 appare tempestiva e il ricorso procedibile.Occorre poi vagliare l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, giàformulata nel giudizio di secondo grado e riproposta nel controricorsoda parte del contribuente. Secondo quest’ultimo, infatti, la sentenzadi primo grado fu notificata a mezzo p.e.c. al Comune impositore eal suo difensore il 14/6/2023. La proposizione dell’appello il giorno11 gennaio 2024 sarebbe pertanto tardiva in quanto ben oltre i 60gg dalla notifica, con conseguente passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.L’eccezione appare però inammissibile atteso che la Corte di meritoaveva affrontato la questione ritenendo che il termine fosseprorogato ex art. 1, comma 199, della legge 197/2022, comemodificato dall’art. 20 legge n. 56/23 di conversione del DL 34/23,che aveva previsto la sospensione per undici mesi dei terminid’impugnazione. Non avendo il contribuente formulato ricorsoincidentale, né svolto alcuna critica specifica al punto della decisione,sulla questione è sceso il giudicato.È inoltre necessario valutare l’ulteriore eccezione d’inammissibilitàdel ricorso formulata dal controricorrente (in evidente viasubordinata rispetto alla precedente), atteso che la sentenza disecondo grado, a lui favorevole, fu dal controricorrente medesimonotificata al Comune e al suo procuratore il 29/10/2024. Poiché ilricorso per cassazione fu notificato solo il 30/12/2024, lo stesso4 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026sarebbe tardivo in quanto oltre i 60 gg con conseguente passaggioNumero di raccolta generale 7921/2026in giudicato della sentenza d’appello. Data pubblicazione 31/03/2026L’eccezione appare infondata poiché, come già evidenziato e se èpacifico che la sentenza fu notificata al Comune il 29/10/2024, iltermine di 60 gg sarebbe ordinariamente scaduto il 28/12/2024.Poiché tale giorno cadeva di sabato, ai sensi dell’art. 155, comma 5,c.p.c. (come aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della l. 263/2005)e, trattandosi di termine per il compimento di atti processuali svoltifuori dell’udienza, la scadenza è prorogata di diritto al primo giornoseguente non festivo.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune si duole della violazionee falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, anche in rapporto all’art. 112 c.p.c., (art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.). Evidenzia come il giudice d’appelloabbia omesso di esaminare e pronunciarsi sull’eccezione di difetto dilegittimazione “passiva” dell’ente creditore. Poiché il sollecito che hadato origine al contenzioso è stato emesso, sottoscritto e notificatodalla concessionaria convenzionata [OSCURATO:SOCIETA], legittimata acontraddire sui vizi dell’atto non potrebbe essere il Comune ma solola concessionaria medesima. Richiama una pronuncia di questa Corten. 16727 del 17/6/2024 secondo cui, in caso di affidamento delservizio d’accertamento e riscossione della tassa a unconcessionario, il potere d’accertamento del tributo spetta non già alComune ma al concessionario medesimo, con conseguentelegittimazione processuale.Trattandosi d’uno dei motivi d’appello da ritenersi determinante perl’ammissibilità dell’azione proposta dal contribuente, l’omissionedeterminerebbe nullità della sentenza.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedi norma di legge in relazione all’art. 23, comma 2, l. 18 aprile 2005,n. 62 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere ritenuto che laconcessionaria fosse rimasta priva del potere impositivo. Sostiene5 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026che, pur convenendosi sulla scadenza del rapporto originario in dataNumero di raccolta generale 7921/202627/5/2021, vi era stata: Data pubblicazione 31/03/2026- una prima determinazione dirigenziale n. 35 del 24/5/2021 ove,stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sidisponeva l’estensione della durata del primo contratto sino al 20agosto 2022 (449 gg. - poco meno di 15 mesi) con i medesimi pattie condizioni contrattuali;- in data 22 giugno 2022 una delibera n. 72 della “CommissioneStraordinaria”, assunta “con i poteri del consiglio” dove era stabilitodi esternalizzare nuovamente il servizio di gestione, accertamento eriscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e dei serviziconnessi, demandando al Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], nellemore dell’espletamento della gara a evidenza pubblica, l’adozione ditutte le iniziative necessarie a garantire la piena continuità alleripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con graviconseguenze sulla liquidità dell’ente;- la determinazione dirigenziale n. 81 del 31/8/2022 con cui eraindetta una procedura per l’affidamento quinquennale del servizio;- analoga determinazione n. 82, sempre del 31 agosto 2022, con cuifu estesa la durata del primo contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. sino a fine2022.L’avviso impugnato fu notificato il 20/10/2022.Dopo l’aggiudicazione della gara, con la già citata determinadirigenziale del 20 luglio 2023 fu autorizzata la concessionaria aultimare l’attività di riscossione coattiva per tutte le attività relativeal completamento delle procedure in ordine ai crediti precedenti lascadenza della concessione.Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello a limitare il suo esame aquest’ultima determina, trascurando le precedenti, con ciò rendendoinapplicabile la limitazione temporale di sei mesi di cui all’art. 23,6 di 7Numero registro generale 1276/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 7921/2026comma 2, della l. n. 62/2005, come ritenuto in analoghe occasioniData pubblicazione 31/03/2026da questa Corte (n. 12288/2017 e 17033/2021).3. Ritiene questa Corte che la soluzione della questione di cui alsecondo motivo abbia rilevanza nomofilattica riguardando il poteredi disapplicazione esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli attiamministrativi con cui è disposta la proroga dei poteri delconcessionario ben oltre i termini contrattuali originari.Atteso pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., risulta opportunoche la questione sia trattata in pubblica udienza, va richiamato ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio dicassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienzadall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. èammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione delricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolarerilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalitàdel collegio giudicante (Cass. Sez. U., 05/06/2018, n. 14437, Rv.649623 – 01). L’intervenuta modifica del vecchio testo dell’art. 380-bis c.p.c., con abrogazione del procedimento camerale avanti lasesta sezione e la conseguente introduzione del procedimento didefinizione accelerata, non introduce fattispecie che possanocontrastare con l’orientamento richiamato in relazione alladiscrezionalità per il collegio nel disporre la trattazione in pubblicaudienza. P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO7 di 7
Sentenza Cassazione n. 07921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris