CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2022
Cassazione n. 35158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 gennaio 1971 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 22 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Letta la memoria della Parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Letta la memoria presentata nell'interesse delle ricorrenti, con cui è stato chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa l'il giugno 2014 dal Tribunale di Novara, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione contestata per non aver commesso il fatto e ha revocato nei confronti della medesima le statuizioni civili; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione. Ha confermato nel resto la pronuncia impugnata e ha condannato queste ultime alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Avverso la sentenza d'appello le imputate - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo l'inosservanza delle norme processuali e, in particolare, la nullità della sentenza di primo grado per l'inosservanza delle disposizioni sulla partecipazione del Pubblico ministero all'udienza. Le ricorrenti hanno dedotto che in data successiva alla sentenza di primo grado erano venute a conoscenza della circostanza che il vice procuratore onorario presso il Tribunale di Novara, che aveva svolto il ruolo di Pubblico ministero nel corso dell'intero dibattimento, era privo di idoneo e necessario incarico a svolgere tale ruolo, essendosi il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino pronunciato solo il 4 novembre 2014 e, quindi, in data successiva alle udienze tenute dal medesimo nel periodo intercorrente tra il 3 aprile 2013 e 1'11 giugno 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. L'eccezione di nullità è stata tardivamente sollevata. Questa Corte (Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Rv. 280077; Sez. 5, n. 24004 del 18/3/2014, Rv. 259853) ha già avuto modo di affermare che la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale - ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 274 del 2000 - determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico ministero al procedimento. Evidentemente quindi, ed a maggior ragione, integra violazione delle predette disposizioni, concernenti la partecipazione necessaria del Pubblico ministero, l'esercizio di attività giurisdizionale da parte di vice procuratore onorario la cui nomina - come avvenuto nel caso in esame - non sia ancora intervenuta alla data di celebrazione delle udienze. Tuttavia, la nullità in questione, concernendo l'intervento del Pubblico ministero e non l'iniziativa da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. pen., costituisce una nullità generale ma non assoluta, per cui ex art. 180 cod. proc. pen., essendosi essa verificata nel giudizio di primo grado, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne deriva, quindi, che detta nullità segue il regime delle nullità generali a regime intermedio che, come tale, nel caso di specie si sarebbe dovuta eccepire, al più tardi, con i motivi di appello, circostanza che non si è verificata.La proposizione dell'eccezione è infatti avvenuta con i motivi aggiunti ma ciò non è consentito, essendo la questione della nomina del vice procuratore onorario del tutto disancorata dai motivi del ricorso. Come esattamente rilevato dal Collegio territoriale in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Rv. 280294), in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente sollevate. 2. I ricorsi sono, quindi, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 3. Deve precisarsi che, nella memoria depositata, la parte civile non ha chiesto la liquidazione delle spese processuali, che, quindi, non possono esserle riconosciute. P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del