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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 luglio 1988

Cassazione n. 26894/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1988, avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 3 agosto del 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648 e 489 cod.pen. inerenti a merce kyl (materiale elettrico) proveniente dalla Cina, ritenuta non conforme alla normativa e diretta alla società riconducibile al ricorrente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: viola/ione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delìcti, per non avere adeguatamente valutato la documentazione difensiva attestante la conformità dei beni in sequestro alle specifica normativa di settore, tenuto conto che la società ricevente era anche colei che aveva fabbricato il materiale e poteva certificarlo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve pr(.2rriettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassa/ione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dai Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma i, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, se/.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nei caso in esame, il provvedimento impugnato ha chiarito che i beni in sequestro, oltre che sprovvisti in alcuni casi di certificati di conformità, erano accompagnati, in altri casi, da certificati falsi e non emessi dall'ente preposto, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza (fg. 1 e 2 dell'ordinanza del Tribunale).

Tale circostanza, idonea a sostenere il fumus dei reati, il ricorrente vorrebbe elidere attraverso diversa ricostruzione della sussistenza delle contestazioni che attiene al merito del giudizio e non alla astratta configurabilità del reato, paventando, sia pure sotto le diverse spoglie della violazione di legge, un difetto di motivazione dal punto di vista logico, nella parte in cui il Tribunale avrebbe esteso la rilevanza della falsità dei certificati accompagnatori di alcuni prodotti a quelli asseritamente regolari secondo la opposta prospettazione difensiva illustrata in ricorso.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1988, avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 3 agosto del 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648 e 489 cod.pen. inerenti a merce kyl (materiale elettrico) proveniente dalla Cina, ritenuta non conforme alla normativa e diretta alla società riconducibile al ricorrente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: viola/ione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delìcti, per non avere adeguatamente valutato la documentazione difensiva attestante la conformità dei beni in sequestro alle specifica normativa di settore, tenuto conto che la società ricevente era anche colei che aveva fabbricato il materiale e poteva certificarlo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve pr(.2rriettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassa/ione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dai Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma i, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, se/.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nei caso in esame, il provvedimento impugnato ha chiarito che i beni in sequestro, oltre che sprovvisti in alcuni casi di certificati di conformità, erano accompagnati, in altri casi, da certificati falsi e non emessi dall'ente preposto, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza (fg. 1 e 2 dell'ordinanza del Tribunale). Tale circostanza, idonea a sostenere il fumus dei reati, il ricorrente vorrebbe elidere attraverso diversa ricostruzione della sussistenza delle contestazioni che attiene al merito del giudizio e non alla astratta configurabilità del reato, paventando, sia pure sotto le diverse spoglie della violazione di legge, un difetto di motivazione dal punto di vista logico, nella parte in cui il Tribunale avrebbe esteso la rilevanza della falsità dei certificati accompagnatori di alcuni prodotti a quelli asseritamente regolari secondo la opposta prospettazione difensiva illustrata in ricorso.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris