CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Portoferraio, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di minaccia e di percosse; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denun- zia inosservanza e erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, che appaiono reiterativi e costituti da mere doglianze in punto di fatto, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 ago- sto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di compe- tenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 35 d. Igs. 274 del 2000, è inammissibile, in quanto riproduttivo di analoghe censure adeguatamente vagliate dal giudice d'appello e, comunque, manifestamente infondato, atteso che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, le mere "scuse" sono assolutamente inidonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, oggetto di doverosa valutazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 27439 del 29/05/2008, Rv. 240561); - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dice