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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13974/2026

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l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] 2006s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. inliquidazione- intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2172/2024depositata il 15/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 137/2024, dichiarava laliquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. in liquidazione, su istanzadel creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 22novembre 2024, rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.in liquidazione, dall’incorporante I.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice delle due compagini.Registrava che il creditore istante si era costituito in sede di impugnazionecon un atto di desistenza, dichiarando di rinunciare all’istanza per l’aperturadella liquidazione giudiziale in ragione di un accordo transattivo intervenutotra le parti sull’obbligazione che era stata posta a fondamento dell’originariadomanda di liquidazione.Riteneva, tuttavia, che non si potesse disporre la revoca della liquidazionegiudiziale in virtù della desistenza del creditore istante, perché l’accordotransattivo con conseguente estinzione dell’obbligazione era intervenutosolo in sede di reclamo.3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e I.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,prospettando un unico motivo di doglianza.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] 2006s.r.l. in liquidazione non hanno svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, e/o, comunque, per l’esistenza diuna motivazione meramente apparente, con riferimento anche all’art. 132,comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché per travisamento del motivo direclamo.Nell’atto di impugnazione era stato rappresentato alla Corte distrettuale –spiegano i ricorrenti – che [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. in liquidazione nel 2023Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026si era fusa per incorporazione con [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa in liquidazione, alsolo scopo di consentire ad entrambe le compagini di accedere ad unaprocedura concorsuale minore mediante deposito di ricorso ai sensi dell’art.44 CCII.Malgrado il professionista incaricato della predisposizione del piano –proseguono i ricorrenti - avesse già ricostruito la posizione debitoria delledue società, la liquidatrice non aveva preso visione dell’istanza depositatadalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non consultando la p.e.c. a tal fine inviatale népreoccupandosi di ricevere, per un disguido, le notifiche effettuate nei suoiconfronti dall’ufficiale giudiziario.Una volta intervenuta la rinuncia, da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., alladomanda per l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidatricereclamante, attraverso il proprio difensore, aveva chiesto che fosse dispostoun brevissimo rinvio per documentare l’avvenuto deposito di una domandadi concordato liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bologna; questa istanza –si dolgono i ricorrenti – non è stata presa in alcun modo in esame, al paridelle ragioni che la giustificavano, costituite dalla volontà di presentare unadomanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza basato sull’apporto di finanza esterna.La Corte territoriale non poteva limitare – in tesi - il proprio scrutinio allasola questione relativa alla posteriorità dell’estinzione dell’obbligazionerispetto alla sentenza impugnata, ma doveva pronunciarsi innanzitutto inmerito all’istanza di rinvio, al fine di consentire a [OSCURATO:SOCIETA]. di documentare(anche quale società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.) il depositodella domanda di concordato e di fare applicazione del principio secondo cuiin pendenza di un ricorso per concordato preventivo, resa possibiledall’estinzione dell’obbligazione nei confronti della creditrice istante e dallasua desistenza, la declaratoria di insolvenza del debitore può avveniresoltanto quando il tentativo concordatario si chiude con un esito negativo.Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026All’udienza di rinvio la Corte d’appello, dopo aver preso atto dell’intervenutodeposito della domanda di concordato, avrebbe dovuto lasciare il compitoal tribunale di valutare la domanda di concordato ai fini della maggior tuteladegli interessi del ceto creditorio di entrambe le società, in applicazione delprincipio di priorità delle domande di regolazione pattizia stabilito dagli artt.7 e 40 CCII.5.

Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il mancato esameda parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramenteprocessuale non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attieneal mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindia causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardouna nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di normediverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (cfr., framolte, Cass. 1876/2018, Cass. 10073/2003, Cass. 14670/2001).Il vizio di omissione di pronuncia, perciò, non è configurabile su questioniprocessuali, quali il mancato esame di un’istanza di rinvio presentata dallaparte.5.2 Peraltro, nessuna violazione dei principi, previsti dall’art. 7 CCII, ditrattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazionedella crisi e dell’insolvenza e di esame prioritario delle domande dirette aregolare la crisi può essere predicato nel caso di specie.Il mezzo, infatti, si limita a deduzioni astratte e di principio prive di alcunaaderenza alla realtà processuale della fattispecie in esame, nell’ambito dellaquale non risulta sia mai stato rappresentato l’effettivo deposito di unadomanda ai sensi degli artt. 44 e 87 CCII, sempre indicato come imminentema mai realmente avvenuto.In mancanza di una pluralità di domande è evidente che nessuncoordinamento fra loro doveva avvenire.Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/20265.3 D’altra parte, l’art. 40, comma 10, CCII stabilisce, nel testo applicabileratione temporis, che «nel caso di pendenza di un procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso daldebitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisie dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimoprocedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro ilmedesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, alprocedimento pendente.

Successivamente alla prima udienza, la domandanon può essere proposta autonomamente sino alla conclusione delprocedimento per la apertura della liquidazione giudiziale».Ora, se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell'insolvenza va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza e,in seguito, non può essere proposta autonomamente sino alla conclusionedel procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, è evidenteche nessuna domanda di tal genere poteva essere presentata nel corso delgiudizio di reclamo, quando il procedimento per l’apertura della liquidazionegiudiziale non si era ancora concluso con una decisione definitiva alriguardo.La domanda che la società incorporante aveva in animo di presentare (mache non ha mai effettivamente presentato) risultava perciò inammissibile ela prospettazione della mancata motivazione da parte della Cortedistrettuale rispetto ad un’istanza di rinvio giustificata da un simile intentorisulta, del pari, inammissibile per mancanza di decisività, perché attinentea un’iniziativa che comunque non poteva essere assunta.Nell’ambito di un simile scenario processuale la Corte di merito hacorrettamente fatto applicazione del principio in tema di revoca delladeclaratoria di insolvenza secondo cui, qualora l'unico creditore istantedesista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta alpagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzioneNumero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di naturameramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice,che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare larevoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede direclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzionedell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante almomento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenutoin epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704c.c. (Cass. 11495/2024, Cass. 16122/2019).6.

In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegiodal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 15 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] 2006s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. inliquidazione- intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2172/2024depositata il 15/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 137/2024, dichiarava laliquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. in liquidazione, su istanzadel creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/20262. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 22novembre 2024, rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.in liquidazione, dall’incorporante I.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice delle due compagini.Registrava che il creditore istante si era costituito in sede di impugnazionecon un atto di desistenza, dichiarando di rinunciare all’istanza per l’aperturadella liquidazione giudiziale in ragione di un accordo transattivo intervenutotra le parti sull’obbligazione che era stata posta a fondamento dell’originariadomanda di liquidazione.Riteneva, tuttavia, che non si potesse disporre la revoca della liquidazionegiudiziale in virtù della desistenza del creditore istante, perché l’accordotransattivo con conseguente estinzione dell’obbligazione era intervenutosolo in sede di reclamo.3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e I.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,prospettando un unico motivo di doglianza.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] 2006s.r.l. in liquidazione non hanno svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, e/o, comunque, per l’esistenza diuna motivazione meramente apparente, con riferimento anche all’art. 132,comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché per travisamento del motivo direclamo.Nell’atto di impugnazione era stato rappresentato alla Corte distrettuale –spiegano i ricorrenti – che [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. in liquidazione nel 2023Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026si era fusa per incorporazione con [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa in liquidazione, alsolo scopo di consentire ad entrambe le compagini di accedere ad unaprocedura concorsuale minore mediante deposito di ricorso ai sensi dell’art.44 CCII.Malgrado il professionista incaricato della predisposizione del piano –proseguono i ricorrenti - avesse già ricostruito la posizione debitoria delledue società, la liquidatrice non aveva preso visione dell’istanza depositatadalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non consultando la p.e.c. a tal fine inviatale népreoccupandosi di ricevere, per un disguido, le notifiche effettuate nei suoiconfronti dall’ufficiale giudiziario.Una volta intervenuta la rinuncia, da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., alladomanda per l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidatricereclamante, attraverso il proprio difensore, aveva chiesto che fosse dispostoun brevissimo rinvio per documentare l’avvenuto deposito di una domandadi concordato liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bologna; questa istanza –si dolgono i ricorrenti – non è stata presa in alcun modo in esame, al paridelle ragioni che la giustificavano, costituite dalla volontà di presentare unadomanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza basato sull’apporto di finanza esterna.La Corte territoriale non poteva limitare – in tesi - il proprio scrutinio allasola questione relativa alla posteriorità dell’estinzione dell’obbligazionerispetto alla sentenza impugnata, ma doveva pronunciarsi innanzitutto inmerito all’istanza di rinvio, al fine di consentire a [OSCURATO:SOCIETA]. di documentare(anche quale società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.) il depositodella domanda di concordato e di fare applicazione del principio secondo cuiin pendenza di un ricorso per concordato preventivo, resa possibiledall’estinzione dell’obbligazione nei confronti della creditrice istante e dallasua desistenza, la declaratoria di insolvenza del debitore può avveniresoltanto quando il tentativo concordatario si chiude con un esito negativo.Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026All’udienza di rinvio la Corte d’appello, dopo aver preso atto dell’intervenutodeposito della domanda di concordato, avrebbe dovuto lasciare il compitoal tribunale di valutare la domanda di concordato ai fini della maggior tuteladegli interessi del ceto creditorio di entrambe le società, in applicazione delprincipio di priorità delle domande di regolazione pattizia stabilito dagli artt.7 e 40 CCII.5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il mancato esameda parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramenteprocessuale non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attieneal mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindia causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardouna nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di normediverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (cfr., framolte, Cass. 1876/2018, Cass. 10073/2003, Cass. 14670/2001).Il vizio di omissione di pronuncia, perciò, non è configurabile su questioniprocessuali, quali il mancato esame di un’istanza di rinvio presentata dallaparte.5.2 Peraltro, nessuna violazione dei principi, previsti dall’art. 7 CCII, ditrattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazionedella crisi e dell’insolvenza e di esame prioritario delle domande dirette aregolare la crisi può essere predicato nel caso di specie.Il mezzo, infatti, si limita a deduzioni astratte e di principio prive di alcunaaderenza alla realtà processuale della fattispecie in esame, nell’ambito dellaquale non risulta sia mai stato rappresentato l’effettivo deposito di unadomanda ai sensi degli artt. 44 e 87 CCII, sempre indicato come imminentema mai realmente avvenuto.In mancanza di una pluralità di domande è evidente che nessuncoordinamento fra loro doveva avvenire.Numero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/20265.3 D’altra parte, l’art. 40, comma 10, CCII stabilisce, nel testo applicabileratione temporis, che «nel caso di pendenza di un procedimento per laapertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso daldebitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisie dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimoprocedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro ilmedesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, alprocedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domandanon può essere proposta autonomamente sino alla conclusione delprocedimento per la apertura della liquidazione giudiziale».Ora, se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell'insolvenza va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza e,in seguito, non può essere proposta autonomamente sino alla conclusionedel procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, è evidenteche nessuna domanda di tal genere poteva essere presentata nel corso delgiudizio di reclamo, quando il procedimento per l’apertura della liquidazionegiudiziale non si era ancora concluso con una decisione definitiva alriguardo.La domanda che la società incorporante aveva in animo di presentare (mache non ha mai effettivamente presentato) risultava perciò inammissibile ela prospettazione della mancata motivazione da parte della Cortedistrettuale rispetto ad un’istanza di rinvio giustificata da un simile intentorisulta, del pari, inammissibile per mancanza di decisività, perché attinentea un’iniziativa che comunque non poteva essere assunta.Nell’ambito di un simile scenario processuale la Corte di merito hacorrettamente fatto applicazione del principio in tema di revoca delladeclaratoria di insolvenza secondo cui, qualora l'unico creditore istantedesista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta alpagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzioneNumero registro generale 901/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 13974/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di naturameramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice,che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare larevoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede direclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzionedell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante almomento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenutoin epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704c.c. (Cass. 11495/2024, Cass. 16122/2019).6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegiodal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 15 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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