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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24191/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati, in quanto: - la norma attributiva del potere esercitato nel caso in esame, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

Da essa si ricava che la liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"); - la valutazione del comportamento tenuto dal condannato nel giudizio complessivo circa la partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione è questione di merito, e nel caso in esame non è manifestamente illogico che un comportamento complessivo quale quello descritto nell'ordinanza (comportamento arrogante e minaccioso nei confronti del medico del carcere; comportamento arrogante in sede di consiglio di disciplina dove il detenuto ha urlato) sia stato considerato un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; - la circostanza che del comportamento del ricorrente non si rinvenga traccia se non in modo parziale nel diario medico della casa circondariale, dove era stata annotata soltanto la condotta minacciosa del detenuto, non introduce un vizio di travisamento dei fatti, perché gli elementi di valutazione possono essere tratti anche da quanto riferito dallo stesso medico, e riportato in una relazione di servizio o in altri documenti dell'amministrazione penitenziaria, non dovendo essere necessariamente riportati nella loro interezza nel diario medico, che ha altre finalità; - la circostanza che ulteriore comportamento tenuto dal condannato in semestre successivo a quello in valutazione (peraltro, pochi giorni dopo la fine del semestre in valutazione) sia stato assunto come concausa del giudizio complessivo di mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non è in contraddizione con la circostanza che nel semestre successivo, con separato provvedimento, la liberazione anticipata sia stata concessa, atteso che il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti del semestre successivo come indice della mancata partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, Sentenza n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 23/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 258743; Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv.254550; Sentenza sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694), ma incontra, invece, dei limiti più stringenti nell'apprezzamento della rilevanza di comportamenti tenuti nel semestre antecedente a quello in valutazione (Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; Sez. 1, Sentenza n. 983 del 22/11/2011, Palannara, rv. 251677; Sez. 1, Sentenza n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv. 219479), il che rende non contraddittorie le due decisioni che hanno valutato differenti semestri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati, in quanto: - la norma attributiva del potere esercitato nel caso in esame, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". Da essa si ricava che la liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"); - la valutazione del comportamento tenuto dal condannato nel giudizio complessivo circa la partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione è questione di merito, e nel caso in esame non è manifestamente illogico che un comportamento complessivo quale quello descritto nell'ordinanza (comportamento arrogante e minaccioso nei confronti del medico del carcere; comportamento arrogante in sede di consiglio di disciplina dove il detenuto ha urlato) sia stato considerato un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; - la circostanza che del comportamento del ricorrente non si rinvenga traccia se non in modo parziale nel diario medico della casa circondariale, dove era stata annotata soltanto la condotta minacciosa del detenuto, non introduce un vizio di travisamento dei fatti, perché gli elementi di valutazione possono essere tratti anche da quanto riferito dallo stesso medico, e riportato in una relazione di servizio o in altri documenti dell'amministrazione penitenziaria, non dovendo essere necessariamente riportati nella loro interezza nel diario medico, che ha altre finalità; - la circostanza che ulteriore comportamento tenuto dal condannato in semestre successivo a quello in valutazione (peraltro, pochi giorni dopo la fine del semestre in valutazione) sia stato assunto come concausa del giudizio complessivo di mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non è in contraddizione con la circostanza che nel semestre successivo, con separato provvedimento, la liberazione anticipata sia stata concessa, atteso che il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti del semestre successivo come indice della mancata partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, Sentenza n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 23/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 258743; Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv.254550; Sentenza sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694), ma incontra, invece, dei limiti più stringenti nell'apprezzamento della rilevanza di comportamenti tenuti nel semestre antecedente a quello in valutazione (Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; Sez. 1, Sentenza n. 983 del 22/11/2011, Palannara, rv. 251677; Sez. 1, Sentenza n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv. 219479), il che rende non contraddittorie le due decisioni che hanno valutato differenti semestri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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