CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per mancato rilievo della prescrizione asseritamente maturata prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché il calcolo proposto nel motivo di ricorso non tiene conto della circostanza che, agli effetti della prescrizione, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, deve essere calcolata una prima volta ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per determinare la pena edittale massima del reato ed il termine ordinario di prescrizione, ed una seconda volta ai sensi dell'art.161 cod. pen. per determinare il termine massimo di prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 — 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273490- 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214); - il secondo motivo di ricorso, che contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto esistente la recidiva, è affetta dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non contiene una critica articolata alla decisione impugnata che ha ritenuto applicabile nel caso in esame la recidiva per la natura dei precedenti, connessi al traffico di stupefacenti, e per la vicinanza temporale degli stessi, anche soli nove mesi di distanza, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g., in proc. Calibè, Rv. 247838 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso