Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:C:2024:820
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0541_RES
Causa C‑541/22 P
[OSCURATO:PERSONA] e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
e
Comitato di risoluzione unico
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) e della [OSCURATO:PERSONA] europea – Articolo 20 – Valutazioni ai fini della risoluzione – Requisiti – Articoli da 88 a 91 – Obbligo di riservatezza – Diritto di accesso al fascicolo – Dichiarazioni alla stampa»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 97, 98, 168)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda – Portata – Adozione di un programma di risoluzione – Diritto alla comunicazione dell’intero fascicolo del programma di risoluzione dopo l’adozione di quest’ultimo da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Limite – Presenza di dati riservati nei documenti che compongono tale fascicolo
[Art. 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, b), e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 88, §§ 1 e 5, e 90, § 4]
(v. punti 113‑115)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda – Portata – Adozione di un programma di risoluzione – Diritto alla comunicazione dell’intero fascicolo del programma di risoluzione dopo l’adozione di quest’ultimo da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Presenza di dati riservati nelle versioni integrali dei documenti che compongono tale fascicolo – Esclusione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)
(v. punti 119, 120)
Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumento non formalmente integrato nel sistema giuridico dell’Unione – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Portata – Limitazione ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta
(Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 3)
(v. punto 123)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Presentazione di argomenti dedotti anche dinanzi al Tribunale
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 140, 141)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 149)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Presupposti – Presa in considerazione delle circostanze all’origine del dissesto o del rischio di dissesto – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 58 e art. 18, §§ 1 e 4)
(v. punti 189‑191)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Presupposti – Criterio dell’interesse pubblico – Bilanciamento dell’interesse pubblico alla risoluzione con i diritti degli azionisti e dei creditori dell’ente creditizio oggetto di una procedura di risoluzione – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 14, § 1, comma 1, e 18, §§ 1 e 5)
(v. punti 232‑234)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Presupposti – Dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio – Valutazione sul dissesto di un ente creditizio – Competenza prioritaria della Banca centrale europea (BCE) – Superamento di una valutazione anteriore a quella della BCE
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, § 1, comma 2)
(v. punti 264, 265)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Valutazioni di un ente creditizio effettuate in vista dell’adozione di detto programma – Principio di indipendenza del perito – Limiti – Impossibilità di effettuare una valutazione in maniera indipendente – Competenza del Comitato di risoluzione unico (SRB) ad effettuare detta valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20, §§ 1 e 3)
(v. punti 297, 298)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Valutazione ai fini della risoluzione – Valutazione provvisoria – Nozione – Valutazione che non soddisfa tutti i requisiti previsti dal regolamento applicabile – Validità di detta valutazione per l’adozione di azioni di risoluzione – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20, §§ 10, 11, 13)
(v. punto 303)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Azioni di risoluzione fondate su una valutazione provvisoria – Assenza di valutazione definitiva ex post successivamente all’adozione del programma di risoluzione – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20, §§ 11, 12, 13)
(v. punti 325, 327, 328)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Obbligo di riservatezza dei membri e degli agenti del SRB – Informazioni riservate – Nozione – Ente soggetto a vigilanza da parte del SRB in cooperazione con la BCE – Esclusione
(Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 88 e 90)
(v. punto 369)
[OSCURATO:PERSONA] di un’impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e CRU (
1
), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA (
2
) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e della decisione 2017/1246, che approva detto programma (
3
), la Corte, respingendo l’impugnazione, fornisce chiarimenti sull’accesso ai documenti della risoluzione da parte di persone diverse dai destinatari, sull’obbligo di motivazione quanto alla decisione di approvazione della risoluzione, sulla presa in considerazione degli interessi degli azionisti e dei creditori, sulla valutazione delle attività e delle passività dell’ente in dissesto, nonché sull’obbligo di riservatezza dei membri del SRB nel corso di una procedura di risoluzione.
I ricorrenti erano azionisti e creditori dell’ente creditizio spagnolo [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione di un programma di risoluzione per quest’ultimo.
Prima dell’adozione del programma di risoluzione, è stata effettuata una valutazione del [OSCURATO:PERSONA], comprendente due relazioni allegate al programma di risoluzione, vale a dire una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), datata 5 giugno 2017 e redatta dal SRB, e una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), datata 6 giugno 2017 e redatta da un perito indipendente. Tale valutazione 2 aveva segnatamente lo scopo di stimare il valore delle attività e delle passività del [OSCURATO:PERSONA] e di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Sempre il 6 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE), previa consultazione del SRB, ha effettuato una valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del [OSCURATO:PERSONA], in cui ha ritenuto che, considerati i problemi di liquidità cui il [OSCURATO:PERSONA] doveva far fronte, quest’ultimo non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la BCE di essere giunto alla conclusione che l’ente era a rischio di dissesto.
Parallelamente, il 3 giugno 2017, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna) (in prosieguo: il «FROB»), riguardante la commercializzazione del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha approvato l’avvio immediato della procedura di vendita di tale ente, indicando i requisiti relativi a detta vendita. Inoltre, esso ha indicato che i cinque potenziali acquirenti che avevano partecipato alla procedura di vendita privata dovevano essere invitati a presentare un’offerta. Di questi ultimi, solo due sono rimasti e hanno avuto accesso, dopo aver firmato un accordo di non divulgazione, alla sala dati virtuale il 5 giugno 2017. In seguito, il 6 giugno 2017, il FROB ha adottato una lettera contenente le informazioni sulla procedura di vendita e che stabiliva il termine per la presentazione delle offerte al 6 giugno 2017 a mezzanotte. Uno dei due potenziali acquirenti restanti del [OSCURATO:PERSONA] ha informato in quel momento il FROB che non avrebbe presentato alcuna offerta.
Con lettera del 7 giugno 2017, il FROB ha informato il SRB che il [OSCURATO:PERSONA], SA aveva presentato un’offerta vincolante di acquisto delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 1 e che lo considerava aggiudicatario nella procedura di vendita del [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha quindi proposto al SRB di designare il [OSCURATO:PERSONA] come acquirente nella decisione del SRB relativa all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA]. Nel programma di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il SRB ha ritenuto che tale ente soddisfacesse le condizioni per l’adozione di un’azione di risoluzione, ossia che fosse in dissesto o a rischio di dissesto, che non si potesse prospettare che qualsiasi misura alternativa avrebbe permesso di evitare il suo dissesto in tempi ragionevoli e che un’azione di risoluzione sotto forma di strumento per la vendita dell’attività d’impresa fosse necessaria nell’interesse pubblico. Il SRB ha esercitato il proprio potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto che le nuove azioni che ne risultavano fossero trasferite al [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di EUR 1.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda (
4
) che, contrariamente alla decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] europea di cui trattasi nel caso di specie, il programma di risoluzione controverso non costituisce un atto impugnabile che può essere oggetto di un ricorso di annullamento (
5
), cosicché un ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda detto programma. Ciò premesso, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro tale decisione di approvazione, le persone fisiche o giuridiche interessate possono invocare l’illegittimità del programma di risoluzione, il che è idoneo a garantire loro una tutela giurisdizionale sufficiente. Inoltre, si ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], con una siffatta decisione di approvazione che conferisce effetti giuridici vincolanti a detto programma, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione europea.
In primo luogo, per quanto riguarda la questione se l’obbligo di riservatezza del SRB possa ostare a un accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori, innanzitutto, la Corte ricorda che il regolamento n. 806/2014 (
6
) dispone che le persone oggetto di decisioni del SRB hanno diritto di avere accesso al fascicolo di quest’ultimo, precisando nel contempo, da un lato, che esse dispongono di tale diritto, fatto salvo il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali e, dall’altro, che tale diritto non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del SRB. Inoltre, essa ricorda l’obbligo che incombe a qualsiasi istituzione interessata di esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il cui paragrafo 2, lettera b), garantisce tale diritto di accesso, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.
Pertanto, secondo i termini stessi di tali disposizioni, il diritto di accesso al fascicolo è limitato dalla necessità di tutelare informazioni riservate, limiti che riflettono l’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 339 TFUE. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo. Orbene, il regolamento SRM fornisce precisazioni relative al rispetto del segreto professionale previsto all’articolo 339 TFUE (
7
), vietando al SRB di comunicare le informazioni soggette a tali obblighi a un’altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria.
In tali circostanze, la Corte ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto, dichiarando che i ricorrenti non potevano invocare un diritto di accesso alle versioni integrali dei documenti in questione, in quanto tali versioni integrali contenevano informazioni riservate.
La Corte rileva poi che, se è vero che, secondo costante giurisprudenza, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta richiede che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti e di decidere di adire eventualmente il giudice competente, consentendo a quest’ultimo di esercitare il controllo della legittimità della decisione di cui trattasi, essa ha tuttavia parimenti dichiarato che la motivazione di un atto che arreca pregiudizio a un singolo, che si basa su una valutazione della posizione relativa di operatori privati, può essere limitata dal segreto commerciale, senza tuttavia che il rispetto di tale segreto privi l’obbligo di motivazione della sua sostanza. Pertanto, un atto del genere può, certamente, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento. Ciò premesso, la motivazione deve comunque far apparire in modo chiaro e inequivocabile tale ragionamento nonché la metodologia utilizzata. Pertanto, in presenza di informazioni riservate, l’articolo 47 della Carta non conferisce alla persona interessata un diritto di accesso al fascicolo integrale, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate.
Infine, la Corte dichiara che il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta (
8
) non può essere interpretato nel senso che esso concede all’interessato un accesso alle informazioni contenute nel fascicolo che vada al di là dei requisiti risultanti dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione riguardante la decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ricorda che, con una siffatta approvazione, si ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti nel programma di risoluzione controverso (
9
), cosicché le ragioni che hanno indotto il SRB ad adottare tale programma costituiscono parte integrante della decisione di approvazione e sono, pertanto, idonee a motivare anche tale approvazione. Premesso quanto sopra, il Tribunale ha correttamente rilevato che non si può esigere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca una giustificazione supplementare della sua approvazione, dal momento che tale giustificazione finirebbe per consistere in una mera ripetizione degli elementi già contenuti nel programma di risoluzione. La Corte osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad effettuare una seconda analisi rispetto a quella del SRB, bensì unicamente ad approvare, o meno, la decisione del SRB. Inoltre, per quanto riguarda la circostanza che il Tribunale ha preso in considerazione il termine molto breve entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] era chiamata ad approvare il programma di risoluzione, la Corte ricorda che il grado di precisione della motivazione di una decisione deve essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione.
In terzo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione degli interessi degli azionisti e dei creditori nell’ambito della procedura di risoluzione, la Corte rileva che, sebbene l’esame della terza condizione dell’adozione di un’azione di risoluzione, ossia la necessità di quest’ultima nell’interesse pubblico, debba (
10
) prendere in considerazione gli obiettivi della risoluzione enunciati dal regolamento SRM (
11
), essa constata che la tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori non figura tra questi ultimi, né vi figurano la limitazione del costo della risoluzione o la prevenzione di una distruzione del valore. Infatti, il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] devono soltanto cercare di prendere in considerazione questi ultimi due aspetti nel perseguimento di detti obiettivi (
12
), senza essere vincolati da una siffatta obbligazione di mezzi quanto alla tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori. Inoltre, la Corte rileva che il Tribunale ha giustamente sottolineato che la distruzione del valore ai sensi del regolamento SRM non riguarda unicamente gli interessi patrimoniali degli azionisti e dei detentori di strumenti di capitale dell’entità, ma anche quelli dei suoi depositanti, dei suoi dipendenti e degli altri creditori. In particolare, dal regolamento SRM risulta che il SRB e la [OSCURATO:PERSONA] devono soltanto cercare di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione. In tali circostanze, la Corte ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto dichiarando che l’applicazione della condizione relativa alla necessità della risoluzione nell’interesse pubblico non richiede di bilanciare, specificamente, l’interesse pubblico a procedere a una risoluzione dell’entità interessata con i diritti degli azionisti e dei creditori.
In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione dell’entità interessata dalla risoluzione, la Corte ricorda, in via preliminare, che il regolamento SRM (
13
) prevede che il SRB, prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, provveda a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’entità venga effettuata da una persona indipendente. Da tale regolamento risulta altresì l’esistenza di una distinzione tra valutazioni definitive, vale a dire quelle che soddisfano tutti i requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafi 1 e da 4 a 9, di quest’ultimo, e valutazioni provvisorie che non rispettano tutti questi requisiti. Ciò premesso, in forza del regolamento SRM (
14
), una valutazione provvisoria (
15
) costituisce una base valida affinché il SRB decida di adottare un’azione di risoluzione o di effettuare una svalutazione o una conversione degli strumenti di capitale pertinenti.
Anzitutto, per quanto riguarda la valutazione 1, la Corte ricorda che il regolamento SRM conferisce una competenza prioritaria alla BCE per effettuare tale valutazione, tenuto conto della sua competenza quale autorità di vigilanza. Infatti, la BCE è la più idonea a determinare, alla luce della definizione di dissesto o rischio di dissesto che si riferisce ad elementi connessi alla situazione prudenziale, se tale condizione è soddisfatta. Nel caso di specie, essa aggiunge che la valutazione della BCE era altresì fondata su dati più recenti della valutazione 1. Pertanto, essa ritiene che il Tribunale abbia giustamente considerato che la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto aveva reso superata la valutazione 1, vertente su questa stessa situazione.
Per quanto riguarda poi la valutazione 2, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che le riserve formulate dal perito indipendente nell’ambito della valutazione 2 non erano tali da mettere in discussione il suo carattere equo, prudente e realistico. Essa constata che il Tribunale non ha soltanto rilevato che la valutazione dell’entità interessata doveva fondarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche, ma ha altresì sottolineato che il perito doveva anche tener conto di diversi fattori e circostanze. Tali elementi risultano dalle constatazioni di fatto operate dal Tribunale, che menziona una valutazione 2 basata su ipotesi e dipendente da molteplici fattori, essendo al contempo fondata su stime e valutazioni prospettiche. Inoltre, il Tribunale ha giustamente rilevato che, tenuto conto anche dei limiti di tempo e delle informazioni disponibili, talune incertezze e approssimazioni sono inerenti a qualsiasi valutazione provvisoria.
Inoltre, per quanto concerne i requisiti relativi alla valutazione delle attività e delle passività, la Corte rileva che, al fine di stimare il valore delle attività e delle passività, il regolamento SRM dispone che essa deve essere «equa, prudente e realistica», senza tuttavia richiedere una determinazione esaustiva di tutti gli ambiti delle attività e delle passività. Orbene, se è vero che, in una situazione di urgenza, la valutazione provvisoria deve includere una stima delle attività e delle passività, essa deve rispettare il requisito relativo al carattere equo, prudente e realistico solo per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi. Infatti, in una situazione di emergenza, può risultare impossibile determinare in modo esaustivo tutti gli ambiti delle attività e delle passività. Peraltro, il progetto di norme tecniche di regolamentazione (
16
) prevede che il perito si concentri in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza per quanto riguarda la loro valutazione e che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva. In tali circostanze, la Corte considera che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, tenuto conto del breve periodo di tempo disponibile, il perito poteva dare una rigorosa priorità all’esame delle informazioni di cui disponeva, concentrandosi unicamente sugli ambiti chiave delle attività e delle passività la cui valutazione era altamente incerta.
In aggiunta, quanto al carattere indipendente della valutazione effettuata dal SRB stesso, la Corte ricorda che il regolamento SRM precisa gli obiettivi che devono essere perseguiti in sede di valutazione delle attività e delle passività. Sebbene sia previsto che tale valutazione deve essere effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il SRB e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata, viene altresì menzionato che il SRB può procedere a una valutazione provvisoria delle attività e passività, qualora una valutazione indipendente non sia possibile (
17
). Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che l’analisi degli elementi ai fini dell’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la conversione/svalutazione degli strumenti di capitale (
18
) non deve essere sempre effettuata da un perito indipendente.
Inoltre, per quanto riguarda la mancata presa in considerazione di un obiettivo della valutazione previsto all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM, la Corte constata che tale regolamento (
19
) precisa che, in caso di urgenza, mentre taluni requisiti della valutazione devono essere rispettati, altri devono esserlo solo per quanto possibile. Orbene, sulla base di questi due tipi di requisiti, l’articolo 20, paragrafo 10 del regolamento SRM non menziona l’analisi degli obiettivi della valutazione indicati all’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento. Inoltre, essa sottolinea che lo stesso regolamento prevede espressamente che, ove non rispetti tutti i requisiti, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a questi ultimi. Una siffatta valutazione provvisoria costituisce un fondamento valido per consentire al SRB di decidere in merito ad azioni di risoluzione. Pertanto, l’asserita mancata presa in considerazione dell’obiettivo di cui trattasi non comporta l’illegittimità della valutazione, ma soltanto la sua provvisorietà.
In ultimo luogo, per quanto riguarda la mancata adozione di una valutazione definitiva
ex post
, è vero che talune formulazioni contenute nel regolamento SRM (
20
) tendono a indicare che valutazioni provvisorie possono costituire una base valida ai fini dell’adozione di un’azione di risoluzione solo a determinate condizioni, tra le quali figura la realizzazione di una valutazione definitiva
ex post
. Tuttavia, esso dispone altresì che una valutazione che non soddisfa tutti i requisiti è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione definitiva
ex post
non appena possibile (
21
). Da questi stessi termini, in particolare dalla congiunzione «in attesa che», risulta che la realizzazione di una valutazione definitiva
ex post
non costituisce una condizione affinché una valutazione possa essere considerata provvisoria. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la valutazione definitiva
ex post
mira, da un lato assicurare che le perdite subite dall’entità interessata siano rilevate nei suoi libri contabili e, dall’altro, a orientare l’adozione di una decisione relativa al ripristino del valore dei crediti dei creditori o all’incremento del valore del corrispettivo pagato. In aggiunta, poiché la valutazione definitiva
ex post
interviene necessariamente dopo l’adozione di un programma di risoluzione, la Corte ricorda che, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, essa ritiene che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto dichiarando che la mancata adozione di una valutazione definitiva
ex post
non era tale da inficiare la validità del programma di risoluzione controverso.
Infine, per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza, la Corte ricorda che i membri del SRB sono soggetti alle disposizioni in materia riguardanti i membri delle istituzioni dell’Unione e i funzionari e agenti di quest’ultima (
22
). Essi sono quindi tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale, a meno che la divulgazione di tali informazioni riservate non avvenga nell’esercizio delle loro funzioni o in forma sommaria o aggregata che impedisca l’identificazione dell’entità di cui trattasi (
23
). A tale riguardo, dai termini del considerando 116 del regolamento SRM, risulta che il semplice fatto di indicare che il SRB e le autorità nazionali di risoluzione esaminano una determinata entità nell’ambito o nella prospettiva di una procedura o di un’azione di risoluzione potrebbe avere un impatto negativo su tale entità e deve, pertanto, essere considerato rientrante nell’obbligo di riservatezza previsto dal regolamento SRM. Per contro, tale regolamento (
24
) fa emergere lo stretto legame esistente tra i compiti di vigilanza conferiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU o SSM), in particolare, alla BCE e il compito assegnato al SRB dal regolamento SRM. Ne deriva che, al file di ottimizzare l’efficacia del SRM, il regolamento SRM prevede che – in particolare, ma non solo durante le fasi di pianificazione della risoluzione, di intervento precoce e di risoluzione – il SRB e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle loro funzioni. Pertanto, il SRB è tenuto, al pari della BCE, a seguire gli sviluppi sui mercati finanziari e, in particolare, a vigilare sugli enti disciplinati da tale regolamento, al fine di poter intervenire in modo efficace e rapido in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un ente creditizio. Di conseguenza, la mera informazione secondo la quale il SRB sorveglia insieme alla BCE un ente creditizio, tra altri enti coperti dal regolamento SRM, non può, in linea di principio, essere considerata rientrante nell’obbligo di riservatezza, in assenza di elementi supplementari che possano indicare che il SRB agisce nell’ambito o nella prospettiva di una procedura o di un’azione di risoluzione.
(
1
) Sentenza del 1o giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e CRU (
T‑523/17
,
EU:T:2022:313
).
(
2
) Decisione SRB/EES/2017/08 adottata nella sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: il «programma di risoluzione controverso»).
(
3
) Decisione (UE) 2017/1246 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] S.A. (
GU 2017, L 178, pag. 15
).
(
4
) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (
551/22 P
,
EU:C:2024:520
, punti
102
e
103
).
(
5
) Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
(
6
) Articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento SRM»).
(
7
) Tali precisazioni sono fornite non solo dalla riserva espressa all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, ma anche dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
(
8
) In combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
(
9
) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (
551/22 P
,
EU:C:2024:520
, punto
96
).
(
10
) Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 5, del regolamento SRM.
(
11
) Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM.
(
12
) Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM.
(
13
) Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento SRM.
(
14
) Articolo 20, paragrafo 13, del regolamento SRM.
(
15
) Effettuata a norma dell’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM.
(
16
) Progetto di norme tecniche di regolamentazione dell’Autorità bancaria europea sulla valutazione ai fini della risoluzione (ABB/RTS/2017/05) del 23 maggio 2017.
(
17
) Articolo 20, paragrafi 1 e 3, del regolamento SRM.
(
18
) L’obiettivo è previsto all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM.
(
19
) Articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM.
(
20
) Articolo 20, paragrafo 13, del regolamento SRM.
(
21
) Articolo 20, paragrafo 11, del regolamento SRM.
(
22
) Ai sensi dell’articolo 339 TFUE.
(
23
) Articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM.
(
24
) Considerando 15 e 89 del regolamento SRM.