CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di PERUGIA, con ordinanza del 4/5/2022, ha rigettato l'istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di confisca emesso dalla CORTE di APPELLO di ROMA in data 25/6/2019, divenuto irrevocabile il 27/5/2020, con il quale era stato parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, del 26/9/2017.1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2013 sono stati attinti dalla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli e, a seguito delle indagini effettuate, sono stati successivamente giudicati in due distinti processi: -il primo iscritto a Napoli per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso per la gestione delle macchinette slot machine ad Acilia, condotta contestata come commessa dall'anno 2003 all'anno 2006, processo questo che si è concluso con la sentenza pronunciata il 1°/4/2015 dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Napoli che ha assolto entrambi perché il fatto non sussiste; -il secondo, trasmesso per competenza a Roma da Napoli, per associazione a delinquere di stampo mafioso e 513 bis per cod. pen., sempre in relazione alla gestione del gioco d'azzardo con le macchinette slot machine ad Acilia, condotta contestata, per l'associazione dall'anno 2006 fino alla cattura, avvenuta nell'anno 2013, e quella per il 513 bis cod. pen. per fatti che sarebbero accaduti negli anni 2011-2013; in tale processo, all'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati condannati per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. e per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (così diversamente qualificata l'originaria contestazione ex art. 416 bis cod. pen.) e la pronuncia è stata riformata dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 9/2/2021, irrevocabile il 25/6/2012, con la quale entrambi gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ed è stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 513 bis cod. pen. in quanto estinti per prescrizione. 1.2. Nelle more dei citati processi il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione della misura di prevenzione personale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della misura di prevenzione patrimoniale per i beni intestati a loro e alle mogli e figlie, oggi ricorrenti come terzi interessati. 1.3. All'esito del procedimento di prevenzione, nel corso del quale si è anche pronunciata la Sezione Sesta penale annullando con rinvio il decreto emesso dalla Corte territoriale quanto all'attualità della pericolosità generica in epoca successiva all'anno 2013 e in ordine alla confisca di un'autovettura, la misura patrimoniale è divenuta irrevocabile per tutti gli altri beni. 1.4. La Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, preso anche atto del dispositivo della sentenza di assoluzione degli imputati, ha escluso la pericolosità in epoca successiva all'anno 2013.1.5. La difesa, divenuta irrevocabile la sentenza 'di assoluzione, ha presentato richiesta di revocazione ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 evidenziando che il nuovo elemento costituito dalla pronuncia di assoluzione determinerebbe il venire meno dei presupposti originariamente posti a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale, ciò in quanto il giudizio di pericolosità relativo ai proposti posto a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale non terrebbe conto di tale significativo elemento. 1.6. La Corte d'Appello di Perugia ha rigettato l'istanza evidenziando che la sopravvenuta assoluzione, peraltro in qualche modo considerata dalla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio, non costituirebbe elemento idoneo a modificare il giudizio di pericolosità formulato a carico dei proposti per gli anni dal 2003 al 2013 in quanto questo si fonderebbe, comunque, sull'accertata commissione di altri reati, quelli di cui all'art. 513 bis cod. pen., per i quali la responsabilità è stata comunque accertata, anche se sono stati dichiarati prescritti, e una estorsione commessa negli anni 2012 - 2013 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso i proposti e i terzi interessati, rispettivamente mogli e figlie degli stessi, che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen, 111, sesto comma cost. e 28 D.Lgs 159/2011 con riferimento al giudizio di pericolosità ritenuto come sussistente per tutto il periodo 2003 - 2013. 3. In data 1° agosto 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le censure sono nella sostanza reiterative degli argomenti già esposti nell'istanza e che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata e coerente risposta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che ha concluso nel senso che la sentenza di assoluzione non avrebbe alcuna incidenza in ordine all'applicazione della misura di prevenzione in quanto il giudizio di pericolosità dei proposti deve comunque essere considerato come accertato per il periodo 2003-2013, sarebbe errato. La conclusione, infatti, fondata sull'accertata commissione dei reati di cui all'art. 513 bis cod. pen., non terrebbe conto che questi sono stati contestati come commessi negli anni 2011 e 2012 e che il fatto qualificato come estorsione risulta commesso nell'anno 2013. Elementi questi ininfluenti, pertanto, in ordine al periodo intercorrente tra l'anno 2003 e il 2011 che, in effetti, era invece oggetto delle diverse contestazioni di concorso esterno ad associazione a delinquere di stampo mafioso (anni 2003- 2006) e associazione a delinquere semplice (anni 2006-2013), reati per i quali i due fratelli Guarnera sono stati assolti perché il fatto non sussiste. A seguito di tale errore, che rende apparente la motivazione sul punto, d'altro canto, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di verificare, tanto che la motivazione sul punto sarebbe inesistente, la riferibilità degli acquisti a condotte illecite ovvero che questi siano stati effettuati nel periodo nel quale i proposti erano socialmente pericolosi. La doglianza è fondata. 1.1. La richiesta di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere proposta, al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti, nei casi previsti dall'art. 28 D.Lgs 159/2011 quando, successivamente alla conclusione del procedimento: a) vengano scoperte nuove prove decisive; b) i fatti accertati con sentenze penali, sopravvenute o conosciute in epoca successiva, escludano in assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della misura; c) la decisione sia stata motivata esclusivamente sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio o di un fatto previsto dalla legge come reato. Le ipotesi così regolate si riferiscono a situazioni diverse. La prima riguarda la scoperta, successivamente alla decisione del procedimento, di prove, documentali o dichiarative, idonee a disarticolare il ragionamento posto dal giudice della prevenzione a fondamento della propria conclusione. In questo caso il requisito preliminare da valutare in sede di revocazione è costituito dalla "novità" della prova cioè, come di recente indicato dalle Sezioni Unite, che questa sia sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ovvero, pure se preesistente, sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva non avendo di contro alcun rilievo in tale sede la prova che risultava deducibile ma non era stata dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (cfr. Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 — 01).La seconda ipotesi si riferisce al c.d. contrasto o conflitto di giudicati, cioè a quella peculiare situazione che si determina allorché vi sia una materiale inconciliabilità, tale da escludere in modo assoluto l'esistenza dei presupposti della confisca, tra le ricostruzioni di fatto contenute in due diversi provvedimenti. Nello specifico il caso previsto dalla lettera b) dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 si riferisce sia al c.d. conflitto pratico, cioè quello nel quale la diversa ricostruzione si riferisce al medesimo fatto e alla medesima persona (oggetto nel procedimento ordinario della disposizione di cui all'art. 669 cod. proc. pen.) che al c.d. conflitto teorico, nel quale tra le due ricostruzioni vi è una incompatibilità di ordine logico (oggetto nel procedimento ordinario della disciplina della revisione). In una corretta prospettiva interpretativa, d'altro canto, deve anche specificarsi che in tema di revocazione della confisca di prevenzione l'inconciliabilità tra i due giudicati deve essere verificata con riferimento agli elementi posti in concreto a fondamento del giudizio di pericolosità così che la revocazione non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso e che nel procedimento di prevenzione non siano stati rilevati, ritenuti e considerati ulteriori e diversi elementi idonei concludere nel senso della sussistenza dei presupposti di applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778 - 01). La terza ipotesi, infine, si riferisce al caso in cui, sempre successivamente alla conclusione del procedimento di prevenzione, risulti che la decisione si fonda, unicamente o in modo determinante, su di atti di cui sia stata riconosciuta la falsità ovvero che questa sia avvenuta nello stesso giudizio o di un fatto previsto come reato. 1.2. Nel caso di specie la misura di prevenzione patrimoniale è stata disposta prendendo le mosse dal presupposto necessario costituito dalla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di pericolosità nei confronti dei proposti è stato formulato sulla base degli elementi posti a fondamento del rinvio a giudizio e, successivamente, della condanna in primo grado pronunciata nel processo pendente a Roma, nel quale i fratelli Guarnera erano imputati per i reati di associazione a delinquere (così diversamente qualificata dal giudice di primo grado l'originaria imputazione ex art. 416 bis cod. pen.), contestato come commesso dall'anno 2003, e di illecita concorrenza con minaccia e violenza, commesso negli anni 2011-2012.La pericolosità, sulla scorta dei medesimi elementi e al fine di individuare i beni da sottoporre a confisca sulla base del criterio di ragionevolezza temporale, è stata così ritenuta come sussistente dall'anno 2003 all'anno 2013 Il procedimento di prevenzione, anche a seguito di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, si è concluso in data 20 aprile 2021 e la statuizione definitiva si riferiva alla confisca dei beni degli attuali ricorrenti individuati in base alla parametrazione temporale delimitata da un giudizio di pericolosità "fino al 2013". 1.3. In data 25 giugno 2021 è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata il 9 febbraio 2021 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 416 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. perché estinto per prescrizione. A fronte di tale pronuncia i ricorrenti hanno presentato richiesta di revocazione evidenziando che la sentenza di assoluzione era tale da dimostrare il difetto originario dei presupposti dell'applicazione della misura. La Corte territoriale, preso atto della sopravvenuta assoluzione, valutata sostanzialmente nei termini della prova nuova, ha rigettato la richiesta ritenendo che il tenore della motivazione resa in riferimento alla dichiarazione di prescrizione pronunciata per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. sia comunque idonea a fondare il giudizio di pericolosità, così come ritenuto "fino al 2013". 1.4. La motivazione del provvedimento impugnato è inesistente quanto alla valutazione circa l'incidenza della sopravvenuta assoluzione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. in merito all'individuazione dell'inizio della pericolosità sociale e, pertanto, dei presupposti dell'applicazione della confisca con riferimento ad alcuni dei beni oggetto della misura disposta. La Corte territoriale, infatti, facendo esclusivo riferimento all'accertamento relativo alle condotte di cui all'art. 513 bis cod. pen. contenuto nella sentenza, pure avendo correttamente evidenziato che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. non comporta automaticamente la revoca della pronuncia di prevenzione, non ha tenuto in alcun conto il diverso accertamento effettuato in merito al reato associativo, contestato come commesso a far data dall'anno 2003.A fronte di tale pronuncia, nella quale è stata esclusa la sussistenza delle condotte dalle quali aveva preso le mosse e sulle quali si fondava l'originaria indicazione della data di inizio della pericolosità sociale dei proposti, invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare uno specifico accertamento al fine di verificare se e in che modo la sopravvenuta assoluzione incideva sull'originaria valutazione in ordine alla pericolosità sociale dei proposti. Ciò in quanto l'esatta perimetrazione temporale della pericolosità del proposto costituisce, sulla base dei criteri enucleati da Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01, uno dei presupposti originari della confisca della confisca di prevenzione. La rilevata carenza, anche grafica di motivazione sul punto, d'altro canto, non può ritenersi superata con i soli riferimenti alle condotte di cui all'art. 513 bis cod. pen., che la stessa Corte territoriale indica come contestate e commesse negli anni 2011-2012 (tanto che nel provvedimento sono citate conversazioni intercettate nell'anno 2011) ovvero al diverso e ulteriore reato di estorsione, commesso nell'anno 2013, che, come anche dimostra l'affermazione conclusiva, "sino al 2013" (cfr. pag. 11 dell'ordinanza impugnata), nulla evidenziano quanto al periodo antecedente all'anno 2011. Ragioni queste per la quale il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore M e. isr . %-naco [OSCURATO:PERSONA] ssini D'Agostini [OSCURATO:PERSONA]