CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MDA-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo-gna n. 2568/2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoriaRic. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 13745/2026scritta già in atti, per il rigetto del ricorso principale, con assor-Data pubblicazione 11/05/2026bimento dell’incidentale;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danniche assume di avere subito in conseguenza di una illegittimaiscrizione ipotecaria sui propri beni, da parte della società con-venuta.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, che hacondannato la società convenuta a pagare all’attore la sommadi € 80.200,00, oltre accessori.La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione diprimo grado, l’ha invece rigettata, condannando l’attore a re-stituire quanto ricevuto in esecuzione della stessa.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chepropone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sullabase di un unico motivo.È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «viola-zione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e2697 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».Il ricorrente contesta, in primo luogo, la «ritenuta buona fede,da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella condotta che ha portatoall’iscrizione ipotecaria nei confronti dei beni» di sua proprietàe, comunque, il «ravvisato difetto di espliciti elementi probatoriche dessero certezza di quel danno-conseguenza che l’odiernoricorrente invocava, del pari ritenendo relativamente alle ulte-riori richieste risarcitorie espresse in termini di “perdita dichance” e di danni non patrimoniali … ».Ric. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 13745/2026Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 11/05/20261.1 Risultano, in primo luogo, inammissibili le deduzioni rela-tive alla «buona fede, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella con-dotta che ha portato all’iscrizione ipotecaria», in quanto eccen-triche rispetto all’effettiva ratio decidendi alla base della deci-sione impugnata e irrilevanti ai fini dell’esito della controversia.Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda, aveva ri-conosciuto la condotta colposa della società convenuta, ai sensidell’art. 2043 c.c., e aveva, altresì, ritenuto provato il conse-guente danno.La corte d’appello non ha riformato la decisione in relazioneall’elemento soggettivo dell’illecito, ma ha ritenuto insufficientela prova dei conseguenti danni allegati dall’attore.La questione della condotta colposa e/o dell’eventuale buonafede della società convenuta nell’iscrivere l’ipoteca sui benidell’attore risulta, in definitiva, estranea alla effettiva ratio de-cidendi della sentenza impugnata.Ciò determina l’inammissibilità, nella presente sede, delle cen-sure formulate in proposito dal ricorrente, per difetto di inte-resse.1.2 Per quanto riguarda, invece, la questione della prova deidanni, il ricorrente deduce quanto segue: «oltre che formulateaffermazioni del tutto apodittiche e prive di intrinseca logicitàintegrante motivazione meramente apparente e pertanto inesi-stente anche in parte qua, risultano dalla Corte di merito altresìdisattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile inquanto causalmente derivante dall’evento dannoso alla streguadel criterio non già della certezza bensì del “più probabile chenon” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondocui la valutazione del danno da perdita di chance è necessaria-mente equitativa …»; più in particolare, sostiene che «la Corteterritoriale ha, ad ogni buon conto, errato nel ritenere non pro-vato il danno derivato al Burgoni dall’impossibilità, da parteRic. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 13745/2026dello stesso, di accettare la proposta irrevocabile di acquistoData pubblicazione 11/05/2026allo stesso rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 01.02.200… » (così nel ricorso; la corretta data della proposta in que-stione parrebbe essere quella del 1° febbraio 2008).In realtà, la corte d’appello ha operato una prudente valuta-zione delle prove offerte dall’attore in merito ai danni (sia pa-trimoniali che non patrimoniali) che lo stesso aveva allegato diavere subito in conseguenza della illegittima iscrizione ipoteca-ria, applicando correttamente il principio sulla distribuzione delrelativo onere di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale è il dan-neggiato a dover fornire prova dei danni dedotti.Ha ritenuto tali prove insufficienti, sulla base di una motivazioneadeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sulpiano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede,contrariamente a quanto assume il ricorrente.Con riguardo alla questione dell’occasione di vendita dell’immo-bile oggetto dell’iscrizione ipotecaria, in particolare, ha ritenuto,in primo luogo, che non fossero state sufficientemente dimo-strate la serietà della proposta di acquisto e le effettive ragionidella sua mancata accettazione da parte dell’attore; soprat-tutto, con valore assorbente di ogni altra considerazione, haritenuto non sufficientemente provato il pregiudizio, costituitodall’asserita perdita di valore dei beni su cui era stata iscrittal’ipoteca (per la nuda proprietà), fra il momento della formula-zione della proposta di acquisto da parte del terzo e quello dellarichiesta di cancellazione del vincolo da parte della società con-venuta.Sotto tale profilo, le censure formulate con il motivo di ricorsoin esame risultano in gran parte generiche, rispetto alle pun-tuali argomentazioni poste dalla corte d’appello alla base delladecisione impugnata, integrando una evidente violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone la «chiara eRic. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 13745/2026sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassa-Data pubblicazione 11/05/2026zione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».Esse, comunque, finiscono per risolversi nella contestazione diinsindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici di meritoe nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove,il che non è consentito nel giudizio di legittimità.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «vio-lazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112,183, 187, 188, 189 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c.».Si premette che l’esposizione alla base del motivo di ricorso inesame risulta, di per sé, priva dei necessari requisiti di chia-rezza e sintesi nella formulazione delle censure avverso il prov-vedimento impugnato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n.4, c.p.c..Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrentecontesta la statuizione di conferma, da parte della corte d’ap-pello, della decisione di primo grado, con riguardo al difetto diadeguata prova degli ulteriori pregiudizi allegati (rispetto aquelli oggetto del primo motivo), in particolare di quelli ricon-ducibili alla pretesa perdita della «chance» di porre in esseredeterminati affari e, comunque, di ottenere sostegno dal si-stema bancario, nonché finanziamenti e contributi per le sueAnche questo motivo è inammissibile.2.1 In primo luogo, lo è per la già segnalata violazione dell’art.366, comma 1, n. 4, c.p.c., nell’esposizione delle censure.2.2 In ogni caso, lo è perché, anche in questo caso, le predettecensure finiscono sostanzialmente per risolversi nella contesta-zione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudicidel merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazionedelle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.Ric. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/20262.3 Infine, il ricorrente pare intendere dolersi della mancataNumero di raccolta generale 13745/2026ammissione di mezzi istruttori che sarebbero stati diretti a di- Data pubblicazione 11/05/2026mostrare i danni ritenuti non provati dalla corte d’appello.Ma, anche sotto tale profilo, le censure non risultano sufficien-temente specifiche e, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4e n. 6, c.p.c., sono prive di un adeguato e puntuale richiamodel contenuto degli atti difensivi da cui sia possibile desumere,in primo luogo, il contenuto e l’effettiva ammissibilità e rile-vanza dei mezzi di prova in questione e, in ogni caso, le ragionidella loro mancata ammissione, l’eventuale avvenuta contesta-zione dei relativi provvedimenti di diniego emessi nel corsodella fase istruttoria, nonché l’eventuale indispensabile ripro-posizione delle richieste stesse in sede di precisazione delleconclusioni in primo grado, le ragioni per cui esse erano statedisattese, l’eventuale specifica proposizione di motivi di gra-vame sul punto e i motivi del loro mancato accoglimento.È, del resto, appena il caso di ribadire, in proposito, i consolidatiprincipi di diritto, fermi nella giurisprudenza di questa Corte, edai quali va data continuità, secondo cui «la parte che si sia vistarigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere direiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni,senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi,poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonatee non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» e,in particolare, «in sede di ricorso per cassazione, qualora il ri-corrente intenda lamentare la mancata ammissione da partedel giudice di appello della prova testimoniale – non ammessain primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado– deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito larichiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni da-vanti al giudice di appello» (Cass., Sez. 3, n. 22883 del13/09/2019; in senso analogo: Cass., Sez. 6 - 3, n. 3229 del05/02/2019; Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019; Sez. 2, n. 15029Ric. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026del 31/05/2019; Sez. 2, n. 33103 del 10/11/2021; Sez. 6 - 3,Numero di raccolta generale 13745/2026n. 36134 del 23/11/2021). Data pubblicazione 11/05/2026Le censure sulla mancata ammissione di mezzi istruttori nonsono sostenute da adeguate specifiche allegazioni in ordineall’avvenuto rispetto di tali condizioni.3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si de-nunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 96, 2° comma,c.p.c. e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c.».Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in virtù delmancato accoglimento del principale.4. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’in-cidentale condizionato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo, tenutoconto della nota spese depositata dalla società controricorrente,con esclusione dell’importo dell’eventuale contributo unificatopagato, in ordine al quale non occorre espressa pronuncia(Cass., Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019; conf.: Sez. 3, n.25611 del 18/09/2025).Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228.per questi motiviLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in-cidentale condizionato;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 7.600,00 per compensi, oltre €27,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;Ric. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 5376/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 13745/2026- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-Data pubblicazione 11/05/2026getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lostesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] presidenteAugusto TATANGELO Franco DE STEFANORic. n. 5376/2024 – Sez. 3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 8