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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 13106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.12362/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Arpino n.8. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Celimontana n.38, presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della società contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria, ritenendo che i beni costituenti il fondo patrimoniale erano impignorabili ed insuscettibili di essere sottoposti a misura cautelare; con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello di Equitalia, ritenendo che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima; avverso la decisione di appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso per l'invalidità della procura rilasciata al difensore della società; secondo la controricorrente, non sarebbe espressamente indicato che il ricorso è presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e non vi sarebbe l'indicazione del potere rappresentativo attributo da [OSCURATO:PERSONA].

S.p.A. al proprio rappresentante; invero, «per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del r.g. n. 12362/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo» (Cass.

S.U. 5/11/2021 n.31963; conf.

Cass.13/9/2007 n.19162); nel caso di specie, la procura è stata rilasciata dal responsabile dell'area territoriale Viterbo della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Viterbo, nella suddetta qualità; pertanto la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non aveva l'onere di dimostrare il proprio potere di rappresentanza, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva e specifica eccezione; con l'unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 cod. civ. in combinato disposto con art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., erroneamente ha statuito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de quo, che deriverebbe dal rilievo che, nel caso in esame, le parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., non avrebbero espressamente consentito che i beni facenti parte dello stesso i potessero essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza la preventiva autorizzazione giudiziale; il motivo è fondato e deve essere accolto; costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione r.g. n. 12362/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa» (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.23876); è stato ulteriormente precisato che « grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Cass.9/11/2016 n.22761; conf.

Cass. 23/8/2018, n. 20998, secondo cui grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa); inoltre, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (cfr. Cass.25/10/2021 n.29983, che ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore); nel caso di specie, la C.t.r., nel ritenere che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, non avendo r.g. n. 12362/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verificato in concreto se il contribuente (debitore) avesse provato l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore; pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in R ma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.12362/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA]Arpino n.8. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Celimontana n.38, presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.221/35/12, pronunciata il 14 novembre 2012, depositata il 20 novembre 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della società contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria, ritenendo che i beni costituenti il fondo patrimoniale erano impignorabili ed insuscettibili di essere sottoposti a misura cautelare; con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello di Equitalia, ritenendo che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima; avverso la decisione di appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso per l'invalidità della procura rilasciata al difensore della società; secondo la controricorrente, non sarebbe espressamente indicato che il ricorso è presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e non vi sarebbe l'indicazione del potere rappresentativo attributo da [OSCURATO:PERSONA]. S.p.A. al proprio rappresentante; invero, «per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del r.g. n. 12362/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo» (Cass. S.U. 5/11/2021 n.31963; conf. Cass.13/9/2007 n.19162); nel caso di specie, la procura è stata rilasciata dal responsabile dell'area territoriale Viterbo della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Viterbo, nella suddetta qualità; pertanto la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non aveva l'onere di dimostrare il proprio potere di rappresentanza, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva e specifica eccezione; con l'unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 cod. civ. in combinato disposto con art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., erroneamente ha statuito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de quo, che deriverebbe dal rilievo che, nel caso in esame, le parti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., non avrebbero espressamente consentito che i beni facenti parte dello stesso i potessero essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza la preventiva autorizzazione giudiziale; il motivo è fondato e deve essere accolto; costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione r.g. n. 12362/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa» (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.23876); è stato ulteriormente precisato che « grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Cass.9/11/2016 n.22761; conf. Cass. 23/8/2018, n. 20998, secondo cui grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa); inoltre, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (cfr. Cass.25/10/2021 n.29983, che ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore); nel caso di specie, la C.t.r., nel ritenere che, non avendo le parti previsto l'ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale ai sensi dell'art.169 cod. civ., l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, non avendo r.g. n. 12362/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verificato in concreto se il contribuente (debitore) avesse provato l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore; pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R ma, il
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