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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 26 febbraio 2020, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza emessa del Tribunale della medesima città, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624- 625 co. 1 n. 2, 99 co. 4 cod. pen..

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo coi seguenti tre motivi di doglianza: - col primo, erronea applicazione degli articoli 110, 624 e 625 cod. pen. in materia di concorso di persone nel reato di furto; - col secondo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della deposizione resa dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 210 codice di rito e alla prova del concorso materiale o morale della ricorrente nella commissione del reato; nonchè travisamento di quanto dichiarato dalla responsabile del negozio, Battisti, da cui emerge che la Sainovic si trovava in una zona diversa dell'esercizio commerciale insieme alla denunciante mentre la [OSCURATO:PERSONA] effettuava il furto; - col terzo, la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ed erronea applicazione dell'articolo 62, comma 1, n. 4 cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile, non confrontandosi con la esaustiva ricostruzione del fatto esplicitata nelle conformi pronunce di merito sulla base dei plurimi elementi emersi a carico della ricorrente, oltre che della coimputata [OSCURATO:PERSONA], che danno conto anche della corretta applicazione delle norme sul concorso di persona in relazione alla fattispecie delineatasi.

In particolare, nella sentenza impugnata, in buona sostanza, si conclude che le due donne - suocera e nuora - avessero agito di comune accordo, dividendosi i ruoli, occupandosi la Sainovic di distrarre la responsabile del negozio, mentre la nuora rubava i capi di abbigliamento, dopodichè, non interessata a fare acquisti e conscia della condotta criminosa appena portata a termine dalla correa, raggiungeva la [OSCURATO:PERSONA] fuori dall'esercizio commerciale, allontanandosi assieme a quest'ultima in bicicletta, per essere poi sorpresa, più tardi, unitamente alla complice, in altra zona della città dagli agenti di polizia - prontamente intervenuti a seguito di segnalazione della responsabile del negozio a sua volta allertata da una cliente che si era accorta del furto - con una delle due borse contenenti la refurtiva.I giudici di merito hanno anche precisato che, a fronte di tale granitica, logica e coerente ricostruzione, ulteriormente suggellata dal comportamento assunto dalle due donne all'atto del controllo degli operanti - in particolare da quello della Sainovic che aveva anche lamentato un malore improvviso per sottrarsi al controllo e una volta vistasi alle strette aveva unitamente alla complice affermato di voler ritornare al negozio per pagare la merce - , le dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], volte ad accollarsi l'esclusiva responsabilità del reato, non fossero credibili e non potessero scalfire la ricostruzione accusatoria; indi la corte di appello, richiamati i principi affermati da questa Corte in tema di concorso di persona, ha ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputata per avere col suo comportamento offerto un contributo materiale, oltre che morale, alla realizzazione del furto.

In definitiva non considera la ricorrente che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ).

In altri termini la sentenza impugnata non si presta alle censure mosse perché, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, nel confermare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio pure a fronte della prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, ha individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa ( Sez. 6 , Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01 ).

Quanto, infine, all'attenuante invocata è solo il caso di osservare che la corte territoriale ha già spiegato le ragioni del suo diniego, evidenziando come il danno procurato non potesse essere ritenuto di speciale tenuità in considerazione del valore dei capi di abbigliamento rubati pari a circa euro 178,00 .

D'altronde l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 - 01; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 - 01 ).

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.Il consig iere estensore Il presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 26 febbraio 2020, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza emessa del Tribunale della medesima città, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624- 625 co. 1 n. 2, 99 co. 4 cod. pen.. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo coi seguenti tre motivi di doglianza: - col primo, erronea applicazione degli articoli 110, 624 e 625 cod. pen. in materia di concorso di persone nel reato di furto; - col secondo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della deposizione resa dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 210 codice di rito e alla prova del concorso materiale o morale della ricorrente nella commissione del reato; nonchè travisamento di quanto dichiarato dalla responsabile del negozio, Battisti, da cui emerge che la Sainovic si trovava in una zona diversa dell'esercizio commerciale insieme alla denunciante mentre la [OSCURATO:PERSONA] effettuava il furto; - col terzo, la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ed erronea applicazione dell'articolo 62, comma 1, n. 4 cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile, non confrontandosi con la esaustiva ricostruzione del fatto esplicitata nelle conformi pronunce di merito sulla base dei plurimi elementi emersi a carico della ricorrente, oltre che della coimputata [OSCURATO:PERSONA], che danno conto anche della corretta applicazione delle norme sul concorso di persona in relazione alla fattispecie delineatasi. In particolare, nella sentenza impugnata, in buona sostanza, si conclude che le due donne - suocera e nuora - avessero agito di comune accordo, dividendosi i ruoli, occupandosi la Sainovic di distrarre la responsabile del negozio, mentre la nuora rubava i capi di abbigliamento, dopodichè, non interessata a fare acquisti e conscia della condotta criminosa appena portata a termine dalla correa, raggiungeva la [OSCURATO:PERSONA] fuori dall'esercizio commerciale, allontanandosi assieme a quest'ultima in bicicletta, per essere poi sorpresa, più tardi, unitamente alla complice, in altra zona della città dagli agenti di polizia - prontamente intervenuti a seguito di segnalazione della responsabile del negozio a sua volta allertata da una cliente che si era accorta del furto - con una delle due borse contenenti la refurtiva.I giudici di merito hanno anche precisato che, a fronte di tale granitica, logica e coerente ricostruzione, ulteriormente suggellata dal comportamento assunto dalle due donne all'atto del controllo degli operanti - in particolare da quello della Sainovic che aveva anche lamentato un malore improvviso per sottrarsi al controllo e una volta vistasi alle strette aveva unitamente alla complice affermato di voler ritornare al negozio per pagare la merce - , le dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], volte ad accollarsi l'esclusiva responsabilità del reato, non fossero credibili e non potessero scalfire la ricostruzione accusatoria; indi la corte di appello, richiamati i principi affermati da questa Corte in tema di concorso di persona, ha ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputata per avere col suo comportamento offerto un contributo materiale, oltre che morale, alla realizzazione del furto. In definitiva non considera la ricorrente che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ). In altri termini la sentenza impugnata non si presta alle censure mosse perché, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, nel confermare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio pure a fronte della prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, ha individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa ( Sez. 6 , Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01 ). Quanto, infine, all'attenuante invocata è solo il caso di osservare che la corte territoriale ha già spiegato le ragioni del suo diniego, evidenziando come il danno procurato non potesse essere ritenuto di speciale tenuità in considerazione del valore dei capi di abbigliamento rubati pari a circa euro 178,00 . D'altronde l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 - 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 - 01 ). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021.Il consig iere estensore Il presiden
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