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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21196/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VITERBO, in data 22/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 605 e 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del sequestro di persona (da ritenersi assorbito nel delitto ex art. 628 CP), nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Con memoria in data 7/4/2022, la difesa ha insistito per l'esclusione di profili di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, infatti, è anzitutto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e si sostanzia, pur nel dedotto vizio di travisamento della prova, in una necessaria rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalle sentenze di merito.

Il motivo, infatti, finisce per ridondare in una censura di merito attinente alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto da cui poi i giudici di merito hanno ricavato l'ipotesi del concorso di reati, escludendo l'invocato assorbimento.

Ciò rileva anche ai fini dell'assenza di decisività della memoria inviata, in quanto la censura, per le ragioni svolte, non investe esclusivamente profili di diritto - pur enunciati nel ricorso - ma questioni di fatto.

La ricostruzione della vicenda richiamata dalla sentenza impugnata sulla scorta delle prove acquisite (in primis le dichiarazioni della vittima del reato, riscontrate in più punti nella sua complessiva versione del fatto da altre fonti di prova aventi anche carattere esterno) che vede la p.o., particolarmente anziana, immobilizzata ed abbandonata per lungo tempo (venne rinvenuta dalla badante dopo 8 ore) è pienamente coerente con le conclusioni in diritto raggiunte in termini di compressione della libertà personale e, dunque, di sussunzione nell'alveo del sequestro di persona.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nel caso di specie gli elementi positivi addotti dalla difesa dell'imputata risultano essere stati scrutinati dalla sentenza impugnata e ritenuti comunque recessivi in ragione die profili di spiccata gravità dei fatti evidenziati.

La circostanza, peraltro di merito, che il ruolo svolto dall'imputata nei fatti e, in particolare nel sequestro di persona, sia stato secondario rinviene preciso riscontro nella determinazione della pena per detto reato, operata in continuazione sul più grave delitto di rapina aggravata, la cui misure ("soltanto" sei mesi) è stata indicata dalla Corte di merito come ampiamente satisfattiva dei profili di minor disvalore nel complesso evindenziati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]s LI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VITERBO, in data 22/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 605 e 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del sequestro di persona (da ritenersi assorbito nel delitto ex art. 628 CP), nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. Con memoria in data 7/4/2022, la difesa ha insistito per l'esclusione di profili di manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, è anzitutto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e si sostanzia, pur nel dedotto vizio di travisamento della prova, in una necessaria rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalle sentenze di merito. Il motivo, infatti, finisce per ridondare in una censura di merito attinente alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto da cui poi i giudici di merito hanno ricavato l'ipotesi del concorso di reati, escludendo l'invocato assorbimento. Ciò rileva anche ai fini dell'assenza di decisività della memoria inviata, in quanto la censura, per le ragioni svolte, non investe esclusivamente profili di diritto - pur enunciati nel ricorso - ma questioni di fatto. La ricostruzione della vicenda richiamata dalla sentenza impugnata sulla scorta delle prove acquisite (in primis le dichiarazioni della vittima del reato, riscontrate in più punti nella sua complessiva versione del fatto da altre fonti di prova aventi anche carattere esterno) che vede la p.o., particolarmente anziana, immobilizzata ed abbandonata per lungo tempo (venne rinvenuta dalla badante dopo 8 ore) è pienamente coerente con le conclusioni in diritto raggiunte in termini di compressione della libertà personale e, dunque, di sussunzione nell'alveo del sequestro di persona. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie gli elementi positivi addotti dalla difesa dell'imputata risultano essere stati scrutinati dalla sentenza impugnata e ritenuti comunque recessivi in ragione die profili di spiccata gravità dei fatti evidenziati. La circostanza, peraltro di merito, che il ruolo svolto dall'imputata nei fatti e, in particolare nel sequestro di persona, sia stato secondario rinviene preciso riscontro nella determinazione della pena per detto reato, operata in continuazione sul più grave delitto di rapina aggravata, la cui misure ("soltanto" sei mesi) è stata indicata dalla Corte di merito come ampiamente satisfattiva dei profili di minor disvalore nel complesso evindenziati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]s LI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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