CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 15565/2026
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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3085/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SerAlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo i primi tre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 309/90) e alla mancata riqualificazione dei reati di cui ai capi 18), 19) e 22) nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e i secondi tre violazione di legge in punto di dosimetria della pe-na. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Le impugnazioni che ci occupano risultano, infatti, proposte contro una sen-tenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto diffornie della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e dunque alla responsabilità come alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; Sez 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis-sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la co-gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi-mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quantoN. 3085/2026 R.G. avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral-mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n, 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata im-plica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processua-le convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena con-cordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. P.Q.Mse processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2026