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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 05412/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per ulteriore corso Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché infondato ed in subordine il rigetto o, in caso contrario che la questione venga rimessa alle sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale di Bari, quale giudice di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, avverso l’ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale osservava che l’appello doveva ritenersi inammissibile in quanto depositato oltre il termine di cui agli artt. 310 e 309 comma 1 cod. proc. pen.

In particolare, rilevava che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 4.4.2025 e comunicata in pari data alla Procura Generale e che l’atto di appello era stato depositato in formato cartaceo alle ore 13.25 del 14.4.2025 e quindi al di fuori dell’orario di chiusura al pubblico degli uffici, fissato alle ore

12. Ai sensi dell’art. 172, comma 6 cod. proc. pen., quindi, il deposito effettuato oltre l’orario fissato dal regolamento dell’ufficio, doveva ritenersi tardivo. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari osservando che l’ordinanza impugnata era stata depositata alle ore 18.45 del 4.4.2025, sicché era pervenuta alla Procura Generale oltre l’orario di apertura al pubblico, fissato nella giornata di venerdì, alle ore

13.30. Ha aggiunto che, dall’attestazione del Sistema di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello, si evinceva che il provvedimento perveniva mediante invio con SNT e, quindi, con modalità telematiche, alle ore 19.15.20 del 4.4.2025.

Poiché la comunicazione era stata effettuata fuori dall’orario di ufficio, ai sensi dell’art. 172, comma 6-ter cod. proc. pen., i termini dovevano computarsi dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio e, quindi, nel caso di specie, dalle ore 9 del giorno 5.4.2025.

Ne conseguiva che l’appello poteva essere presentato entro le ore 12 del giorno 15.4.2025. 3.Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Ha osservato che la disposizione di cui all’art. 176, comma 3-ter, c.p.p. applicabile anche alla fattispecie in esame, comporta che il termine per proporre impugnazione decorra dal deposito telematico dell’ordinanza impugnata, il quale – laddove, come nel caso in esame, avvenga fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento – è computato dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’Ufficio. 4.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva che, tuttavia, deve ritenersi tardiva.

Ai sensi dell’art. 611 comma 1 seconda parte cod. proc. pen., nei procedimenti da trattarsi in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a 10 giorni e i termini per presentare memoria di replica a tre giorni.

Nel caso di specie, essendo fissata l’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il deposito effettuato il 5.1.2026 è irrimediabilmente tardivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.Ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.

L’art. 128 cod. proc. pen., dispone che, quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso del deposito del provvedimento in cancelleria, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato al pubblico ministero e notificato a coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. pen., la comunicazione del deposito al pubblico ministero avviene ai sensi dell’art. 148, comma 1, cod. proc. pen. e 64 disp. att. cod. proc. pen., ovvero con modalità telematiche.

Il termine per l’impugnazione decorre, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di camera di consiglio.

Ai sensi dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico.

Si tratta di termine che riguarda solamente le parti, e, quindi, anche il pubblico ministero, e non il giudice che può compiere attività processuali di ogni tipo oltre l’orario di apertura al pubblico della cancelleria (Sez. 2, sentenza n. 9373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 275764-01) La lettura combinata delle norme elencate comporta che il termine di decadenza per il deposito dell’atto di impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento e scade il decimo giorno successivo nell’orario di chiusura della cancelleria per il pubblico. 3.Nel caso di specie, l’ordinanza risulta depositata dalla Corte di appello di Bari in cancelleria il giorno 4.4.2025 alle ore 18.45 con modalità cartacee ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. e comunicata con SNT al Procuratore generale nella medesima data, alle ore 19.15, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. pen.

Ne consegue che il termine di giorni 10 per la proposizione dell’appello, decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], andava a scadere il giorno 14.4.2025.

Poiché la cancelleria del Tribunale di Bari chiude gli uffici al pubblico alle ore 12 e poiché l’appello è stato presentato con deposito cartaceo in cancelleria, ai sensi dell’art. 172 comma 6 cod. proc. pen., alle ore 13.25 del giorno 14.4.2025, deve ritenersi irrimediabilmente tardivo essendo avvenuto a termine decadenziale già scaduto. 4.Non risulta conferente l’art. 172 comma 6-ter c.p.p., richiamato dal ricorrente.

Il sistema delineato dai commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 172 cod. proc. pen., che fissano termini ed orari di deposito, attiene agli atti diversi dai provvedimenti giudiziari.

Depone in questo senso il fatto che, pacificamente e per giurisprudenza costante, non si applicano al giudice i limiti derivanti dagli orari di apertura al pubblico.

Le norme in commento riguardano, invece, il deposito di atti della parte o, comunque, di soggetti esterni all’ufficio giudiziario, come fatto evidente dal tenore letterale delle disposizioni, le quali si riferiscono a “dichiarazioni, documenti, altri atti” ovvero a una categoria di atti/attività diverse da quelle del giudice che vengono indicati come “provvedimenti”.

In particolare, il comma 6 detta la disciplina dei termini per i depositi degli atti menzionati qualora avvenga in modalità cartacea.

Il disposto del comma 6-bis dell’art. 172 cod. proc. pen., invece, è relativo al deposito telematico degli atti menzionati ed è volto ad individuare, in modo certo ed uguale per tutti gli utenti, il momento finale entro il quale un atto può ritenersi tempestivamente depositato presso l’ufficio giudiziario.

A tal fine, la norma prevede che il deposito di un atto in un ufficio giudiziario si ritiene tempestivo ove venga accettato dal sistema informatico entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

Il comma 6-ter del medesimo articolo è, invece, volto a fissare in modo certo il dies a quo dal quale far decorrere il termine entro il quale l’ufficio giudiziario deve provvedere sull’istanza depositata telematicamente.

A tal fine, prevede che il momento di decorrenza per l’Ufficio si colloca nella data della prima apertura immediatamente successiva al deposito telematico che avvenga al di fuori dell’orario d’ufficio.

Pertanto, qualora il deposito telematico avvenga entro l’orario d’ufficio, il dies a quo coinciderà con la data di deposito; ove, invece, avvenga al di fuori dell’orario di ufficio, decorrerà dalla data della prima apertura successiva alla data di deposito.

La norma di cui al comma 6-ter è, quindi, relativa all’ufficio giudiziario che deve assumere il provvedimento o compiere l’attività indotta dall’atto di impulso depositato telematicamente e non anche alla parte, sia pure pubblica.

Tale interpretazione non esclude, naturalmente, che l’art. 172 comma 6-ter cod. proc. pen. possa applicarsi anche all’ufficio del Pubblico ministero, in quanto ufficio giudiziario, ma solo nei casi in cui questo venga adito per l’assunzione di un provvedimento o il compimento di un’attività che compie in quanto autorità giudiziaria competente ad assumerlo e non in quanto parte di un processo.

Si aggiunga che, ove dovesse diversamente opinarsi, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra difesa e pubblico ministero posto che al difensore, pacificamente, non si applica né si potrebbe applicare il disposto del comma 6-ter, non essendo egli vincolato al rispetto di un orario d’ufficio.

Al contrario, la disciplina dei termini è volta ad imprimere al processo un andamento certo, prevedibile e idoneo ad assicurare la parità di trattamento delle parti processuali.

Alla luc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per ulteriore corso Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché infondato ed in subordine il rigetto o, in caso contrario che la questione venga rimessa alle sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale di Bari, quale giudice di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, avverso l’ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale osservava che l’appello doveva ritenersi inammissibile in quanto depositato oltre il termine di cui agli artt. 310 e 309 comma 1 cod. proc. pen. In particolare, rilevava che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 4.4.2025 e comunicata in pari data alla Procura Generale e che l’atto di appello era stato depositato in formato cartaceo alle ore 13.25 del 14.4.2025 e quindi al di fuori dell’orario di chiusura al pubblico degli uffici, fissato alle ore 12. Ai sensi dell’art. 172, comma 6 cod. proc. pen., quindi, il deposito effettuato oltre l’orario fissato dal regolamento dell’ufficio, doveva ritenersi tardivo. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari osservando che l’ordinanza impugnata era stata depositata alle ore 18.45 del 4.4.2025, sicché era pervenuta alla Procura Generale oltre l’orario di apertura al pubblico, fissato nella giornata di venerdì, alle ore 13.30. Ha aggiunto che, dall’attestazione del Sistema di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello, si evinceva che il provvedimento perveniva mediante invio con SNT e, quindi, con modalità telematiche, alle ore 19.15.20 del 4.4.2025. Poiché la comunicazione era stata effettuata fuori dall’orario di ufficio, ai sensi dell’art. 172, comma 6-ter cod. proc. pen., i termini dovevano computarsi dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio e, quindi, nel caso di specie, dalle ore 9 del giorno 5.4.2025. Ne conseguiva che l’appello poteva essere presentato entro le ore 12 del giorno 15.4.2025. 3.Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. Ha osservato che la disposizione di cui all’art. 176, comma 3-ter, c.p.p. applicabile anche alla fattispecie in esame, comporta che il termine per proporre impugnazione decorra dal deposito telematico dell’ordinanza impugnata, il quale – laddove, come nel caso in esame, avvenga fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento – è computato dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’Ufficio. 4.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva che, tuttavia, deve ritenersi tardiva. Ai sensi dell’art. 611 comma 1 seconda parte cod. proc. pen., nei procedimenti da trattarsi in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a 10 giorni e i termini per presentare memoria di replica a tre giorni. Nel caso di specie, essendo fissata l’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il deposito effettuato il 5.1.2026 è irrimediabilmente tardivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.Ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. L’art. 128 cod. proc. pen., dispone che, quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso del deposito del provvedimento in cancelleria, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato al pubblico ministero e notificato a coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. Ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. pen., la comunicazione del deposito al pubblico ministero avviene ai sensi dell’art. 148, comma 1, cod. proc. pen. e 64 disp. att. cod. proc. pen., ovvero con modalità telematiche. Il termine per l’impugnazione decorre, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico. Si tratta di termine che riguarda solamente le parti, e, quindi, anche il pubblico ministero, e non il giudice che può compiere attività processuali di ogni tipo oltre l’orario di apertura al pubblico della cancelleria (Sez. 2, sentenza n. 9373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 275764-01) La lettura combinata delle norme elencate comporta che il termine di decadenza per il deposito dell’atto di impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento e scade il decimo giorno successivo nell’orario di chiusura della cancelleria per il pubblico. 3.Nel caso di specie, l’ordinanza risulta depositata dalla Corte di appello di Bari in cancelleria il giorno 4.4.2025 alle ore 18.45 con modalità cartacee ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. e comunicata con SNT al Procuratore generale nella medesima data, alle ore 19.15, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. pen. Ne consegue che il termine di giorni 10 per la proposizione dell’appello, decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], andava a scadere il giorno 14.4.2025. Poiché la cancelleria del Tribunale di Bari chiude gli uffici al pubblico alle ore 12 e poiché l’appello è stato presentato con deposito cartaceo in cancelleria, ai sensi dell’art. 172 comma 6 cod. proc. pen., alle ore 13.25 del giorno 14.4.2025, deve ritenersi irrimediabilmente tardivo essendo avvenuto a termine decadenziale già scaduto. 4.Non risulta conferente l’art. 172 comma 6-ter c.p.p., richiamato dal ricorrente. Il sistema delineato dai commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 172 cod. proc. pen., che fissano termini ed orari di deposito, attiene agli atti diversi dai provvedimenti giudiziari. Depone in questo senso il fatto che, pacificamente e per giurisprudenza costante, non si applicano al giudice i limiti derivanti dagli orari di apertura al pubblico. Le norme in commento riguardano, invece, il deposito di atti della parte o, comunque, di soggetti esterni all’ufficio giudiziario, come fatto evidente dal tenore letterale delle disposizioni, le quali si riferiscono a “dichiarazioni, documenti, altri atti” ovvero a una categoria di atti/attività diverse da quelle del giudice che vengono indicati come “provvedimenti”. In particolare, il comma 6 detta la disciplina dei termini per i depositi degli atti menzionati qualora avvenga in modalità cartacea. Il disposto del comma 6-bis dell’art. 172 cod. proc. pen., invece, è relativo al deposito telematico degli atti menzionati ed è volto ad individuare, in modo certo ed uguale per tutti gli utenti, il momento finale entro il quale un atto può ritenersi tempestivamente depositato presso l’ufficio giudiziario. A tal fine, la norma prevede che il deposito di un atto in un ufficio giudiziario si ritiene tempestivo ove venga accettato dal sistema informatico entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. Il comma 6-ter del medesimo articolo è, invece, volto a fissare in modo certo il dies a quo dal quale far decorrere il termine entro il quale l’ufficio giudiziario deve provvedere sull’istanza depositata telematicamente. A tal fine, prevede che il momento di decorrenza per l’Ufficio si colloca nella data della prima apertura immediatamente successiva al deposito telematico che avvenga al di fuori dell’orario d’ufficio. Pertanto, qualora il deposito telematico avvenga entro l’orario d’ufficio, il dies a quo coinciderà con la data di deposito; ove, invece, avvenga al di fuori dell’orario di ufficio, decorrerà dalla data della prima apertura successiva alla data di deposito. La norma di cui al comma 6-ter è, quindi, relativa all’ufficio giudiziario che deve assumere il provvedimento o compiere l’attività indotta dall’atto di impulso depositato telematicamente e non anche alla parte, sia pure pubblica. Tale interpretazione non esclude, naturalmente, che l’art. 172 comma 6-ter cod. proc. pen. possa applicarsi anche all’ufficio del Pubblico ministero, in quanto ufficio giudiziario, ma solo nei casi in cui questo venga adito per l’assunzione di un provvedimento o il compimento di un’attività che compie in quanto autorità giudiziaria competente ad assumerlo e non in quanto parte di un processo. Si aggiunga che, ove dovesse diversamente opinarsi, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra difesa e pubblico ministero posto che al difensore, pacificamente, non si applica né si potrebbe applicare il disposto del comma 6-ter, non essendo egli vincolato al rispetto di un orario d’ufficio. Al contrario, la disciplina dei termini è volta ad imprimere al processo un andamento certo, prevedibile e idoneo ad assicurare la parità di trattamento delle parti processuali. Alla luc
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