CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43657/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO con sentenza in data 30/10/2019 confermava la sentenza con la quale in data 18/05/2018 il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato SCADUTO Salvatore e SCADUTO Pietro ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di estorsione aggravato anche dalla recidiva qualificata, commesso a PIRAINO, BOLOGNETTA e BAGHERIA dal settembre 2009 al 5.2.2010. La condotta era consistita nell'aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere MARINO Tindaro, titolare della ditta 'Marino ter' ed ex datore di lavoro di SCADUTO Paolo, a consegnare a costui la somma di 3000 euro quale TFR e ultima mensilità, non riuscendo nell'intento per fatto indipendenti dalla loro volontà. 2. SCADUTO Salvatore e SCADUTO Pietro propongono ciascuno un distinto ricorso per cassazione deducendo entrambi come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per essere stato ritenuto il reato di estorsione tentata, e non invece quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si deduce che SCADUTO Paolo, fratello di entrambi gli imputati, vantava un credito nei confronti del MARINO per il mancato pagamento da parte di quest'ultimo di una serie di mensilità e del TFR per un totale di 3.000 euro: tale circostanza era stata ammessa dalla stessa persona offesa, la quale aveva asserito di aver avuto problemi di liquidità, che gli avevano impedito di pagare il dovuto. Difetta quindi l'ingiustizia del profitto, poiché ben avrebbe potuto SCADUTO Paolo far valere in sede giudiziaria la propria pretesa, mentre il fatto che altri soggetti risultino essere stati minacciati in realtà non toglie che la pretesa fosse rivolta soltanto verso MARINO; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santino non vi sarebbe stata alcuna intimidazione, bensì solo la richiesta delle chiavi di uno degli automezzi con l'assicurazione che poi gli imputati le avrebbero restituite a MARINO, mentre EMANUELE Giuseppe aveva dichiarato lui stesso di non aver ricevuto alcuna minaccia. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Essendo nel ricorso medesimo non contestato che gli imputati abbiano in svariate occasioni preteso con intimidazioni il pagamento dell'importo di 3000 euro, il dato dirimente non è la giustificazione della richiesta e la sua azionabilità, ma la circostanza che il titolare di essa era SCADUTO Paolo: costui non aveva conferito ai fratelli alcun mandato per ottenere il denaro, né aveva con essi concorso nel reato, come sottolineato dalla sentenza del TRIBUNALE, che ha assolto lo stesso SCADUTO Paolo per non aver commesso il fatto, essendo risultata la sua estraneità alla vicenda. Congrua e logicamente motivata è altresì la sentenza di appello, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, nella parte in cui sottolinea come le minacce siano state rivolte anche a dipendenti di MARINO, cioè a soggetti del tutto estranei a rapporti di pagamento, al punto che uno di loro, EMANUELE, ha patito una condotta rubricata come di sequestro di persona, poi riqualificata come violenza privata, e quindi dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, ma non contraddetta nella sua fattualità. ar Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in