CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 17558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12136/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via G. Nicotera, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1604/2021 depositata il03/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale fu accolta l’ actio negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Ponza e di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla porzione di terreno in Comune di Ponza, identificata dalla particella 625 del foglio 19. Il primo giudice aveva rigettato le domande riconvenzionali di usucapione del diritto di transito proposte sia dal Comune e sia dallo Scotti. La Corte d’appello, dopo avere chiarito che sul rigetto della domanda riconvenzionale del Comune si era formato il giudicato, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] . Essa ha osservato che la Mazzella aveva fornito la prova della propria legittimazione tramite la produzione del titolo di provenienza, costituito da un atto di donazione. Secondo la Corte di merito la validità della donazione non era inficiata dal fatto che il donante si fosse dichiarato proprietario dell’oggetto donato in forza di usucapione non giudizialmente accertata. La corte territoriale, quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, ha aggiunto che le prove raccolta nel giudizio, costituite dalle deposizioni dei testimoni, davano la dimostrazione di un possesso risalente a epoca inferiore al ventennio. Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Ponza ha depositato controricorso adesivo al ricorso principale. Entram b i i controricorrenti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il controricorso del Comune di Ponza deve essere considerato ricorso incidentale contro la medesima sentenza oggetto del ricorso principale (Cass. n. 24155;2017; n. 41254/2021; n. 36057/2021). I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 769 c.c., per avere la sentenza impugnata respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente sostiene che la donazione, diversamente dalla compravendita, è nulla se il donante abbia indicato quale titolo di acquisto del bene donato l’usucapione non giudizialmente accertata: egli ritiene di trovare appiglio nella pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 5068 del 2016, che ha sancito la nullità della donazione di bene altrui, per difetto di causa. Il ricorrente rimprovera alla corte di merito di non avere considerato che la donazione del 1988 riguardava una particella catastale diversa da quella oggetto di causa: la particella n. 354 e non la 625. Questa fu indicata solo a seguito di un atto di rettifica intervenuto nel 2003. In relazione a tale atto del 2003, il ricorrente sostiene che non si era trattato di rettifica, consentita solo in presenza di errore materiale desumibile dall’atto rettificato, ma di un atto autonomo, volto a trasferire una particella diversa, rispetto al quale dovevano ricorrere i requisiti di forma della donazione, assenti nel caso in esame. 2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 115 c.p.c. e dell’art. 2735 c.c., per avere la sentenza impugnato rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione senza considerare le dichiarazioni confessorie rese dall’attrice e le dichiarazioni dei testimoni, nella parte in cui questi avevano riferite che la strada era utilizzata dai proprietari ad essa prospicenti. Si sottolinea essere circostanza incontroversa che l’attuale ricorrente era proprietario di uno dei fondi prospicenti, avendolo acquistato nel lontano 2006. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato nella parte in cui nega la validità della donazione di bene di cui il donante si sia dichiarato proprietario per usucapione. La problematica inerente all’ammissibilità della vendita di unimmobile usucapito in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenutausucapione in capo al venditore è stata da tempo risolta dalla prevalente giurisprudenza a favore della tesi che ne ammette la piena validità ed efficacia. Si può certamente riconoscere che l’ipotesi della donazione presenti qualche profilo maggiormente problematico rispetto alla compravendita; tuttavia, non ci sono ragioni per giungere a una conclusione diversa. Come già chiarito da questa Corte, nell’uno e nell’altro caso, l’alienante enunciaun titolo, comunque, astrattamente idoneo ad escludere l'altruità dellares: chi dona un bene, acquistato per usucapione non giudizialmente accertato, trasferisce, nelle intenzioni, un bene proprio(Cass. n. 8626/2022). Le altre censure sono inammissibili. Invero la corte territoriale discorre solo della donazione, senza menzionare la rettifica. Consegue che il ricorrente, prima di denunziare che la stessa rettifica sarebbe stata operata oltre i limiti del consentito, avrebbe dovuto censurare l’omesso esame del fatto, assolvendo al relativo oner e di specificità (Cass., S.U., n. 8053/2014) . Invero, la questionedella rettifica è menzionata nel ricorso nella esposizione di sintesi del giudizio di primo grado, mentre in ordine al giudizio d’appello l’esposizione in fatto è operata dal ricorrente tramite generico richiamo della censura sul rigetto della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva per nullità del titolo di provenienza: occorreva invece che egli avesse dimostrato di avere, in modo specifico, investito la Corte d’appello del “fatto storico” che la donazione iniziale fu poi rettificata, con indicazione della diversa particella. In assenza di questa precisazione, i rilievi sui requisiti della rettifica dell’atto notarile, che si assumono insussistenti nel caso di specie, finiscono per proporre, per la prima volta, dinanzi alla Corte di cassazione una questione giuridica, che coinvolge un accertamento di fatto che il giudice di merito non ha compiuto e sul quale non è dato al ricorrente instare per un accertamento diretto della Corte Suprema. Il secondo motivo è inammissibile, perché intende chiedere alla Corte di ripetere un giudizio di merito. È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; ed altre) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. In verità il ricorrente si duole del fatto che la corte di merito non avrebbe tenuto conto di una dichiarazione confessoria resa dall’attrice; ma per questa parte il motivo difetta di specificità, perché il ricorrente trascrive solo in parte le dichiarazioni e le trascrive intermini tali che la supposta confessione non emerge da queste, ma dal raccordo con il commento introduttivo proposto dal medesimo ricorrente. Si deve aggiungere che il ricorrente riferisce l’epoca del fatto, oggetto della supposta dichiarazione confessori a, al 1989 ; in questi termini la circostanza è anche priva di decisività in rapporto a quanto affermato nella sentenza, laddove il giudice d’appello, riconosce che lo Scotti «ha utilizzato la strada in questione per accedere alla sua abitazione [...] al più dalla data di sistemazione della strada per l’uso carrabile, ovverossia dal 1989, (data insufficiente al ventennio)». Quanto al rilievo che la Corte d’appello, nel valutare le dichiarazioni dei testimoni, non avrebbe dato il giusto peso al fatto che l’attuale ricorrente era proprietario di un fondo prospicente alla strada nel suo precedente tracciato, il motivo, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intende inammissibilmente accreditare, in questa sede di legittimità , una lettura delle deposizioni testimoniali diversa da quella data dalla corte d’appello. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo del Comune di Ponzadebbono essere rigettati. Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti principali ed incidentali nei confronti della Manzella con responsabilità solidale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; condanna l a ricorrente principale e il ricorrente incidentale , in solido,al pagamento in solido, delle spese di lite in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in € 4.000 ,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 % sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma d