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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:495
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991O0322 - IT Avis juridique important | 61991O0322 ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-322/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06373 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Referendum indetto da un' istituzione nell' ambito del personale ° Provvedimento di ordine interno ° Esclusione (Trattato CEE, art. 173)

2. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti di forma ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)]

[OSCURATO:PERSONA]

1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

La decisione di un' istituzione comunitaria di organizzare un referendum nell' ambito del personale costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa.

Tale provvedimento, che non può pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica di un' organizzazione sindacale di dipendenti, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento proposto da tale organizzazione.

2. Ai sensi dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere l' indicazione dell' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.

La circostanza che un ricorso non precisi i motivi dedotti a sostegno delle pretese del ricorrente e, in particolare, relativamente ad una domanda di risarcimento danni, la natura dell' asserito danno subito, nonché il fatto generatore di tale danno, rende irricevibile una domanda di risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] causa C-322/91, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] J.H.

Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 14 A, rue des Bains, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del referendum, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Il 30 ottobre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, da un lato, e l' [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), dall' altro, hanno proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. 2 Il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] era basato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, mentre quello della TAO/AFI è stato proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE. 3 Il ricorso è diretto, in primo luogo, all' annullamento del referendum, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, in secondo luogo, al riconoscimento del diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e professionali di continuare la trattativa nell' ambito della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981, nonché, in terzo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla TAO/AFI un risarcimento, a carattere sanzionatorio, dei danni, quantificati in BFR 1 000

000. 4 Ritenendosi incompetente a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato, il Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 1991, ha rinviato il ricorso alla Corte nei limiti in cui era stato proposto dalla TAO/AFI. 5 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura chiedendo alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito.

Essa ritiene che l' operazione di referendum di cui al ricorso non possa essere considerata come un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato e che essa, in ogni caso, non avesse alcuna efficacia vincolante. 6 Il 2 aprile 1992 la TAO/AFI ha presentato osservazioni scritte in ordine all' eccezione di irricevibilità, ai sensi dell' art. 91, n. 2, del regolamento di procedura. 7 In forza dell' art. 91, n. 3, di questo stesso regolamento, la Corte, ritenendosi sufficientemente informata a seguito delle osservazioni che le parti hanno presentato per iscritto, ha deciso di statuire senza trattazione orale.

Quanto alla domanda di annullamento 8 Secondo una giurisprudenza costante, possono essere oggetto di un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9 della motivazione). 9 Orbene, il referendum indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa.

Tale provvedimento non poteva pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica della ricorrente. 10 Si deve pertanto constatare che la domanda di annullamento della TAO/AFI non è diretta contro un atto che arreca pregiudizio a quest' ultima e che essa deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

Quanto alla domanda relativa al diritto della TAO/AFI a proseguire il negoziato 11 Con le sue conclusioni, la TAO/AFI domanda alla Corte di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di proseguire la trattativa con le organizzazioni sindacali e professionali, in conformità della procedura prevista dalla decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981. 12 Secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte rivolgere ingiunzioni all' amministrazione comunitaria.

Ne consegue che il secondo capo del ricorso della TAO/AFI dev' essere dichiarato irricevibile.

Quanto alla domanda di risarcimento danni 13 Se la ricorrente chiede che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata a versargli la somma di BFR 1 000 000, a titolo di risarcimento danni, essa non ha precisato, nel suo ricorso, come richiesto dall' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, i motivi che essa intendeva far valere a sostegno delle sue pretese e, in particolare, la natura dell' asserito danno subito nonché il fatto generatore di tale danno. 14 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni della TAO/AFI deve essere dichiarata irricevibile.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 3 dicembre 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991O0322 - IT Avis juridique important | 61991O0322 ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-322/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06373 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Referendum indetto da un' istituzione nell' ambito del personale ° Provvedimento di ordine interno ° Esclusione (Trattato CEE, art. 173) 2. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti di forma ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. La decisione di un' istituzione comunitaria di organizzare un referendum nell' ambito del personale costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa. Tale provvedimento, che non può pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica di un' organizzazione sindacale di dipendenti, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento proposto da tale organizzazione. 2. Ai sensi dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere l' indicazione dell' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. La circostanza che un ricorso non precisi i motivi dedotti a sostegno delle pretese del ricorrente e, in particolare, relativamente ad una domanda di risarcimento danni, la natura dell' asserito danno subito, nonché il fatto generatore di tale danno, rende irricevibile una domanda di risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] causa C-322/91, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] J.H. Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 14 A, rue des Bains, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del referendum, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Il 30 ottobre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, da un lato, e l' [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), dall' altro, hanno proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. 2 Il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] era basato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, mentre quello della TAO/AFI è stato proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE. 3 Il ricorso è diretto, in primo luogo, all' annullamento del referendum, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, in secondo luogo, al riconoscimento del diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e professionali di continuare la trattativa nell' ambito della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981, nonché, in terzo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare alla TAO/AFI un risarcimento, a carattere sanzionatorio, dei danni, quantificati in BFR 1 000 000. 4 Ritenendosi incompetente a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato, il Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 1991, ha rinviato il ricorso alla Corte nei limiti in cui era stato proposto dalla TAO/AFI. 5 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura chiedendo alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito. Essa ritiene che l' operazione di referendum di cui al ricorso non possa essere considerata come un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato e che essa, in ogni caso, non avesse alcuna efficacia vincolante. 6 Il 2 aprile 1992 la TAO/AFI ha presentato osservazioni scritte in ordine all' eccezione di irricevibilità, ai sensi dell' art. 91, n. 2, del regolamento di procedura. 7 In forza dell' art. 91, n. 3, di questo stesso regolamento, la Corte, ritenendosi sufficientemente informata a seguito delle osservazioni che le parti hanno presentato per iscritto, ha deciso di statuire senza trattazione orale. Quanto alla domanda di annullamento 8 Secondo una giurisprudenza costante, possono essere oggetto di un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9 della motivazione). 9 Orbene, il referendum indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all' iniziativa. Tale provvedimento non poteva pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica della ricorrente. 10 Si deve pertanto constatare che la domanda di annullamento della TAO/AFI non è diretta contro un atto che arreca pregiudizio a quest' ultima e che essa deve pertanto essere dichiarata irricevibile. Quanto alla domanda relativa al diritto della TAO/AFI a proseguire il negoziato 11 Con le sue conclusioni, la TAO/AFI domanda alla Corte di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di proseguire la trattativa con le organizzazioni sindacali e professionali, in conformità della procedura prevista dalla decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981. 12 Secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte rivolgere ingiunzioni all' amministrazione comunitaria. Ne consegue che il secondo capo del ricorso della TAO/AFI dev' essere dichiarato irricevibile. Quanto alla domanda di risarcimento danni 13 Se la ricorrente chiede che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata a versargli la somma di BFR 1 000 000, a titolo di risarcimento danni, essa non ha precisato, nel suo ricorso, come richiesto dall' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, i motivi che essa intendeva far valere a sostegno delle sue pretese e, in particolare, la natura dell' asserito danno subito nonché il fatto generatore di tale danno. 14 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni della TAO/AFI deve essere dichiarata irricevibile. Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Lussemburgo, 3 dicembre 1992.
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