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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40752/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del Giorni per concorso nel reato di usura.

Si contestava allo stesso di avere riscosso le somme relative al capitale ed agli interessi del prestito usuraio concesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (su un prestito di 18.000 euro attraverso esazione periodica di 2000 euro al mese veniva versata dall'offeso la somma di 27.000 euro)

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, mancherebbero gli elementi costitutivi del reato contesto in quanto (a) il Giomi aveva agito nell'interesse della vittima e non era emerso un suo interesse personale (b) non era stato chiarito se si versava in un caso di usura ordinaria o, invece di usura in concreto (c) non erano stati effettuati accertamenti tecnici funzionali a verificare i termini del rapporto ritenuto usuraio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non era stata assegnata alla condotta l'invocata qualifica di favoreggiamento reale, l'unica compatibile con il profilo psicologico del ricorrente.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili inquanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, ovvero una attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (Tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Per confermare la condanna la Corte di appello valorizzava l'attendibilità della persona offesa e ribadiva la credibilità dei contenuti accusatori della sua testimonianza rilevando che dalle prove raccolte emergeva che il Giomi non si era solo limitato a riscuotere, in alcune circostanze, le somme consegnate in adempimento del patto usuraio, ma si era anche prodigato per spiegare alla vittima i termini dell'accordo: si tratta di emergenze incompatibili con l'invocata derubricazione e del tutto coerenti con l'inquadramento della condotta come concorso in usura.

Né sussistono dubbi sulla matura usuraia del patto tenuto conto dell'ammontare delle somme richieste rispetto a quelle prestate.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella competenza del giudice di legittimità. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del Giorni per concorso nel reato di usura. Si contestava allo stesso di avere riscosso le somme relative al capitale ed agli interessi del prestito usuraio concesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (su un prestito di 18.000 euro attraverso esazione periodica di 2000 euro al mese veniva versata dall'offeso la somma di 27.000 euro) 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, mancherebbero gli elementi costitutivi del reato contesto in quanto (a) il Giomi aveva agito nell'interesse della vittima e non era emerso un suo interesse personale (b) non era stato chiarito se si versava in un caso di usura ordinaria o, invece di usura in concreto (c) non erano stati effettuati accertamenti tecnici funzionali a verificare i termini del rapporto ritenuto usuraio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non era stata assegnata alla condotta l'invocata qualifica di favoreggiamento reale, l'unica compatibile con il profilo psicologico del ricorrente. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili inquanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, ovvero una attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (Tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Per confermare la condanna la Corte di appello valorizzava l'attendibilità della persona offesa e ribadiva la credibilità dei contenuti accusatori della sua testimonianza rilevando che dalle prove raccolte emergeva che il Giomi non si era solo limitato a riscuotere, in alcune circostanze, le somme consegnate in adempimento del patto usuraio, ma si era anche prodigato per spiegare alla vittima i termini dell'accordo: si tratta di emergenze incompatibili con l'invocata derubricazione e del tutto coerenti con l'inquadramento della condotta come concorso in usura. Né sussistono dubbi sulla matura usuraia del patto tenuto conto dell'ammontare delle somme richieste rispetto a quelle prestate. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella competenza del giudice di legittimità. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21 o
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