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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1992

Cassazione n. 02900/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1992 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO( dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 24/6/2022 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile per rinuncia l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13/10/2021 dal Tribunale di Monza.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, in quanto l'imputato aveva rinunciato all'impugnazione d'appello, come da sentenza qui in esame, non potendo, pertanto, muovere poi censure di sorta.

4. Rilevato, infine, che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1992 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO( dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 24/6/2022 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile per rinuncia l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13/10/2021 dal Tribunale di Monza. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, in quanto l'imputato aveva rinunciato all'impugnazione d'appello, come da sentenza qui in esame, non potendo, pertanto, muovere poi censure di sorta. 4. Rilevato, infine, che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris