CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 luglio 2020
Cassazione n. 31735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2876-2021 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pm tempore, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA REGIONE 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- avverso la sentenza n. 308/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 18 luglio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello del MIUR, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola secondaria di secondo grado, il diritto di precedenza ex art. 104 1. 104/1992 nelle procedure di mobilità degli anni scolastici 2016/17 e successivi, previa disapplicazione per nullità ed illegittimità della disciplina collettiva e dei provvedimenti amministrativi ad esse relativi, ordinando alle Amministrazioni convenute di provvedere alla sua destinazione definitiva in conformità alla precedenza riconosciuta; 2. essa ha ritenuto tardivo il gravame, in quanto depositato telematicamente il 5 settembre 2019, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale, a mezzo PEC il 17 giugno 2019, all'Avvocatura dello Stato; 3. con atto notificato il 18 gennaio 2021 il Ministero dell'Istruzione e l'[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 02876 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- 1. non risulta essere stato comunicato, a norma dell'art. 380bis 1 c.p.c., l'avviso di fissazione del ricorso nell'odierna camera di consiglio al Ministero dell'Istruzione e all'[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; 2. ritenuta pertanto la necessità che la Cancelleria provveda ad un nuovo avviso alle parti entro trenta giorni dal deposito della presente ordinanza, rimettendo all'esito il ricorso per la tempestiva fissazione a nuova adunanza camerale; P.Q.M. dispone che la Cancelleria provveda in conformità al suddetto avviso di fissazione del ricorso e ai successivi incombenti indicati. Così deciso nella Adu