CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riducendo la pena inflitta a quella di mesi sei di arresto, l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto i profili della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto - a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa le ragioni del diniego di tali attenuanti - il ricorrente ha si è dedicato a reiterare la sua opinione sul relativo punto di merito, in senso eminentemente riva lutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsiQliere estensore [OSCURATO:PERSONA]