CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 24081/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1729/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato in proprio ([OSCURATO:EMAIL])nonché dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 6460/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 28/12/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore a seguito dell'inadempimento della Ferrari al contratto di locazione concluso tra le parti, ovvero, in via subordinata, in conseguenza dell’illecito precontrattuale in cui sarebbe incorsa la Ferrari nel recedere dalle trattative in corso tra le parti per la conclusionedi un contratto avente ad oggetto la locazione, in favore delMajo, di un immobile di proprietà della Ferrari; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, fossero rimasti esclusi, tanto l’avvenuta conclusione tra le parti di alcun contratto di locazione, quantoil ricorso di alcun ragionevole affidamento del Majo sulla futura conclusionedel contratto di locazione, con la conseguente esclusione di alcuna responsabilità precontrattuale imputabile a carico della Ferrari; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di dieci motivi d’impugnazione; EleonoraFerrari resiste con controricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione volta a escludere l’avvenuta effettiva conclusione tra le parti del contratto di locazione Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggetto di lite, segnatamente a seguito dell'avvenuta spedizione, ad operadella controparte, della comunicazione a mezzo fax del 25/09/13 (concui l’intermediaria aveva annunciato che la Ferrari era “disponibile allafirma del contratto” sol che fosse stato “prodotto” “un” “reddito” della“moglie” dell’odierno ricorrente) e della successiva comunicazione inpari data con cui il Majo aveva prodotto la richiesta documentazione reddituale, invocando la trasmissione della bozza del contratto e di ulterioridocumenti; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione volta a escludere l’avvenutaeffettiva conclusione del contratto di locazione tra le parti, segnatamente in forza, quanto meno, della successiva e - mail del 27/09/13, con la quale l’intermediaria, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei redditi dell’odierno ricorrente e della moglie, aveva annunziatod’aver “informato” la Ferrari e di aver “parlato” con costei eche quest’ultima aveva “detto” di voler “andare avanti” e manifestato lavolontà di sottoporre all’odierno ricorrente “la bozza del contratto” previoesame di tale bozza da parte di un “suo consulente”; i due motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osservail Collegio come l’odiern o ricorrente abbia argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi trattialiunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione rilevante ai sensi Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.132 n. 4 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833- 01) ; al riguardo, varrà sottolineare come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l ’ omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome comunque diretta a censurare la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'interomateriale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel travisamento dell’informazione probatoria offerta dal testo della e - mail del 27/9/2013 comunicata dall’intermediaria al Majo, avendo la corte territoriale erroneamente ritenutoed affermato che in tale e - mail l’intermediaria avesse riferito lavolontà della Ferrari di demandare ad un commercialista un esame dellegaranzie reddituali e bancarie, quando invece nella detta e - mail l’intermediariaannunziò soltanto la volontà della Ferrari di demandare aun consulente l’esame della bozza del contratto; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come il contestato (preteso) travisamento della provadedotto dall’odierno ricorrente consisterebbe nell’asserita errata letturadi una comunicazione di corrispondenza intercorsa tra le parti e,dunque, nell’assunzione di informazioni probatorie rispetto alle quali, tuttavia, non è minimamente fornita alcuna adeguata e idonea Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomentazionesuscettibile di indurre a ritenere che, là dove il giudice di merito avesse inteso il contenuto di quel documento nel senso pretesodall’odierno ricorrente , la decisione sarebbe stata certamente diversa; varrà sottolineare come , già prima del recente intervento delle SezioniUnite, di cui si dirà, si fosse ritenuto che il rilievo del vizio del travisamento della prova (nella misura in cui può ancora ritenersi denunciabile in sede di legittimità) impon esse in ogni caso l’assolvimento,da parte dell’interessato, dell’onere di prospettare, sul piano argomentativo, l’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementiprobatori acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice del merito ha ritenuto di poter trarre, ed altresì dell’onere di specificare in che modo la sottrazione al processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice si converta in un percorso argomentativonecessariamente destinato a condurre a una decisione favorevole alla parte istante: ciò che si traduce nel carattere sicuramente decisivo dell’errore commesso dal giudice, ossia nei caratteridi un errore in assenza del quale la decisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, main termini di assoluta certezza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022(Rv. 664816 - 01) ; il principio di diritto in buona sostanza evidenziava che il c.d. travisamentosi dovesse apprezzare secondo un parametr o escludent e qualsiasi necessità di critica di un giudizio valuta tivo del giudice di merito; ilrecente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenzan. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 - 01) , nell’indicare la sede di riferimento del c.d. travisamento nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., non solo ha confermato tale principio, ma ha ristretto la Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispeciericonducibile al travisamento deducibile: lo fa manifesto il principio di diritto espresso nel senso che “ i l travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il viziova fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda chesi tratti di fatto processuale o sostanziale ”; lasottolineatura circa l’identificazione del travisamento deducibile nel “ fatto probatorio in sé ” e non nella “ verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio ” evidenziaun restringimento oggettivo del la nozione di ‘ fatto probatorio ’ travisato, come emerge anche dagli esempi che sono stati fatti nella motivazioneche precede l’enunciazione del principio di diritto e rafforza ulteriormentee conferma rafforzandola la logica dell’esclusione di ogni profilo valutativo. È palese che il motivo, anche al di fuori dell’evocazione della norma dell’art. 115 c.p.c., che non risulta pertinente, si pone al di fuori, per quanto argomenta, di entrami i presuppostiindicati dalle Sezioni Unite, risolvendosi in una doglianza circala valutazione del significato del tenore del documento ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione volta a escludere la responsabilità precontrattuale della Ferrari, non comprendendosi Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di quali elementi il giudice appello fosse giunto ad affermare chela Ferrari condizionò sempre l’ eventuale conclusione del contatto all’approntamento di specifiche garanzie reddituali e bancarie e alla relativapositiva valutazione ; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, ancora una volta, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia spinto a sollecitareil giudice di legittimità all'estensione del proprio esame sulla (pretesa) illogicità della motivazione muovendo dal confronto del relativotesto con elementi tratti aliunde , ossia in rapporto ai contenuti della corrispondenza acquisita al compendio istruttorio e , dunque , in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014,Rv. 629833 - 01) ; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione volta a escludere la responsabilità precontrattuale della Ferrari, in ragione della manifestae irriducibile inconciliabilità delle asserzioni concernenti, da unlato, il riconoscimento della volontà della Ferrari di procedere nelle trattative e, dall’altro, la persistente necessità di quest’ultima di verificarele garanzie reddituali e bancarie del Majo; ilmotivo è manifestamente infondato; osserva il C ollegio come le due asserzioni contenute nella motivazionedel provvedimento impugnato, ed evidenziate dall’odierno ricorrente ( consistenti, da un lato, ne l riconoscimento della volontà Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri della Ferrari di procedere nelle trattative e , dall’altro, nel riconoscimento della persistente necessità , manifestata dalla stessa Ferrari, di verificare il tenore del le garanzie reddituali e bancarie del Majo) appaiono (secondo la logica seguita in sentenza) totalmente compatibili loro, essendo destinate, ciascuna per la propria parte, a significare la volontà della Ferrari di proseguire il rapporto v ò lto all’acquisizione di utili informazioni ai fini della conclusione del contratto, senza che ciò potesse ancora indurre alcun giustificato affidamento sulla sua futura conclusione, attesa la necessità, manifestatada parte della stessa Ferrari, di proseguire nella ricerca di attendibiliriscontri circa le garanzie reddituali e bancarie dell’aspirante conduttore; da tanto discende la manifesta infondatezza della censura in esame, nella misura in cui prospetta del tutto arbitrariamente un’inesistenteincompatibilità logica tra le affermazioni contenute nel provvedimentoimpugnato e qui specificamente evocate; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1337 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato la responsabilità precontrattuale della Ferrari sul presupposto della ritenuta insussistenza di un giustificato affidamento del Majo sulla futura conclusionedel contratto, laddove la corte territoriale avrebbe dovuto procedere, al fine di riscontrare l’illecito precontrattuale della controparte,alla verifica dell’eventuale raggiungimento, ad opera delle parti, di un’intesa di massima in ordine a tutti gli elementi essenziali delcontratto da concludere; il motivo – nella misura in cui si sostanzi a nella denuncia di un pretesovizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dilegge e, conseguentemente, nella falsa applicazione del richiamato art.1337 c.c. – è infondato; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte , la responsabilità precontrattualeper illegittimo recesso dalle trattative postula sempre, come premessa indefettibile, il raggiungimento di uno stato delle trattativetale da rendere obiettivamente riconoscibile la sussistenza di un giustificato affidamento della parte danneggiata sulla futura conclusione del contratto: a tal fine, non è affatto sufficiente che le parti abbiano astrattamente raggiunto un’intesa di massima sugli elementi essenziali del contratto, poiché le stesse ben avrebbero potutosubordinare la volontà di procedere alla successiva conclusione del contratto all’eventuale successiva acquisizione di sufficienti informazionianche su elementi circostanziali che le stesse parti hanno manifestatodi ritenere come indispensabili ai fini della conclusione del contratto; e ciò, in particolare, là dove (come peraltro accaduto nel caso di specie) abbiano reso oggettivamente riconoscibile la propria volontà di subordinare la conclusione del contratto all’acquisizione di detteinformazioni; al riguardo , è appena il caso di richiamare il principio costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021, Rv. 662845 –01 (conf. Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016, Rv. 639456 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 29/03/2007, Rv. 596082 – 01; Sez. L,Sentenza n. 11438 del 18/06/2004, Rv. 573739 - 01), ai sensi del quale, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale,è necessario che tra le parti siano in corso trattative; chele trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parteche invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti questi elementi, risolvendosi in accertamento difatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimitàse adeguatamente motivato ; da quest a prospettiva , il motivo in esame, nella misura in cui intendenegare il principio di diritto così sancito dalla giurisprudenza di legittimità(prospettando la sufficienza, ai fini del riscontro della culpa in contrahendo , del solo raggiungimento, ad opera delle parti, di un’intesadi massima in ordine agli elementi essenziali del contratto da concludere),deve ritenersi del tutto privo di fondamento; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla doglianza avanzatadall’odierno istante avverso la sentenza di primo grado, per avereil tribunale esaminato soltanto le dichiarazioni scambiate inter partes tra il 16/9/2013 e il 27/9/2013 tralasciando tutte le comunicazioni scambiate successivamente a tali date e, prima fra tutte, l’e - mail trasmessa dall’intermediaria all’odierno ricorrente in data1/10/2013; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il ricorrente, attraverso la proposizione della censura in esame, abbia rilevato un'omissione di pronuncia, da partedel giudice a quo , su un preteso motivo d’appello , senza tuttavia comprovare adeguatamente l’avvenuta proposizione dell’appello sul Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (solo)punto valorizzato , limitandosi alla mera allegazione di generici stralcidell’atto d’appello del tutto inidonei a l tal fine; sulpiano contenutistico, peraltro , il ricorrente parrebbe contestare laparzialità della valutazione istruttoria ; in tal caso, tuttavia, del tutto impropriamente risulterebbe il richiamo a una pretesa omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , quanto semmai all’omessoesame di fatti decisivi controversi ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; daquesta prospettiva , sarebbe stata cura del ricorrente di allegare, alla denuncia del vizio, un adeguato sviluppo argomentativo (qui del tuttomancante) delle ragioni per cui l’eventuale esame, da parte dei giudici di merito, delle circostanze di fatto asseritamente omesse avrebbecertamente condotto a una diversa decisione ; varrà,in ogni caso, richiamare il valore dirimente del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deveritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessaad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatonedalla parte, di una questione puramente processuale, non puòdar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimentoalle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causaautonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte(Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 - 01) ;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel travisamento dell’informazione probatoria offerta dal testo della e - mail 1/10/2013, atteso che, diversamenteda quanto asserito dalla corte d’appello, nella detta e - mail l’intermediaria non disse che “avrebbe sottoposto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni reddituali ricevute” (sent. p. 3, riga 6) ma, ben diversamente,disse soltanto che avrebbe atteso la serata “per parlare nuovamentecoi Ferrari per chiedere loro copia del titolo di proprietà, del regolamento di condominio” e “per sottoporre loro la bozza del contratto” (doc. 21 ns. fasc. primo grado; all. 10 del fascicoletto); la corteterritoriale, dunque, avrebbe travisato il testo dell’anzidetta e - mailfalsamente ritenendo ed affermando che, in essa, l’intermediaria avesse detto al Majo che essa avrebbe sottoposto alla Ferrari le “dichiarazionireddituali ricevute” ; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come, anche in relazione alla cens ura in esame (come nel caso del precedente terzo motivo di ricorso) i l ricorrente prospetta un asserito travisamento della prova consistente nella pretesa errata lettura di una comunicazione di corrispondenza intercorsa tra le parti e, dunque, nell’assunzione di informazioni probatorierispetto alle quali, tuttavia, non risulta minimamente fornita alcuna adeguata e idonea argomentazione suscettibile di indurre a ritenereche, laddove il giudice di merito avesse inteso il contenuto di queldocumento nel senso preteso dall’odierno ricorrente, la decisione sarebbestata certamente diversa ; sitratta di una di una inammissibile modalità di rilievo del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie evocato in assenza di alcuna dimostrazionedi decisività del preteso omesso esame) ent ro i cui limiti Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (comeosservato e rilevato sopra dalle citate Sezioni Unite di questa Corteè ancora possibile evocare il vizio processuale di travisamento dellaprova; conil nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, c. 5, D.M. n. 55/14 e dell’art.91 c.p.c., nonché dell’art. 132. c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art.art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidatoin favore della controparte un importo di euro 6.615,00, oltre accessoridi legge, senza indicare il valore della causa, e comunque per averliquidato tale importo in termini complessivi in violazione dell’art. 4,co. 5, d.m. n. 55/14 nella parte in cui prevede che il compenso sia liquidatoper fasi, al fine di consentire il controllo circa la correttezza dei criteri e dell’ iter logico - giuridico seguito al fine di giustificare la liquidazioneoperata; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l'odierno ricorrente abbia proposto la censurain esame trascurando il rispetto della struttura propria del vizio diviolazione di norma del procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 ; varrà in particolare sottolineare come tale vizio, accanto al suo profilo in iure ( che suppone l’indicazione della violazione o falsa applicazionedella norma processuale ) , suppone , a l contempo, anche la puntuale indicazione del c.d. fatto processuale ( concernendo appunto,la disciplina del processo , l a vicenda ‘ fattuale ’ de l processo ) , cioèdel modo in cui, come fatto storico, il processo , nella parte cui la violazioneè riferi ta, si sia svolto ; inrelazione alla liquidazione delle spese processuali , la normativa applicabileal processo è rappresentata dalla disciplina del d.m. n. 55 del2014 che prevede valori minimi, medi e massimi correlati al valore dellacausa, stabil endoli per c.d. fasi processuali ;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, l’interessato che contesti l’eventuale violazione di tale normativaprocessuale ha l’onere di argomentare la relativa violazione o falsa applicazione, necessariamente individua ndo la fattispecie processuale alla quale la normativa sarebbe stata erroneamente applicata,segnatamente enunciando , ex necesse , gli elementi fattuali chela integravano, ossia il valore della causa e le fasi di svolgimento delgrado cui la contestazione sulla liquidazione è riferi ta; nel caso di specie, nella proposizione del motivo in esame, il ricorrentesi è totalmente sottratto alla elaborazione di qualsiasi attività argomentativa in iure nel senso indicato, omette ndo altresì di individuare,tanto il valore della causa , quanto le fasi di svolgimento del grado , in tal modo limitandosi inammissibilmente all’apodittica contestazione di un error in procedendo solo parzialmente e impropriamenteargomentato; si tratta di considerazioni che trovano conferma (oltreché nelle repliche argomentate dalla parte controricorrente) negli stessi precedenti giurisprudenziali evocati dal ricorrente (ove puntualmente esaminatiin motivazione ) , in cui risulta espressamente evidenziata la specificazionedel fatto processuale nella strutturazione del motivo di impugnazioneproposto; conil decimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 99, 112 e 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidato infavore della controparte, per il procedimento di secondo grado, oltre all’importodi euro 6.615,00, l’aggiuntivo importo di euro 150,00 per asseritie non specificati ‘esborsi’, non risultanti dagli atti di causa, né comprovati come effettivamente sopportati, né domandati dalla controparte; ilmotivo è fondato;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 1729/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia effettivamente liquidato,in favore della parte controcorrente, l’importo di euro 150,00 diforza di non specificati esborsi, non risultanti d a gli atti di causa (o comprovaticome sopportati o domandati dalla controparte), sulla base diun errore peraltro riconosciuto dalla stessa parte controricorrente; all’accoglimentodel motivo ritiene il Collegio di poter associare, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata, la corrispondente decisione sul merito (non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto), attraverso l’eliminazione della condanna del Maioal pagamento dell’importo di euro 150,00 per esborsi; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del decimo motivoe la complessiva infondatezza dei restanti, dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., ritieneil Collegio di poter decidere nel merito attraverso l’eliminazione, daldispositivo della sentenza impugnata, della condanna del Majo al rimborso,in favore di controparte, dell’importo di euro 150,00 a titolo di esborsi, con la conferma di tutte le restanti statuizioni contenute nellasentenza impugnata in questa sede; l’accoglimentoin minima parte del ricorso giustifica, ad avviso del Collegio,la compensazione in