CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 27988/2022 R.G., proposto dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio iscritto al n. 9401/2022 R.G. del predetto Ufficio, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona della tutrice [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha chiesto pronunciarsi declaratoria di non luogo a provvedere; [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce, decidendo sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in opposizione a cartella esattoriale, emessa dall’Agenzia delle Entrate di Lecce, sulla base di un verbale di constatazione infrazione al codice della strada, si è dichiarato territorialmente incompetente e ha dichiarato inammissibile la proposta azione. Il provvedimento risulta essere stato inoltrato a questa Corte. Ciò premesso, non resta che dichiarare la non sussistenza dei presupposti di cui all’art. 45 cod. proc. civ., stante che il Giudice di pace non prospetta alcun conflitto negativo di competenza, né invoca alcun provvedimento. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolame