CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 ottobre 2020
Cassazione n. 32956/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30451-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 3144/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30451 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che Domenico e [OSCURATO:PERSONA], ottenuto l'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile in sede monitoria, davanti al Consigliere delegato della Corte d'appello di Napoli, nella misura di € 1.200,00 ciascuno, con condanna al rimborso delle spese legali, liquidate in complessive € 648,00, si videro rigettare dalla medesima Corte in composizione collegiale l'opposizione, con la quale gli istanti avevano lamentato la violazione dei minimi tariffari a riguardo della liquidazione delle spese effettuata in sede monitoria; che avverso quest'ultimo decreto i Della Pietra propongono ricorso sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, e che l'intimato Ministero resiste con controricorso; considerato che la doglianza, con la quale i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., 1 e 4 d.m. n. 55/2014, assumendo che erroneamente il consigliere delegato, all'esito della fase monocratica, aveva liquidato le spese di causa applicando la tabella 8 allegata al citato d.m., invece che la tabella 12, trattandosi di processo avente natura contenziosa, è manifestamente infondata, avendo questa Corte già condivisamente chiarito che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/07/2020, Rv. 658292); assume, invece, carattere pienamente contenzioso la fase che si apre con l'opposizione davanti al collegio, nel caso in cui il decreto monitorio non sia soddisfattivo della pretesa (proprio in tali ipotesi, infatti, risulta affermata la contenziosità del procedimento, cfr. da ultimo, ex mulfis, Cass. nn. 26110/2019, 15493/2020); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 Il