CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 07/10/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati ed esecutiva la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 26/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che l'unica doglianza, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondata poiché, a mente dell'art. 581 cod. proc. pen., sussiste l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (tra le tante: Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata che dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello dimostra di essere connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci