CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1996
Cassazione n. 23396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Chieti, pronunciata il 6 aprile 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai contestati vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello e riportandosi alla puntuale disamina, contenuta nella sentenza di primo grado, dei plurimi, gravi, precisi e convergenti indizi a carico del prevenuto, ha sottolineato come la persona offesa avesse fornito elementi individualizzanti idonei a dare certezza al riconoscimento dell'imputato quale autore delle condotte contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]