CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e dife ndono in virtù di procur a special e allegata in calce al ricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. RICORRENTE contro COMUNE diSARNO – c.f. 800 2 0 270650 – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 389/2024della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 27novembre2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di precetto notificato in data 25.6.2020 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -intimava al Comune di Sarno il pagamento d ella somma d i euro 165.193,25, oltre interessi e spese. L’importo di cui al precetto era dovuto a titolo di indennizzo - per l’annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione di contratto d’appalto -in forza della sentenza n. 365/2015 della Corte d’Appello di Salerno, passata in giudicato, pronunciata in favore dell’A.T.I. costituita daGiuseppe Fico in bonis , titolare dell’impresa capofila - mandataria, e dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s. (cfr. ricorso, pag. 2) . 2.Con atto notificato il 13.7.2020 il Comune di Sarno citava i l curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], così proponendo opposizione avverso l’intimato precetto. Deduceva, peraltro, che la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato lo scioglimento dell’A.T.I. e del rapporto di mandato. Deduceva dunqueche il curatore del fallimento dell’impresa già mandataria non era legittimato, e in via sostanziale e in viaprocessuale, all a riscossione del credito, siccome fondato su titolo esecutivo formatosi in favore dell’A.T.I. non già dell’impresa individualepoi fallita. Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi che controparte non aveva diritto di dar corso alla preannunciata esecuzione forzata. 3.Si costituiva il curatore del fallimento. Instava per il rigetto dell’opposizione. 4. Con sentenza n. 1196/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l’opposizione e dichiarava valido ed efficace il precetto opposto nei limiti della somma di euro 82.301,15, corrispondente alla metà, spettante al curatore del fallimento, dell’importo precettato, “ attesa la partecipazione all’A.T.I. di due sole imprese per medesimequote” (così ricorso, pag. 4). 5.Il Comune di Sarno proponeva appello. Resisteva il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 384 /20 24 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravamee, in riforma dell’appellata sentenza, accoglieva l’opposizione esperita in prime cure ed annullava l’atto di precetto. Evidenziava, per quel che qui rileva, la Corte di Salerno, in ordine al primo motivo di gravame– con cui si era addotto che nessuno degli atti allegati hinc et indedeponeva nel senso della paritetica partecipazione all’A.T.I. dell’impresa individuale poi fallita e della “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. –che, “ferma (…) la fondatezza dell’opposizione rispetto all’intera pretesa azionata col precetto”, sarebbe stato onere del curatore, onere per nulla assolto, “fornire la prova dell’entità del proprio diritto di credito” in conseguenza del sopravvenuto scioglimento dell’A.T.I. (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava dunque che aveva errato il tribunale ad “applicare una presunzione di partecipazione paritaria delle imprese associate in A.T.I.” (cosìsentenza d’appello, pag. 9). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Comune di Sarno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese [OSCURATO:PERSONA] 8.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 95, 2° co., d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 37, 13° co., d.lgs. n. 163/2006; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato la Corte d i Salerno a ritenere che la c uratela fallimentare fosse tenuta a specificare e dimostrare, non potendo esser desunta in via presuntiva, “ la percentuale di partecipazione della fallita all’A.T.I. creditrice”. Deduce invero che,ai sensi dell’art.95, 2° co . , d .P.R. n. 554/1999 , applicabile ratione temporis, “ la quota di partecipazione della mandataria all’A.T.I. (…) doveva essere almeno pari al 40% e, comunque , la mandataria doveva possedere i requisiti in maniera maggioritaria” (così ricorso, pag. 7). Deduce quindi che nel caso di specie“la presunzione almeno del 50,01% della quota di partecipazione al raggruppamento è data dalla costituzione di un R.T.I. composto da due sole imprese” (così ricorso, pag. 8). Deduce infine che ai sensi dell’art. 37, 13° co. , del d.lgs. n. 163/2006 i concorrenti riuniti nell’A.T.I. devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, il che depone per la “perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento” (così ricorso, pag. 8). 9.Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. 10. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea - nella specie , in associazione temporanea di tipo “orizzontale” - il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell’altra ai sensi dell'art. 23, 8° co., del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato ai sensi dell’art. 78 l.fall., sicché l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza(cfr. Cass. 17.1.2017, n. 973 ; Cass. 17.10.2008, n. 25368). È quindi innegabile il diritto della curatela ricorrente di percepire l’importo di cui al precetto opposto nei limiti corrispondenti alla parte dei lavori appaltati,la cui realizzazione, in base all ’ accordo di associazione temporanea, gravava sull’impresa (individuale)mandataria, poi fallita. Del resto, in prime cure – così come dà conto la sentenza impugnata ( cfr. pag. 2)– il Comune opponente aveva eccepito che “la Curatela sarebbe stata legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice intimata il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori la cui esecuzione, in base all’accordo di associazione temporanea tra imprese,fosse stata di sua effettiva spettanza”. 11.Su tale premessa si impone un previo duplice ri scontro . Da un canto, il curatore ricorrente ha addotto, in dipendenza evidentemente dell’epoca di stipulazione del contratto d’appalto (la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – poi confermata dalla sentenza n. 356/2015 della Corte d’Appello di Salerno posta a base del precetto opposto –è la n. 1203/2006: cfr. ricorso, pag. 2), l’applicabilità, in quanto all’epoca vigente, dell’art. 95, 2° co., del d.P.R. n. 554/1999, tant’è che il dedot to “ error in iudicando ” concerne, appunto, tale prefigurazione normativa. D’altro canto, il Comune di Sarno non ha contestato l’applicabilità ratione temporisdell’art. 95, 2° co., cit. Anzi, in rapporto alle prefigurazioni dell’art. 95, 2° co., cit. il Comune ha lamentato l’incongruenza dell’avversa prospettazione nella parte in cui reca indicazione dapprima della percentuale del 40% e poi della maggiorepercentuale del 50,01% (cfr. controricorso, pag. 8 – 9) . 12.L’art. 95, 2° co., cit. così recita: Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria 13.Ebbene, nella specie, indubitabilmente l’A.T.I. che ebbe ad aggiudicarsi il contratto d’appalto,era costituita da due sole imprese (la ditta individuale poi fallita, in veste di mandataria, e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s., in veste di mandante). Cosicché, da un lato, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara non potevano che esser posseduti o dall’una impresa (mandataria)o dall’altra impresa (mandante) quanto meno nella misura minima del 40%. Cosicché, dall’altro, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi non potevano che essere posseduti (in virtù dell’ultimo inciso del 2° co. cit.) dall’impresa mandataria –nella specie, dall’impresa individuale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -in misura maggioritaria, cioè nella misura del 50,01%. 14. Sulla scorta di s iffatto duplice ri lievo ben avrebbe dovuto la Corte di Salerno opinare nel senso che di ammontare pari, quanto meno, al 50,01% dovesse essere la misura della partecipazione dell’ impresa mandataria al l’ “accordo di associazione temporanea”. Invero, il Consiglio di Stato , c on riferimento al disposto finale del 2° co. dell’art. 95 cit.(“l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”), nel condividere la prospettazione della parte nell’occasione appellante innanzi a sé (secondo la quale “tale disposto [doveva]essere riferito non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione”), ha spiegato che tale disposto è “basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’a.t.i. e quote di esecuzione” ed “importa che la percentuale maggioritaria debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese spendono in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento”(così in motivazione Consiglio di Stato 11.12.2007, n. 6363). 15.Evidentemente, acclarata in tal guisa la misura minima (50,01%) della partecipazione all’ “accordo di associazione temporanea” dell’imprenditore individuale, mandatario/capofila, [OSCURATO:PERSONA], non può che postularsi, altresì, che la medesima impresa individuale mandataria poi fallita abbia eseguito i lavori, quanto meno,in pari percentuale. Tanto, alla luce della previsione del 4° co. dell’art. 93 del d.P.R. n. 554/1999, a tenor del quale le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (cfr. Cass. 8.11.2019, n. 28978, secondo cui, in tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale intercorso tra i concorrenti riuniti in A.T.I., che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, in forza dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo applicabile “ ratione temporis ” prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, convertitocon modificazioni dalla l. n. 80 del 2014 -a tenore del quale la mancata corrispondenza tra partecipazione all’A.T.I. ed esecuzione dei lavori comporta la “nullità del contratto”, trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall’autonomia delle parti). 16.Nel solco d ei riferiti rilievi devesi senz’altro reputar e q uanto segue. Per un verso, a fronte dell’ “error in iudicando”come dianzi riscontrato, non possono che disattendersi gli assunti della corte distrettuale secondo cui “da alcuno dei documenti acquisiti agli atti del giudizio (…) è dato evincere la misura di partecipazione all’ATI della fallita” (così sentenza d’appello, pag. 8)e secondo cui “la Curatela non ha provato affatto l’entità del proprio minor credito” (così sentenza d’appello, pag. 9). Propriamente, nei termini dapprima riferiti non si prospetta l’applicazione di “una presunzione di partecipazione paritaria delle imprese associate in ATI” (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Per altro verso, va recepita la doglianza del ricorrente secondo cui gli assunti della corte territoriale sono “in contrasto con le norme all’epoca vigenti in materia di raggruppamenti temporanei” (così ricorso, pag. 7). Propriamente, e contrariamente ai rilievi del controricorrente, la corretta “lettura” del 2° co. dell’art. 95 cit. denota che non vi è alcuna incongruenza nell’indicazione –da parte del ricorrente - delle percentuali prima del 40% e poi del 50,01%. In tal guisa,la Corte di Salerno avrebbe dovuto senza dubbio assumere nella misura (minima) nel 5 0 ,01 % la partecipazione all’A.T.I. della ditta individuale poi dichiarata fallita e, al contempo , senz a dubbio assumere in pari misura la quota dei lavori eseguiti ed il credito vantato dalla medesima ditta individuale. 17. In accoglimento del motivo di ricorso lasentenza n. 389/2024 della Corte d’Appello di Salerno va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa in relazione a l motivo di ricorso la sentenza n. 389/2024 della Corte d’Appello di Salerno erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Cor