CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre con motivo unico con il quale deduce violazione dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. nonché vizio cumulativo di motivazione in merito all'operata sussunzione della fattispecie concretamente accertata nell'astratta fattispecie di tentato furto e non in quella di c.d. «reato impossibile». 3. Il ricorso, al netto dell'inammissibilità per la mera reiterazione dei motivi d'appello, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito una logica e coerente motivazione (pag. 3 e s. della sentenza impugnata) in merito alla sussunzione della fattispecie concretamente accertata nel contestato tentato furto pluriaggravato contestato in rubrica. Ciò peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità, con la quale invece il ricorrente sostanzialmente non confronta il suo dire, secondo cui, in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - dev'essere assoluta, nel senso per cui la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, quali sistemi di videosorveglianza e/o vigilanza, ancorché riferibili all'agente (ex plurimis: Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01). Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito in applicazione del principio innanzi richiamato hanno difatti ritenuto i fatti sussumibili nella contestata fattispecie di furto tentato, non essendo l'azione della prevenuta strutturalmente inefficiente rispetto all'evento, non verificatosi solo per l'intervento dell'addetto alla sicurezza del supermercato. Il riferimento è all'avvenuta sottrazione della merce riposta sugli scaffali del supermercato (munito di sistema di videosorveglianza), peraltro previa rimozione delle placche antitaccheggio, con la quale merce la prevenuta ha oltrepassato le casse senza pagare per poi essere colta dall'addetto alla sicurezza che aveva osservato la condotta innanzi descritta intrinsecamente idonea ex art. 56 cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il I settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]» ten .10