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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12105/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, laddove viene reputato ostativo l'importo dell'assegno emesso ed il successivo mancato ristoro del beneficiario, con conseguente danno non lieve); Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, è generico e meramente assertivo, non contrastando il ricorrente la circostanza, ritenuta ostativa, della previa duplice concessione del beneficio; Rilevato che il terzo motivo, con il quale si deduce la intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che è lo stesso ricorrente a rappresentare il compimento del termine in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata (ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, laddove viene reputato ostativo l'importo dell'assegno emesso ed il successivo mancato ristoro del beneficiario, con conseguente danno non lieve); Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, è generico e meramente assertivo, non contrastando il ricorrente la circostanza, ritenuta ostativa, della previa duplice concessione del beneficio; Rilevato che il terzo motivo, con il quale si deduce la intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che è lo stesso ricorrente a rappresentare il compimento del termine in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata (ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris