CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile dott. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di CURATORE del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., si è associata alle conclusioni del Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2021 (dep. il 4 marzo 2021) la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto dalla Parte pubblica e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della pronuncia in data 28 febbraio 2018 del Tribunale di Savona, ha qualificato sub specie degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall. il fatto contestato al capo A. della rubrica (ossia il prelievo dell'importo di euro 6.500 a mezzo di 1 i assegno circolare) che il primo Giudice aveva sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., ha stimato prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari inflitte all'imputato ad anno uno e mesi sei, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, segnatamente, nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta documentale semplice (così qualificato il fatto di contestato sub specie di bancarotta fraudolenta documentale al capo B. della rubrica), concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, e reso le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; e nella parte in cui aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alle residue condotte descritte al capo A. della rubrica (in parte perché il fatto non sussiste, in parte perché il fatto non costituisce reato) 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi e due motivi nuovi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello sarebbe giunta a tale conclusione in maniera illogica, con riferimento al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato dal conto della società fallita l'importo di euro 6.500 mediante un assegno circolare emesso su sua disposizione, ossia il 7 novembre 2014 - nonostante l'imputato fosse cessato dalla carica di amministratore il 10 febbraio 2014 e, quale socio, avesse esercitato il recesso dall'ente dal 16 ottobre 2014 (come esposto dalla sentenza impugnata e nella relazione del curatore) -, sulla scorta del fatto che: - l'imputato, allorché è stato emesso il detto assegno, avesse ancora «potere di firma» sul conto della fallita; - e che dalle risultanze istruttorie (segnatamente dalle deposizioni dei testi CHERCHI e Samantha [OSCURATO:PERSONA]) fossero emersi la sua piena ingerenza nella gestione della società (che, tuttavia, alla luce di dette deposizioni giunge fino all'agosto del 2014) e il pagamento nel settembre 2014 con assegni tratti dall'imputato su conto corrente a lui esclusivamente intestato di alcuni debiti (fatture) della fallita (quantunque si trattasse di assegni post-datati al 15 settembre 2014 e l'imputato avesse chiesto al dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società, la restituzione delle somme portate dai titoli in discorso già il 19 settembre 2014 e il commercialista avesse negato la restituzione in forza del disposto dell'art. 2467 cod. civ.). In ogni caso, la difesa ha evidenziato che, dopo il mese di agosto del 2014, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una sola operazione bancaria, incompatibile con il ruolo di amministrato di fatto che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - ricorre in presenza di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale.2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 legge fall., a cagione della qualificazione del prelievo di denaro in discorso come bancarotta fraudolenta per distrazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello sarebbe pervenuta a tale decisione, escludendo che nella specie avesse avuto luogo un preesistente finanziamento dell'imputato alla società fallita e attribuendo al lui la conoscenza dello stato di dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ed erroneamente ritenendo che, ogniqualvolta l'amministratore si appropri di somme della società per soddisfare un proprio credito (anche nelle ipotesi di precedente finanziamento), ricorra una bancarotta fraudolenta per distrazione. Ad avviso della difesa: - come esposto nel corpo del primo motivo, erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratore di fatto nel momento in cui il denaro è stato prelevato; - il suo credito era documentato in ragione del pagamento, a valere sul suo conto corrente, di debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso fornitori per importi superiori a quello prelevato, come rappresentato al [OSCURATO:PERSONA] dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e come annotato nel libro giornale della società; - alla data del 7 novembre 2014 lo stato di insolvenza - che si sarebbe manifestato nei mesi successivi - non era noto al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già cessato da almeno due mesi di svolgere attività in seno all'ente (non valendo in senso contrario la sua intenzione nel mese di luglio 2014 di procedere alla liquidazione della società ed anzi essendo state rinnovare il 31 luglio 2014 le garanzie bancarie); - in ogni caso, il fatto, al più potrebbe integrare il delitto di bancarotta preferenziale (come addotto con il quinto motivo). 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe affermato la sussistenza del delitto in discorso (già ritenuto dal Tribunale, che aveva riqualificato il fatto contestato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale) in quanto l'istruttoria dibattimentale avrebbe acclarato la non veritiera tenuta delle scritture sin dalla costituzione della società (a causa della mancata annotazione di talune poste, della discontinuità nell'annotazione delle fatture, della mancata appostazione di taluni incassi), aggravata dalla commistione fra i conti della società fallita e dell'impresa individuale esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] sino alla costituzione dell'ente. Poiché l'oggetto materiale del delitto di bancarotta documentale semplice sono le sole scritture obbligatorie e i libri prescritti dalla legge, la Corte di appello avrebbe dovuto specificare quali fossero le scritture contabili previste dall'art. 2214 cod. civ. in relazione alle quali il fatto sarebbe stato commesso; tanto più che dalla relazione del curatore si evince che dall'esame delle scritture contabili era possibile ricostruire sia il patrimonio che il movimento degli affari e lo stesso curatore è stato in grado di indicare tutti creditori e le relative pretese (dunque, deve escludersi che sia stata impedita la ricostruzione del patrimonio). 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice. La difesa: 3 -r - ha richiamato quanto già esposto nel terzo motivo, evidenziando come gli argomenti su cui la Corte di appello ha fondato la statuizione in discorso non consentano invece di pervenire a tale decisione; pertanto, in parte qua la motivazione sarebbe carente e contraddittoria; - ed ha soggiunto che l'imputato è stato amministratore di diritto fino al 31 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] VENTURINO - che a lui è subentrato - non ha mosso alcuna contestazionw in ordine alla regolarità delle scritture; e dal 1 febbraio 2014 l'eventuale irregolarità delle scritture avrebbe dovuto essere ascritta al VENTURINO e, a ritenere il [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto (qualifica qui oggetto di contestazione), anche a quest'ultimo ma non a lui in via esclusiva come ritenuto nella specie. Dunque, sotto tale ultimo profilo la motivazione sarebbe manifestamente illogica. 2.5. Con il quinto motivo, è stata addotta la violazione dell'art. 216, comma 1, legge fall., poiché il fatto al più potrebbe integrare il delitto di bancarotta preferenziale. La difesa ha ribadito che il prelevamento di euro 6.500 vada ricondotto al paradigma normativo di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., in quanto - come esposto - nella specie ha avuto luogo la restituzione di un finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] alla società fallita. 2.6. Con il primo motivo nuovo è stata dedotta la violazione dell'art. 2639 cod. civ. allorché si è ritenuto che il ricorrente fosse, alla data del 7 novembre 2014, amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello ha disatteso i princìpi posti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità e, pur avendo assunto la sussistenza di prove da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività di cogestore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al settembre 2014, non ha affermato né dimostrato la piena ingerenza dell'imputato nella gestione della società al del 7 novembre 2014; difatti, il prelievo della somma di euro 6.500 dal conto dell'ente costituirebbe «un unico episodio, del tutto occasionale, che non può integrare di per sé solo l'attività gestoria peculiare dell'amministratore di fatto», comunque cessata nel settembre 2014. 2.7. Con il secondo motivo nuovo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - è stata denunciata la mancata valutazione di prove documentali decisive. Ad avviso della difesa, la Corte di Appello avrebbe escluso, apoditticamente e in contrasto con le prove documentali riportate nella sentenza di primo grado, sul punto non smentita dalla Corte di Appello (ossia i documenti attestanti il pagamento tramite il conto del [OSCURATO:PERSONA], di debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso il fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per circa euro 9.000 anteriormente all'emissione dell'assegno in imputazione; - le risultanze del libro giornale del 2014 ove in relazione al detto pagamento del [OSCURATO:PERSONA] è appostato un finanziamento soci; la mail inviata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al [OSCURATO:PERSONA] con la quale il primo rappresentata l'acquisizione di detta somma da parte dell'ente come finanziamento infruttifero del socio «non redimibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c.» ), che nella specie non consti la preesistenza di un finanziamento che avrebbe potuto legittimare la restituzione della somma di euro 6.500,00 prelevata in data 7 novembre 2014.E proprio a cagione dell'omessa valutazione di detti documenti la Corte di merito avrebbe ritenuto non provato il credito dell'imputato verso la fallita ed escluso che ricorra una bancarotta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, con il quale è stato prospettato il medesimo ordine di allegazioni in relazione all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. La sentenza impugnata ha richiamato la decisione di primo grado (che in parte qua ha confermato) - la quale, sul punto, aveva avuto riguardo alle testimonianze del curatore del fallimento, del soggetto che era stato nominato liquidatore della fallita (rag. MASSOLO), di un dipendente della società sino all'estate del 2014 (CHERCHI) e dello stesso consulente della difesa - ed ha pure direttamente dato conto della deposizione del CHERCHI, di quella di Samanta ALESSANDRI (addetta alla contabilità tra maggio e settembre 2013 e tra giugno e agosto 2014) nonché attribuito rilievo al fatto che l'imputato avesse conservato (anche quando non era più neppure socio dell'ente) la legittimazione a operare sui conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; infine, ha attribuito all'imputato dichiarazioni confessorie; e da tale compendio ha tratto il ruolo quantomeno di co-gestione dell'imputato pur dopo la cessazione della carica amministrativa, e non anche il compimento di un atto occasionale segnatamente quando ha prelevato la somma di euro 6.500. Si tratta di un'argomentazione congrua e non certo affetta da manifesta illogicità, con la quale la difesa - che non ha neppure puntualmente dedotto un travisamento della prova - non si è compiutamente confrontata, finendo per offrite in sostanza una lettura alternativa delle emergenze processuali non consentita in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01, secondo cui in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 2. Il secondo e il quinto motivo di ricorso nonché il secondo motivo nuovo - tutti relativi alla qualificazione del prelievo di denaro di euro 6.500 da parte del [OSCURATO:PERSONA] come bancarotta fraudolenta per distrazione e, in subordine, alla mancata qualificazione di esso come bancarotta preferenziale - possono essere trattati congiuntamente. Qui è utile precisare che il secondo motivo nuovo - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - ha dedotto la mancata valutazione di taluni elementi probatori già acquisiti, ossia un travisamento per omissione e, dunque, un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) Come già condivisibilmente affermato da questa Corte, «integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ.» (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577 - 01, che ha chiarito come «in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi, quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso di specie, della postergazione, di cui all'art. 2467 cod. civ.»; cfr. pure Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271775). Ebbene, nel caso in esame, è la stessa prospettazione del ricorrente, nella parte in cui ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata per non aver apprezzato elementi probatori dimostrativi della sussistenza del credito, che non è atta a inficiare l'iter della decisione impugnata la quale, comunque, ha ritenuto che il prelevamento della somma in discorso sia stata compiuto in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. È dirimente considerare che tra gil elementi che, ad avviso della difesa, non sarebbero stati apprezzati dal Collegio di appello vi è quanto esposto nel libro giornale (dove le cifre pagate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della fallita sono appostate come «finanziamento soci») e quanto rassegnato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale - prima che il prelevamento avesse luogo - aveva rappresentato all'imputato che la somma complessiva da lui anticipata (per pagare forniture della fallita) costituiva un «finanziamento infruttifero del socio a favore della società, non redimibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 cod. civ.». Non occorre dilungarsi poi per rilevare che il ricorso non si confronta con la decisione impugnata in ordine alla consapevolezza dell'imputato dello stato di insolvenza della società, tratta dalle sue stesse dichiarazioni confessorie, dato «il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (così ex plurimis Sez. 5, n. 25773/2019, cit.; cfr. già Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01). 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, entrambi relativi all'imputazione di bancarotta semplice, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili.Invero: - è inedita la censura (non sollevata con l'atto di appello nonostante il fatto originariamente contestato quale bancarotta fraudolenta documentale sia stato derubricato dal Tribunale) relativa alla mancata specificazione delle scritture contabili che sarebbero oggetto materiale del reato ritenuto; - è del tutto priva di specificità l'allegazione volta a confutare l'Oirregolare tenuta delle scritture, argomentata dalla Corte di appello sulla scorta degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (segnatamente dalle prove dichiarativa), di cui non si è neppure assunto il travisamento; - è versato in fatto nella parte in cui ha indicato, quale elemento a discarico, la circostanza che VENTURINO, amministratore subentrato al [OSCURATO:PERSONA], non abbia mosso contestazioni sulla regolarità delle scritture; è inconducente e generico allorché ha inteso richiamare - a censura dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - l'eventuale responsabilità anche del VENTURINO, dato il ruolo di amministratore di fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla sua cessazione dalla carica (senza contare che all'imputato è stato attribuito il reato in discorso anche in relazione alle scritture relative al 2013, quando era amministratore di diritto). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'im