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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1992

Cassazione n. 01437/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconosc mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto .ilevabile di questa Corte; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento delli circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe - come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negativa personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :Iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconosc mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto .ilevabile di questa Corte; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento delli circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe - come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negativa personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :Iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 01437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris