CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11284/2016 del ruolo generale, proposto DA M ORESCO M ONICA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72D47 A703 W), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1972 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 152, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Leonardis (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63A10 G288 S), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - INTIMATA – ESTINZIONE per la cassazione della sentenza n. 1577/8/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre), depositata il 19 ottobre 2015 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 aprile 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre) respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 764/08/2014 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro il silenzio rifiuto alla richiesta del 25 giugno 2013 e contro lo sgravio parziale dell’importo di cui alla cartella di pagamento indicata in atti, concernente l’imposta di registro su dichiarazione di debito; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suindicata pronuncia della Commissione regionale con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate il 20/26 aprile 2016, formulando due motivi di impugnazione; 3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato nota con cui, dando atto di non aver notificato e depositato controricorso, ha riservato, ai sensi dell’art.370 cod. proc. civ., l’esercizio della facoltà di partecipare all’udienza di discussione; 4. con istanza dell’8 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, dando atto di aver presentato, in data 14 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito in l. 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in cinque rate ed ottenendo, dopo il versamento del dovuto, lo sgravio dell’importo iscritto a ruolo, come da estratto di ruolo prodotto; [OSCURATO:PERSONA] : 1 deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e rinuncia al ricorso, avendo il contribuente documentato: - di aver aderito alla suddetta definizione agevolata con dichiarazione depositata il 14 aprile 2017, optando per il pagamento rateale (in 5 rate) ed assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; -la comunicazione delle somme dovute (a pari a 2.973,78 €) da parte dell’agente della riscossione; -il pagamento delle predette rate, giusta ricevute in atti; -l’estratto di ruolo da cui risulta lo sgravio della cartella di pagamento oggetto di contenzioso; 2. il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora – come nella specie - egli sia ricorrente (cfr. Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657); 3. nulla va disposto in relazione alle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; 4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 340