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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 31599/2026

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ataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Catania ha confermatoquella in data 27 febbraio 2023 con la quale il Tribunale della stessa città avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cuiall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, già sottoposto conprovvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno, si poneva alla guida dell’autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA], senza la patente diguida, difatti mai conseguita.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], e articola un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art.131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe confermato l’esclusione della causa di nonpunibilità sulla base di una motivazione eccentrica, siccome fondata sull’assenzadi ragioni di necessità e urgenza che avevano indotto l’imputato a commettere ilreato, mentre avrebbe dovuto vagliare il grado di offensività della condotta postain essere.

Siffatta motivazione sarebbe del tutto insufficiente, soprattutto allastregua del laconico e generico richiamo alle «modalità della condotta» con ilquale il Tribunale aveva negato che il fatto fosse di particolare tenuità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 25 maggio 2026 ha dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1.

Com’è noto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 13-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01).Quanto, poi, al presupposto ostativo del comportamento abituale, questaCorte ha già condivisibilmente chiarito che esso ricorre anche quando i reatidella stessa indole siano stati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto aquelli oggetto di giudizio (Sez.

U, Tushaj, citata; si veda anche, da ultimo, Sez.5, n. 7371 del 04/02/2026, F., Rv. 289510 –

01. In motivazione, la Corte haprecisato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod. pen. nonsi desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativadell'abitualità del comportamento).2.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioninon manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto.

Diversamenteda quanto afferma il ricorrente, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello è sintetica,ma adeguata e fa riferimento ai precedenti specifici di cui risulta gravato ilricorrente, così implicitamente richiamando il concetto di abitualità, come dettoostativo al riconoscimento della scriminante, come confermato dallo stessoricorrente che ammette che il mezzo era utilizzato per recarsi al lavoro, sebbenesaltuariamente.Né è ravvisabile la censurata inconferenza di quella parte di motivazione chestigmatizza l’assenza di indicazione delle ragioni di necessità e urgenza cheavrebbero indotto l’imputato a porsi alla guida dell’auto pur senza il titoloabilitativo, trattandosi di argomentazioni svolte dalla Corte di appello all’evidentefine di avversare la deduzione difensiva in punto di “saltuarietà” dell’uso delmezzo di locomozione.Con le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] di appello, dunque, il ricorso non siconfronta e, anzi, reitera doglianze aspecifiche e interamente versate in fatto.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Catania ha confermatoquella in data 27 febbraio 2023 con la quale il Tribunale della stessa città avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cuiall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, già sottoposto conprovvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno, si poneva alla guida dell’autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA], senza la patente diguida, difatti mai conseguita.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], e articola un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art.131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe confermato l’esclusione della causa di nonpunibilità sulla base di una motivazione eccentrica, siccome fondata sull’assenzadi ragioni di necessità e urgenza che avevano indotto l’imputato a commettere ilreato, mentre avrebbe dovuto vagliare il grado di offensività della condotta postain essere. Siffatta motivazione sarebbe del tutto insufficiente, soprattutto allastregua del laconico e generico richiamo alle «modalità della condotta» con ilquale il Tribunale aveva negato che il fatto fosse di particolare tenuità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 25 maggio 2026 ha dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1. Com’è noto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 13-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01).Quanto, poi, al presupposto ostativo del comportamento abituale, questaCorte ha già condivisibilmente chiarito che esso ricorre anche quando i reatidella stessa indole siano stati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto aquelli oggetto di giudizio (Sez. U, Tushaj, citata; si veda anche, da ultimo, Sez.5, n. 7371 del 04/02/2026, F., Rv. 289510 – 01. In motivazione, la Corte haprecisato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod. pen. nonsi desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativadell'abitualità del comportamento).2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioninon manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto. Diversamenteda quanto afferma il ricorrente, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello è sintetica,ma adeguata e fa riferimento ai precedenti specifici di cui risulta gravato ilricorrente, così implicitamente richiamando il concetto di abitualità, come dettoostativo al riconoscimento della scriminante, come confermato dallo stessoricorrente che ammette che il mezzo era utilizzato per recarsi al lavoro, sebbenesaltuariamente.Né è ravvisabile la censurata inconferenza di quella parte di motivazione chestigmatizza l’assenza di indicazione delle ragioni di necessità e urgenza cheavrebbero indotto l’imputato a porsi alla guida dell’auto pur senza il titoloabilitativo, trattandosi di argomentazioni svolte dalla Corte di appello all’evidentefine di avversare la deduzione difensiva in punto di “saltuarietà” dell’uso delmezzo di locomozione.Con le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] di appello, dunque, il ricorso non siconfronta e, anzi, reitera doglianze aspecifiche e interamente versate in fatto.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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