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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18788/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14381/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BombenFranca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Maccor o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lotti PietroGambara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale delle Milizie, 76 -ricorrenti - contro Comune di Zoppola,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Alberico II, 33 -controricorrente – Oggetto:indennità di espropriazione [OSCURATO:PERSONA] di Zoppola -intimato - avverso la sentenza della C orte di appello di Trento n. 102 /20 22 , depositata il17 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Laura e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Macor, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],p ropon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, depositata il 17 marzo 2022, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, ha determinato l’indennità di esproprio relativamente ad alcuni dei lotti in teressati da un procedimento ablatorio, mantenendo ferme l e statuizion i relativ e alla determinazione delle indennità relative agli altri lotti e al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra quanto dovuto e quanto già versata, oltre agli interessi legali, in quanto non travolte dalla pronuncia rescindente; -la Corte di appello ha dato atto che una sua prima sentenza era stata cassata con pronuncia n. 2552/2014 e che una seconda sentenza era stata anch’essa cassata, dall’ordinanza n. 10748 del 5 giugno 2020, la quale aveva riscontrato la violazione del principio di diritto posto dalla precedente sentenza in ordine alle modalità di determinazione dell’indennità di esproprio riferita a quelle aree espropriate ricadenti all’interno delle fasce di rispetto; - ha, quindi, osservato che il vizio rilevato dall’ordinanza rescindente consisteva nella determinazionedell’indennità di tali aree in misura pari o percentuale a quella del terreno legalmente edificabile e, conseguentemente, ha proceduto alla rideterminazione dell’indennità con riferimento esclusivo a quelle aree per le quali la sentenza cassata aveva determinato l’indennità utilizzando il parametro censurato; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resiste con controricorso il comune di Zoppola; -il [OSCURATO:PERSONA] di Zoppola non spiega alcuna difesa; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no l a violazione e d errata applicazione dell’art. 19 l. 25 giugno 1865, n. 2359, per aver la sentenza impugnata determinato l’indennità di espropriazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto e già liquidata in relazione alvalore di edificabilità delle stesse secondo il criterio del « massimo e miglior utilizzo»dell’area e non già del valore venale della stessa, così come risultante dalla sua valutazione corrente nell’ambito delle contrattazioni commerciali; -il motivo è infondato; -giova premettere che le sentenze rescindenti di questa Corte avevano statuito che la destinazione di un'area (ai fini indennitari) andava compiuta esclusivamente in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione «secondo un criterio di prevalenza oautosufficienza della edificabilità legale»e che tali possibilità legali andavano escluse tutte le volte in cui, come nel caso in esame, per lo strumento urbanistico , vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale , si è in presenza di aree ubicate all’interno della fascia di rispetto, dovuta sia alla strada pubblicao all'elettrodotto, e la zona è stata concretamente vincolata ad unutilizzo meramente pubblicistico che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suo l o ric onducibili a u na nozione tecnica di edificazione e, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia; - avevano cassato le sentenze di appello perché, non osservando tali principi, avevano preso in esame la superficie di tali aree al fine di individuare la cubatura realizzabile su ll'intero fondo e, dunque, ipotizzato che l e stesse possede ssero una volumetria edificatoria utilizzabile per il computo di superfici e di volumi perduti per effetto dell'espropriazione, rilevante ai fini della determinazione dell’indennizzo; -avevano, ino ltr e , prefigurato la possibilità di documentare eventuali utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita diprodotti ecc.), sempreché assentite della normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative; - la sentenza impugnata, dopo aver affermato che , in ragione dell’effetto della sentenza rescindente, l’accertamento a lei devolut o fosse circoscritto alla determinazione dell’indennità di espropriazione relative alle sole areericadenti nella fascia di rispetto stradale, in quella dell’elettrodotto e nell’asservimento dell’elettrodotto il cui valore era stato determinato, in ragione del «contributo alla cubatura», in misura pari o percentuale a quello del terreno legalmente edificabile, e ha provveduto al calcolo del valore di tali aree secondo i seguenti criteri, indicati dal consulente tecnico d’ufficio; -quanto alle aree ubicate nella fascia di asservimento dell’elettrodotto, ha applicato il valore dei terreni a seminativo; -quanto alle altre aree, ha applicato il criterio “HBU” cd.

« Highest and [OSCURATO:PERSONA]», che consente l’individuazione del valore massimo di trasformazione dei diversi utilizzi possibili, valutati secondo una media ponderata in ragione del loro grado di probabilità stimato ex ante; -sostengono gli odierni ricorrenti che il ricorso a tale criterio estimativo non sarebbe corretto in quanto non coerente con la regola secondo la quale dell’indennità di espropriazione deve essere pari al «valore venale pieno»del bene, desunto dai «parametri di mercato» vigenti al momento dell’atto ablativo; - tale assunto, tuttavia, non coglie nel segno in quanto l’applicazione del criterio utilizzato dalla Corte di appello introduce il censurato elemento probabilistico al solo fine di individuare quale tra i diversi utilizzi intermedi del bene espropriato tra quelli astrattamente possibili sia il più probabile secondo il modello dell’operatore economico razionale, e, una volta individuato tale o tali utilizzi intermedi, ha liquidato l’indennità in misura pari al valore (massimo) degli stessi, senza, dunque, operare alcuna decurtazione rispetto all’invocato «valore pieno»del bene; -con il secondo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello disposto la compensazione parziale delle spese, nella misura di un terzo, in luogo della condanna integrale delle controparti , in ragione del fatto che l’indennità non era stata determinata nei termini richiesti dagli espropriatirelativamente alle aree oggetto del giudizio di rinvioritenute di significativa incidenza sul totale; -il motivo è infondato; - ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione, applicabile al caso in esame, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 l.28 dicembre 2005, n. 263 (cfr., sul punto, Cass. 11 novembre 2019, n. 29125), dispone che « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice pu ò compensare, parzialmente o per intero, le spese tra leparti»; -il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula da esso, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesidi concorso di altri giusti motivi; -tale potere può essere censurato solo se il suo esercizio è supportato da ragioni illogiche o contraddittorie (cfr. Cass. 17 maggio 2012, n. 7763); - la valorizzazione da parte della Corte di appello della circostanza rappresentata dall’accoglimento della domanda degli odierni ricorrenti per un importo signif icativamente inferiore a quello domandato consente di escludere la ricorrenza del denunciato non corretto esercizio del potere discrezionale a lui assegnato, nei limiti sindacabili da questa Corte; - pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in or dine alla individuazione, operata dalla Corte di appello, di una situazione di soccombenza reciproca nell’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello domandato (su cui Cass., Sez.

Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), la doglianza non coglie nel segno; - per le esposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14381/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BombenFranca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Maccor o [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lotti PietroGambara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale delle Milizie, 76 -ricorrenti - contro Comune di Zoppola,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Alberico II, 33 -controricorrente – Oggetto:indennità di espropriazione [OSCURATO:PERSONA] di Zoppola -intimato - avverso la sentenza della C orte di appello di Trento n. 102 /20 22 , depositata il17 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Laura e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Macor, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],p ropon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, depositata il 17 marzo 2022, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, ha determinato l’indennità di esproprio relativamente ad alcuni dei lotti in teressati da un procedimento ablatorio, mantenendo ferme l e statuizion i relativ e alla determinazione delle indennità relative agli altri lotti e al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra quanto dovuto e quanto già versata, oltre agli interessi legali, in quanto non travolte dalla pronuncia rescindente; -la Corte di appello ha dato atto che una sua prima sentenza era stata cassata con pronuncia n. 2552/2014 e che una seconda sentenza era stata anch’essa cassata, dall’ordinanza n. 10748 del 5 giugno 2020, la quale aveva riscontrato la violazione del principio di diritto posto dalla precedente sentenza in ordine alle modalità di determinazione dell’indennità di esproprio riferita a quelle aree espropriate ricadenti all’interno delle fasce di rispetto; - ha, quindi, osservato che il vizio rilevato dall’ordinanza rescindente consisteva nella determinazionedell’indennità di tali aree in misura pari o percentuale a quella del terreno legalmente edificabile e, conseguentemente, ha proceduto alla rideterminazione dell’indennità con riferimento esclusivo a quelle aree per le quali la sentenza cassata aveva determinato l’indennità utilizzando il parametro censurato; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resiste con controricorso il comune di Zoppola; -il [OSCURATO:PERSONA] di Zoppola non spiega alcuna difesa; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no l a violazione e d errata applicazione dell’art. 19 l. 25 giugno 1865, n. 2359, per aver la sentenza impugnata determinato l’indennità di espropriazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto e già liquidata in relazione alvalore di edificabilità delle stesse secondo il criterio del « massimo e miglior utilizzo»dell’area e non già del valore venale della stessa, così come risultante dalla sua valutazione corrente nell’ambito delle contrattazioni commerciali; -il motivo è infondato; -giova premettere che le sentenze rescindenti di questa Corte avevano statuito che la destinazione di un'area (ai fini indennitari) andava compiuta esclusivamente in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione «secondo un criterio di prevalenza oautosufficienza della edificabilità legale»e che tali possibilità legali andavano escluse tutte le volte in cui, come nel caso in esame, per lo strumento urbanistico , vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale , si è in presenza di aree ubicate all’interno della fascia di rispetto, dovuta sia alla strada pubblicao all'elettrodotto, e la zona è stata concretamente vincolata ad unutilizzo meramente pubblicistico che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suo l o ric onducibili a u na nozione tecnica di edificazione e, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia; - avevano cassato le sentenze di appello perché, non osservando tali principi, avevano preso in esame la superficie di tali aree al fine di individuare la cubatura realizzabile su ll'intero fondo e, dunque, ipotizzato che l e stesse possede ssero una volumetria edificatoria utilizzabile per il computo di superfici e di volumi perduti per effetto dell'espropriazione, rilevante ai fini della determinazione dell’indennizzo; -avevano, ino ltr e , prefigurato la possibilità di documentare eventuali utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita diprodotti ecc.), sempreché assentite della normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative; - la sentenza impugnata, dopo aver affermato che , in ragione dell’effetto della sentenza rescindente, l’accertamento a lei devolut o fosse circoscritto alla determinazione dell’indennità di espropriazione relative alle sole areericadenti nella fascia di rispetto stradale, in quella dell’elettrodotto e nell’asservimento dell’elettrodotto il cui valore era stato determinato, in ragione del «contributo alla cubatura», in misura pari o percentuale a quello del terreno legalmente edificabile, e ha provveduto al calcolo del valore di tali aree secondo i seguenti criteri, indicati dal consulente tecnico d’ufficio; -quanto alle aree ubicate nella fascia di asservimento dell’elettrodotto, ha applicato il valore dei terreni a seminativo; -quanto alle altre aree, ha applicato il criterio “HBU” cd. « Highest and [OSCURATO:PERSONA]», che consente l’individuazione del valore massimo di trasformazione dei diversi utilizzi possibili, valutati secondo una media ponderata in ragione del loro grado di probabilità stimato ex ante; -sostengono gli odierni ricorrenti che il ricorso a tale criterio estimativo non sarebbe corretto in quanto non coerente con la regola secondo la quale dell’indennità di espropriazione deve essere pari al «valore venale pieno»del bene, desunto dai «parametri di mercato» vigenti al momento dell’atto ablativo; - tale assunto, tuttavia, non coglie nel segno in quanto l’applicazione del criterio utilizzato dalla Corte di appello introduce il censurato elemento probabilistico al solo fine di individuare quale tra i diversi utilizzi intermedi del bene espropriato tra quelli astrattamente possibili sia il più probabile secondo il modello dell’operatore economico razionale, e, una volta individuato tale o tali utilizzi intermedi, ha liquidato l’indennità in misura pari al valore (massimo) degli stessi, senza, dunque, operare alcuna decurtazione rispetto all’invocato «valore pieno»del bene; -con il secondo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello disposto la compensazione parziale delle spese, nella misura di un terzo, in luogo della condanna integrale delle controparti , in ragione del fatto che l’indennità non era stata determinata nei termini richiesti dagli espropriatirelativamente alle aree oggetto del giudizio di rinvioritenute di significativa incidenza sul totale; -il motivo è infondato; - ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione, applicabile al caso in esame, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 l.28 dicembre 2005, n. 263 (cfr., sul punto, Cass. 11 novembre 2019, n. 29125), dispone che « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice pu ò compensare, parzialmente o per intero, le spese tra leparti»; -il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula da esso, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesidi concorso di altri giusti motivi; -tale potere può essere censurato solo se il suo esercizio è supportato da ragioni illogiche o contraddittorie (cfr. Cass. 17 maggio 2012, n. 7763); - la valorizzazione da parte della Corte di appello della circostanza rappresentata dall’accoglimento della domanda degli odierni ricorrenti per un importo signif icativamente inferiore a quello domandato consente di escludere la ricorrenza del denunciato non corretto esercizio del potere discrezionale a lui assegnato, nei limiti sindacabili da questa Corte; - pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in or dine alla individuazione, operata dalla Corte di appello, di una situazione di soccombenza reciproca nell’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello domandato (su cui Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), la doglianza non coglie nel segno; - per le esposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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