CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo diaccogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 maggio 2025 dalla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha riformato – rideterminando il trattamentosanzionatorio – la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato Demarzodocumentale, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA]”, fallita il 10 gennaio 2018,nonché per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.Secondo i giudici di merito, l'imputato – nella qualità di amministratore difatto della società (e, in concorso con il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]) –avrebbe distratto ovvero occultato beni per un valore complessivo di euro696.152,00 nonché la somma di euro 11.180,00 (denaro contante prelevato daiconti della società). Avrebbe, inoltre, occultato le scritture contabili della fallita.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Rappresenta che i giudici di merito hanno riconosciuto all'imputato il ruolo diamministratore di fatto, sulla base delle dichiarazioni rese dal coimputato MacrìAndrea e dai dipendenti della società.Tanto premesso, il ricorrente sostiene che i giudici di merito non avrebberoadeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], cheavrebbe più volte cambiato la propria versione dei fatti. Tali dichiarazioni, inoltre,non sarebbero supportate dai necessari riscontri. Al riguardo, il ricorrenteevidenzia le dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], che avevaaffermato che: «il trasferimento del proprio rapporto di lavoro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA] le era stato comunicato proprio dal [OSCURATO:PERSONA]»; «ledisposizioni di servizio le provenivano dal cognato del [OSCURATO:PERSONA], che le corrispondevaaltresì lo stipendio”; «in alcune occasioni, riceveva il mensile dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]».Evidenzia, altresì, le dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], cheaveva affermato che: «in alcune occasioni la busta paga gli veniva corrisposta dalMacrì». Infine, pone in rilievo le dichiarazioni del dipendente [OSCURATO:PERSONA], che avevariferito che: «il Demarzo gli si era presentato come semplice gestore del locale»;«solo in un'occasione lo stipendio gli era stato corrisposto dall'imputato, mediantela consegna dell'assegno, ma solitamente non era il Demarzo a occuparsi delpagamento».I giudici di merito avrebbero trascurato anche il fatto che «la consulentePamela [OSCURATO:PERSONA], tenutaria delle scritture contabili, si rivolgeva unicamente al [OSCURATO:PERSONA],tanto che le scritture venivano consegnate a questi, e non al Demarzo».2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale.Assume che la merce acquistata, in parte, fosse stata venduta, con impiegodel ricavato per il pagamento delle obbligazioni sociali, e, in altra parte, fossedeperita, richiamando, a sostegno, una consulenza tecnica di parte, secondo cuinon sarebbe tecnicamente ipotizzabile una distrazione per l’importo contestato.Tale elaborato, secondo il ricorrente, sarebbe stato del tutto trascurato dai giudicidi merito.Sotto altro profilo, la parte deduce l’assenza di qualsiasi nesso tra gli acquistieffettuati nel 2016 e il successivo fallimento dichiarato nel 2018, assumendo chela sentenza impugnata avrebbe omesso ogni accertamento in ordine all’effettivaincidenza causale delle condotte distrattive sulla situazione di dissesto.Quanto al denaro distratto, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcunelemento dal quale poter desumere che il prelievo fosse stato effettuatodall'imputato e che, in ogni caso, si tratterebbe di somme di modesto ammontare.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta l'attribuzione al Demarzo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, rappresentando che risultava accertato che le scritture contabilidella società – regolarmente tenute dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – erano state ritirate daMacrì [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che: le aveva conservate pressol'abitazione dei nonni, poi deceduti; una volta venduta la casa, i nuovi proprietarile avevano gettate.La responsabilità in ordine a tale reato dovrebbe dunque ricadere unicamentesul [OSCURATO:PERSONA], atteso che non vi sarebbe alcun elemento dal quale poter desumere chele scritture contabili siano state mai nella disponibilità del Demarzo. La consulentedella società, d’altronde, aveva riferito di rivolgersi unicamente al [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente evidenzia il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], sebbene non avesse lesinato accusenei confronti del coimputato, non aveva attribuito alcuna responsabilità aquest'ultimo, in ordine alla perdita della documentazione contabile.La sentenza impugnata non avrebbe affrontato tali questioni, nonostantefossero state oggetto di specifiche doglianze difensive.Il ricorrente infine lamenta il mancato accertamento del dolo specifico.2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Con argomentazioni analoghe a quelle esposte con riferimento alla bancarottadocumentale, contesta l'attribuzione al Demarzo del reato di cui all’art. 10 d.lgs.n. 74 del 2000, ribadendo che le scritture contabili sarebbero state ritirate dallegale rappresentante della società e che non sussisterebbe alcun elemento dalquale poter desumere che le scritture contabili siano state mai nella disponibilitàdel Demarzo, che non si sarebbe «mai occupato degli aspetti fiscali della società».2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la durata delle pene accessorie fallimentari, sostenendo che la Corteterritoriale non le avrebbe «modulate» con «il disvalore del fatto di reato e con lapersonalità del responsabile». Censura, inoltra, la decisione per avere effettuatola Corte di appello «un'unica valutazione congiunta per entrambi gli imputati»,senza differenziarne le posizioni.2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha negatole attenuanti generiche, in considerazione dell'entità del passivo e dei precedentipenale dell'imputato. Secondo il ricorrente, tale decisione sarebbe contraddittoria,la risalenza nel frattempo delle precedenti condanne.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il terzo e ilquarto motivo. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essereannullata, limitatamente ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e dioccultamento o distruzione di documenti contabili, di cui ai capi 2) e 3)dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferitealle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale,sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito dellevalutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, inrealtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitareun’inammissibile rivalutazione dei fatti. Al riguardo, deve essere ribadito che esula«dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censurededotte, avendo la Corte territoriale dato conto, con argomentazione logica ecoerente, degli elementi dai quali ha desunto la qualifica di amministratore di fattoin capo all’imputato. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato i seguentielementi: il [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come mero prestanome, dichiarando di svolgerestabilmente l’attività di pizzaiolo; «quasi tutti i dipendenti della società (Fazzari,direttive esclusivamente da Demarzo, escludendo di avere mai saputo che Macrìfosse l'amministratore»; il Demarzo disponeva degli strumenti operativi efinanziari dell’ente, risultando delegato a operare sui conti correnti sociali, titolaredi carte di credito intestate alla società e utilizzatore dell’unico bene strumentale,costituito dall’autovettura sociale.A fronte di un congruo apparato motivazionale, il ricorso si limita a prospettareuna diversa lettura del compendio probatorio, ponendo in rilievo frammentiprobatori o indiziari, senza confrontarsi criticamente con le puntualiargomentazioni della sentenza impugnata.1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Esso, invero, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con imotivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazionein diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali ilricorrente non si è effettivamente confrontato.La Corte di appello ha, infatti, puntualmente esaminato e disatteso leprospettazioni difensive, rilevando che la dedotta destinazione del ricavato dellevendite al pagamento dei fornitori e dei dipendenti si risolveva in una meraasserzione, priva di qualsiasi riscontro documentale, e che, in assenza dellacontabilità, l’imputato non aveva fornito alcuna prova dei pagamentiasseritamente eseguiti. Ha, altresì, evidenziato come la consulenza tecnica diparte si fondasse su argomentazioni meramente deduttive, che non erano idoneea dimostrare la tesi difensiva. A fronte dell’accertata disponibilità, in epocaprossima al fallimento, di beni per l’importo contestato, nulla risultava, dunque,dimostrato quanto alla loro sorte, al «ricarico praticato» e alla concretadestinazione delle somme ricavate.La Corte territoriale ha poi evidenziato che: era risultata completamente privadi giustificazione la movimentazione di denaro contante, per complessivi euro11.180; l’imputato era abilitato a operare sui conti correnti sociali e disponevadegli strumenti finanziari riconducibili alla società.Il ricorso, dunque, si limita a riproporre le medesime doglianze proposte coni motivi di gravame, senza effettivamente confrontarsi con la sentenza impugnata.Deve, inoltre, escludersi che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare laconsulenza tecnica di parte, che risulta, invece, espressamente valutata.Manifestamente infondata, infine, è la deduzione relativa al mancatoaccertamento del nesso causale tra condotte distrattive e fallimento. È pacifico,infatti, che il fallimento non costituisce l’evento del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, per cui non è affatto necessario accertare che la distrazione abbiacagionato il fallimento. La bancarotta fraudolenta patrimoniale, invero, è un reatodi pericolo concreto, in relazione al quale è sufficiente verificare che la condottadistrattiva abbia effettivamente (cagionato o) posto in pericolo la garanziapatrimoniale per i creditori, che costituisce il bene giuridico protetto dalla norma(cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, Rv. 287059).1.3. Il terzo e il quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente,essendo entrambi relativi alle scritture contabili – sono fondati.La Corte territoriale, invero, ha dedicato poche righe alla questione dellescritture contabili e a quelle relative ai reati a esse connessi, senza affrontare lededuzioni articolate su tali temi dall’appellante e senza neppure distinguere ledifferenti posizioni dei due imputati. Quanto all’elemento soggettivo, si è limitataad affermare, in maniera meramente assertiva, che il dolo della bancarottafraudolenta è «certamente ravvisabile».Risulta, dunque, evidente che il provvedimento impugnato, con riferimento aireati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione didocumenti contabili, di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, sia corredato da unamotivazione solo apparente, in quanto basata su asserzioni apodittiche e priva diuna valutazione critica e argomentata degli elementi addotti dalla difesa.Al riguardo, deve essere ribadito che la motivazione è apparente e, dunque,inesistente «quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalgadi argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni privedi efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dalgiudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciòsostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni,Rv. 247682; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322; Sez. 6, n.18190 del 04/04/2012, Marino, Rv. 253006).La sentenza impugnata, pertanto, con riferimento ai reati, di cui ai capi 2) e3) dell'imputazione, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].1.4. Il quinto e il sesto motivo, essendo relativi al mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono assorbiti.2. La sentenza impugnata, dunque, essendo fondati il terzo e il quarto motivo,deve essere annullata, limitatamente ai delitti di bancarotta fraudolentadocumentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui ai capi2) e 3) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di bancarottafraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili,di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]