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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27094/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8676/2019proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Pastorano (CE), [OSCURATO:PERSONA] snc [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Curti (CE), alla [OSCURATO:PERSONA]Annunzio n. 6/a, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende in forza di procura in Diniego definizione agevolata - C artella pagamento - Conferitaria ramo d’azienda - *Principio di diritto calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 8737/18 / 20 1 8 emess a d a l la C TR Ca mpan ia in data 10/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] (GE.S.I.A.) s.p.a. proponeva, avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria reso dall’Agenzia delle Entrate, ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. 219/2018, davanti a questa Corte, presso la quale pendeva il giudizio nr. 8676/2019 avente ad oggetto la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio, a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36 bis del dPR e 54 bis del dPR 633/72 effettuato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva conferito il ramo di azienda in favore della GE.S.I.A, ha ritenuto la conferitaria solidalmente responsabile con la conferente, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti tributari facenti capo a quest’ultima pereffetto dell’accertamento cartolare.

Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia nell’impugnato provvedimento di diniego, la cartella esattoriale, primo atto contenente la pretesa tributaria ricevuto dalla contribuente ed oggetto del giudizio pendente in Cassazione, rivesta i caratteri sostanziali dell’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 10, comma 1, del d.l.119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio E’pur vero che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte in tema di condono fiscale, consentendosi la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, si ritiene non applicabile alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis , e delD.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, art. 54 bis , con cui l'Amministraz ione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione (tra letante, Cass. 1571/2015 28044/2018 e 7099/ 2019) .

E’, quindi, indubbio, sulla scorta di tale insegnamento, che nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., società conferente e soggetto passivo del controllo automatizzato sugli importi corrispondenti a quelli risultanti dalle dichiarazioni, la cartella di pagamento ha natura di atto di mera riscossione non sanabile.

La pretesa tributaria fatta valere attraverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della conferitaria GE.S.I.A. non trova, invece, il proprio fondamento giuridicoin un debito proprio della richiedente il condono, ma deriva dall’omesso versamento di imposte dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione dalla conferente.

Il titolo giuridico della ripresa fiscale effettuata in danno della ricorrente risiede, quindi, nella solidale responsabilità di GE.S.I.A con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 2560 c.c.

I motivi di impugnazione della cartella da parte di GE.S.I.A, come si desume dalla lettura degli atti di causa, non investono l’oggettiva sussistenza della pretesa scaturita dal controllo automatizzato, ma riguardano esclusivamente la questione della legittimazione passiva del soggetto tenuto all’assolvimento dell’obbligazione erariale correlata alla responsabilità solidale della società conferitaria ex art. 2560 c.c..

Ne consegue quindi che, nei rapporti con la società conferitaria, la cartella di pagamento, emessa a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultima ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, con la conseguente possibilità per il destinatario dell’atto di avvalersi della procedura di definizione prevista dall’art. 6, comma 1, d.l. nr. 119/2018.

1.1. Appare integrata una condizione giuridica ai presenti fini analoga a quella propria delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le quali hanno anche natura di atti impositivi, sebbene non costituiscano atti di qualificazione giuridica, bensì la risultanza di un controllo meramente c.d. cartolare della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, che sfocia in una semplice liquidazione d’imposta la quale, per giurisprudenza ormai consolidata, non necessita dell’emissione preventiva dall’atto prodromico.

Occorre, in proposito, tener presente che costituisce orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte che, “in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito dellapretesa impositiva” (cfr. Cass. sez.

V, 5.11.2020, n. 27271; Cass. sez.

V., 4.12.2015, n. 24772; Cass. sez.

V, 22.1.2014, n. 1263).

L'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (cfr. ex multis, Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014).La motivazione del provvedimento di diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al condono richiesto dalla contribuente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, deve pertanto giudicarsi non conforme a diritto.

L'Agenzia delle entrate infatti, per le ragioni innanzi esposte, ha errato nell'escludere la pendenza tra le parti di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata.

In quest’ottica, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che “in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva” ( Cass.

S.U., 25 .6.2021, n. 18298 ) .

Ciò che rileva pertanto, perché ad una cartella di pagamento possa essere attribuita anche natura equiparabile ad un atto impositivo, è che la cartella esattoriale costituisca il primo atto mediante il quale è comunicata “per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum ” avanzata nei suoi confronti.

Può allora affermarsi, ai presenti fini, la piena equiparabilità tra il debito d’imposta risultante dall’accertamento c.d. cartolare di cui all’art. 36 bis, ed il debito tributario (sussidiario) del cessionario d’azienda fondato su un avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente.

In entrambi i casi al contribuente è notificato, quale primo ed unico atto, una cartella di pagamento ed è consentita l a contestazione nel merito della pretesa tributaria.

2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con documentazione relativa al versamento (eseguito in data 23.5.2019) della prima rata (dell’importo di euro 481,42, a fronte dell’importo netto complessivamente dovuto di euro 9.628,35).

La domanda, trasmessa il 20.5.2019, risulta regolarmente protocollata dall’Agenzia delle Entrate in data 23.5.2019.

3. L’Agenzia delle E ntrate ha , dunque, opposto il proprio diniego alla definizione agevolata della controversia, ma il provvedimento non risulta legittimo, per le ragioni innanzi esposte.

Ai sensi del primo comma dell’art. 384 c.p.c., va enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, nel caso di conferimento di ramo d’azienda, nei confronti della società conferitaria la cartella di pagamento,emessa a fronte della ritenuta responsabilità sussidiaria di quest’ultima ex art. 2560 c.c., costituendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, ha natura impositiva, con la conseguente possibilità per il destinatario dell’atto di avvalersi della procedura di definizione prevista dall’art. 6citato”.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto per legge il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e dichiara cessata la materia del contendere;pone definitivamente le spese del pro c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8676/2019proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Pastorano (CE), [OSCURATO:PERSONA] snc [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Curti (CE), alla [OSCURATO:PERSONA]Annunzio n. 6/a, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende in forza di procura in Diniego definizione agevolata - C artella pagamento - Conferitaria ramo d’azienda - *Principio di diritto calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 8737/18 / 20 1 8 emess a d a l la C TR Ca mpan ia in data 10/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] (GE.S.I.A.) s.p.a. proponeva, avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria reso dall’Agenzia delle Entrate, ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. 219/2018, davanti a questa Corte, presso la quale pendeva il giudizio nr. 8676/2019 avente ad oggetto la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio, a seguito del controllo automatizzato ex artt. 36 bis del dPR e 54 bis del dPR 633/72 effettuato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva conferito il ramo di azienda in favore della GE.S.I.A, ha ritenuto la conferitaria solidalmente responsabile con la conferente, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti tributari facenti capo a quest’ultima pereffetto dell’accertamento cartolare. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia nell’impugnato provvedimento di diniego, la cartella esattoriale, primo atto contenente la pretesa tributaria ricevuto dalla contribuente ed oggetto del giudizio pendente in Cassazione, rivesta i caratteri sostanziali dell’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato. L’art. 10, comma 1, del d.l.119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio E’pur vero che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte in tema di condono fiscale, consentendosi la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, si ritiene non applicabile alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis , e delD.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, art. 54 bis , con cui l'Amministraz ione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione (tra letante, Cass. 1571/2015 28044/2018 e 7099/ 2019) . E’, quindi, indubbio, sulla scorta di tale insegnamento, che nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., società conferente e soggetto passivo del controllo automatizzato sugli importi corrispondenti a quelli risultanti dalle dichiarazioni, la cartella di pagamento ha natura di atto di mera riscossione non sanabile. La pretesa tributaria fatta valere attraverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della conferitaria GE.S.I.A. non trova, invece, il proprio fondamento giuridicoin un debito proprio della richiedente il condono, ma deriva dall’omesso versamento di imposte dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione dalla conferente. Il titolo giuridico della ripresa fiscale effettuata in danno della ricorrente risiede, quindi, nella solidale responsabilità di GE.S.I.A con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 2560 c.c. I motivi di impugnazione della cartella da parte di GE.S.I.A, come si desume dalla lettura degli atti di causa, non investono l’oggettiva sussistenza della pretesa scaturita dal controllo automatizzato, ma riguardano esclusivamente la questione della legittimazione passiva del soggetto tenuto all’assolvimento dell’obbligazione erariale correlata alla responsabilità solidale della società conferitaria ex art. 2560 c.c.. Ne consegue quindi che, nei rapporti con la società conferitaria, la cartella di pagamento, emessa a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultima ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, con la conseguente possibilità per il destinatario dell’atto di avvalersi della procedura di definizione prevista dall’art. 6, comma 1, d.l. nr. 119/2018. 1.1. Appare integrata una condizione giuridica ai presenti fini analoga a quella propria delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le quali hanno anche natura di atti impositivi, sebbene non costituiscano atti di qualificazione giuridica, bensì la risultanza di un controllo meramente c.d. cartolare della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, che sfocia in una semplice liquidazione d’imposta la quale, per giurisprudenza ormai consolidata, non necessita dell’emissione preventiva dall’atto prodromico. Occorre, in proposito, tener presente che costituisce orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte che, “in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito dellapretesa impositiva” (cfr. Cass. sez. V, 5.11.2020, n. 27271; Cass. sez. V., 4.12.2015, n. 24772; Cass. sez. V, 22.1.2014, n. 1263). L'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (cfr. ex multis, Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014).La motivazione del provvedimento di diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al condono richiesto dalla contribuente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, deve pertanto giudicarsi non conforme a diritto. L'Agenzia delle entrate infatti, per le ragioni innanzi esposte, ha errato nell'escludere la pendenza tra le parti di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata. In quest’ottica, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che “in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva” ( Cass. S.U., 25 .6.2021, n. 18298 ) . Ciò che rileva pertanto, perché ad una cartella di pagamento possa essere attribuita anche natura equiparabile ad un atto impositivo, è che la cartella esattoriale costituisca il primo atto mediante il quale è comunicata “per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum ” avanzata nei suoi confronti. Può allora affermarsi, ai presenti fini, la piena equiparabilità tra il debito d’imposta risultante dall’accertamento c.d. cartolare di cui all’art. 36 bis, ed il debito tributario (sussidiario) del cessionario d’azienda fondato su un avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente. In entrambi i casi al contribuente è notificato, quale primo ed unico atto, una cartella di pagamento ed è consentita l a contestazione nel merito della pretesa tributaria. 2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con documentazione relativa al versamento (eseguito in data 23.5.2019) della prima rata (dell’importo di euro 481,42, a fronte dell’importo netto complessivamente dovuto di euro 9.628,35). La domanda, trasmessa il 20.5.2019, risulta regolarmente protocollata dall’Agenzia delle Entrate in data 23.5.2019. 3. L’Agenzia delle E ntrate ha , dunque, opposto il proprio diniego alla definizione agevolata della controversia, ma il provvedimento non risulta legittimo, per le ragioni innanzi esposte. Ai sensi del primo comma dell’art. 384 c.p.c., va enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, nel caso di conferimento di ramo d’azienda, nei confronti della società conferitaria la cartella di pagamento,emessa a fronte della ritenuta responsabilità sussidiaria di quest’ultima ex art. 2560 c.c., costituendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, ha natura impositiva, con la conseguente possibilità per il destinatario dell’atto di avvalersi della procedura di definizione prevista dall’art. 6citato”. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto per legge il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e dichiara cessata la materia del contendere;pone definitivamente le spese del pro c
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