CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1990
Cassazione n. 29672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1990 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2357 /26 4 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione, a fronte di una pena irrogata nel minimo edittale; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso 'consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D . A [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII P2-7. -3,2 5 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] Aft.1.0 91.1D1,[OSCURATO:PERSONA] [. ¦•••••¦ 2