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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2017

Cassazione n. 27277/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 2985/2023 proposto da la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: ; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 1884 S.p.A. (C.F. n. 02599341209), incorporante Invest BancaS.p.A., difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –intimata– Avverso l’ordinanza n. 1835/2023 che h a definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 6537/2018 promosso dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1884 S.p.A. (giàInvest Banca S.p.A.), nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7971/2017, pubblicatae notificata il 18.12.2017 2.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , formulando, quanto alle spese del grado, espressa richiesta di condanna con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3.In data 20.1.2023veniva pubblicata l'ordinanza n. 1835/2023 con cui questa Corte di Cassazione rigetta va il ricorso e condanna la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidatein € 8.400 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di

4. [OSCURATO:PERSONA] assum e , ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in favore del suo difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario;

5. chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.1835/2023,in particolare che il PQM «debba essere così integrato " ... condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in e 8.400 per onorari e e 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione delle predette somme in favore del procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], ivi rendendo ogni consequenziale provvedimento ritenga più utile e/o necessario a tal fine , e mandando la cancelleria per l'annotazione della correzione a margine dell'originale ed, in caso di originale telematica, affinché provveda ad evidenziare la correzionenei registri informatici...».

Considerato che Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando ilprecedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario.

E' stato, infatti , affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali dicui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione,non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93,comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce co n maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010; Cass., n. 293/2011; Cass., n. 8578/2014; Cass., n. 12437/2017; Cass.,n. 15302/2023).

Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.1835/2023come richiesto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n.1835/2023, sia corretta nei seguenti termini: a pag. 7, nelcapoverso del dispositivo, dopo le parole“La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.400 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge” vanno aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore antistatatario avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 2985/2023 proposto da la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: ; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 1884 S.p.A. (C.F. n. 02599341209), incorporante Invest BancaS.p.A., difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –intimata– Avverso l’ordinanza n. 1835/2023 che h a definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 6537/2018 promosso dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1884 S.p.A. (giàInvest Banca S.p.A.), nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7971/2017, pubblicatae notificata il 18.12.2017 2.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , formulando, quanto alle spese del grado, espressa richiesta di condanna con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3.In data 20.1.2023veniva pubblicata l'ordinanza n. 1835/2023 con cui questa Corte di Cassazione rigetta va il ricorso e condanna la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidatein € 8.400 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di 4. [OSCURATO:PERSONA] assum e , ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in favore del suo difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario; 5. chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.1835/2023,in particolare che il PQM «debba essere così integrato " ... condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in e 8.400 per onorari e e 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione delle predette somme in favore del procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], ivi rendendo ogni consequenziale provvedimento ritenga più utile e/o necessario a tal fine , e mandando la cancelleria per l'annotazione della correzione a margine dell'originale ed, in caso di originale telematica, affinché provveda ad evidenziare la correzionenei registri informatici...». Considerato che Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando ilprecedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E' stato, infatti , affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali dicui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione,non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93,comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce co n maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010; Cass., n. 293/2011; Cass., n. 8578/2014; Cass., n. 12437/2017; Cass.,n. 15302/2023). Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.1835/2023come richiesto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020). P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n.1835/2023, sia corretta nei seguenti termini: a pag. 7, nelcapoverso del dispositivo, dopo le parole“La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.400 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge” vanno aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore antistatatario avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Cos
Sentenza Cassazione n. 27277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris