CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati previsti dall'art.337 cod.pen., dagli artt. 582, 585, 576, comma 5 -bis cod.pen. e dall'art.73, comma 4, d.P.R. n.309/1990. Il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La censura, difatti, si risolve in una mera richiesta di revisione del giudizio adesivo operato dalla Corte territoriale alle conclusioni del perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, il quale ha inequivocabilmente concluso nel senso che l'imputato, pur essendo verosimilmente affetto da attacchi di panico o da disturbo dell'adattamento, fosse comunque pienamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti; rilevando che deve ritenersi immune dal vizio di motivazione la valutazione del giudice adesiva rispetto alle conclusioni nominate dal perito, qualora ritenute intrinsecamente logiche, in particolare modo quando non siano stati acquisiti pareri difformi da parte dei consulenti di parte, come nel caso in esame. Il secondo motivo, con il quale è stato reiterato il motivo di appello inerente alla richiesta di assorbimento del reato di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato. Difatti, i giudici di merito hanno fatto coerente applicazione del principio in base al quale il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretízza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenp che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni (ex multis, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 02; Sez. 6, n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721 - 01); elemento di fatto ravvisato nel caso di specie con motivazione priva di vizi logici, avendo la Corte territoriale dato atto che la colluttazione con gli operanti dopo la fuga a bordo di una vettura era avvenuta nel momento in cui il veicolo era già in stato di arresto. Il terzo motivo, con il quale è stata chiesta la derubricazione del reato di possesso di sostanze stupefacente nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La valutazione dei giudici di merito, infatti, deve ritenersi del tutto coerente con i principi espressi nella parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto perdesumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha coerentemente dato atto degli elementi rappresentati dal non modesto quantitativo di stupefacente (idoneo al confezionamento di 316 dosi medie singole), al luogo di occultamento dello stesso e al rinvenimento di un bilancino di precisione, elementi connotativi di un carattere non modestamente offensivo della condotta. Il quarto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio sotto il profilo del giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche e degli aumenti apportati a titolo di continuazione, è manifestamente infondato. In ordine al primo profilo va ricordato che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sub, Rv. 258874 - 01), come ravvisabile nel caso di specie sulla base del riferimento alla concreta offensività dei plurimi fatti ascritti. Mentre, in ordine agli aumenti apportati a titolo di continuazione, la censura è del tutto generica e comunque manifestamente infondata, atteso che l'entità degli aumenti (pari a tre mesi per ciascun reato satellite) è pienamente rispettosa dei criteri generali dettati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M